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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 25608/2024 di R.G.; rilevato che l'udienza di discussione è stata sostituita, ex artt. 127 ter e 128, comma 1,
c.p.c., con termine sino alla data odierna per il deposito di note scritte;
rilevato che, con le note depositate in data 17.04.2025, parte appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello con condanna del “al pagamento dei Controparte_1 compensi professionali di giudizio come da parametri medi tabellari ex D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022 o in subordine al pagamento di compensi minori ma non inferiori ai minimi tabellari o maggiore che il giudice riterrà congrui ed equi liquidare, in favore del procuratore costituito anticipante”; tenuto conto del disposto dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 3, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, definisce la presente controversia mediante il deposito della seguente:
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al numero di r.g. 25608/2024, introdotta con ricorso depositato in data 22.11.2024 e notificato a mezzo p.e.c. in data 28.02.2025
DA
cod. fiscale , elettivamente domiciliato in Napoli, alla Parte_1 C.F._1 via Ospizio Pasqualino Cafaro n. 13, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bianco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO - CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 22646/2024, pubblicata in data 19.11.2024 e non notificata, in accoglimento del ricorso proposto da il giudice di pace di Napoli ha annullato il Parte_1 verbale n. 019580/T/22 del 08 maggio 2022, con cui era stata contestata al ricorrente, quale obbligato in solido, la violazione dell'art. 7, comma 14, del d.lgs. n. 285 del 1992, in quanto in data 08.05.2022, in in corso Umberto I, il conducente dell'autovettura targata CP_1
FP812VW “accedeva nella zona a traffico limitato senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne diritto”.
Pur avendo accolto il ricorso, il giudice ha compensato le spese di lite con la seguente motivazione: “Per quanto concerne il governo delle spese di lite, letti gli atti, rilevata la natura
1 del contendere, considerate le circostanze della fattispecie e lo svolgimento del processo, appare equo, legittimo ed opportuno compensare interamente le stesse”.
Il sig. propone appello avverso tale decisione, dolendosi della compensazione e Parte_1 deducendone l'ingiustizia, l'illegittimità per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la carenza di motivazione. L'appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere l'appello
e, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., in parziale riforma della sentenza di primo grado condannare il al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali di causa Controparte_1
e con attribuzione al procuratore costituito anticipante. Con vittoria delle spese, compensi del presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. e con attribuzione al procuratore costituito anticipante”.
Il è contumace. Controparte_1
§ 2. L'appello è fondato.
Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., in quanto, come si evidenzierà a breve, nel caso in esame non ricorre alcuna fattispecie idonea a giustificare la compensazione delle spese. Inoltre, la statuizione impugnata è motivata in modo apparente, perché utilizza clausole di stile di oscura decifrazione (“natura del contendere”, “circostanze della fattispecie”, “svolgimento del processo”).
Quanto ai presupposti dell'istituto, in base al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto-legge 12/09/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10/11/2014, n. 162, il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”). I giudici costituzionali hanno poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost..
La Corte di Cassazione si è posta sulla scia della pronunzia su richiamata, ribadendo che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle
2 questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4696 del 18/02/2019; in senso conforme, Cass. n. 3977 del 18/02/2020).
Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato il verbale per mancanza di prova del fatto contestato, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto: - non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento integrale dell'opposizione; - non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/18; - non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa, né contrasto giurisprudenziale da superare.
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese processuali.
In base all'art. 91 c.p.c., il va condannato a rifondere al le spese Controparte_1 Parte_1 di lite relative al doppio grado di giudizio, che, in assenza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore esiguo e della natura seriale della controversia, dell'assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate, del mancato deposito di scritti difensivi conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di
Napoli n. 22646/2024, condanna il a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 a titolo di esborsi ed €
173,00 per compenso del difensore (di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 34,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 71,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Paolo
Bianco;
b) condanna il a rifondere a le spese del presente grado Controparte_1 Parte_1 di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi e in € 332,00 per compenso del difensore (di cui € 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria; € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Paolo Bianco.
Napoli, 28.04.2025 Il Giudice
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