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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7126 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4941 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 16/10/2025 all'esito della discussione orale ex art. 352 c.p.c., vertente
TRA
- ( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Allegretti come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ) ed CP_1 C.F._2 CP_2 Parte_2
( , rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Tonachella e C.F._3 dall'avv. Alfredo Sica come da procura in atti;
APPELLATI
E
- ( ), residente nella Via CP_3 C.F._4
Casilina n. 2288 in Ferentino (FR);
APPELLATA CONTUMACE
1 Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte d'appello di
Roma.
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Frosinone n.
680/2021.
CONCLUSIONI
Le parti concludono riportandosi alle conclusioni dei rispettivi atti (appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito che istruttoria, previa ogni declaratoria del caso ed in accoglimento del presente gravame, così provvedere: a. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto (al paragrafo “0)”); b. in via preliminare ed assorbente sugli altri motivi, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per le ragioni esposte in primo grado e per quelle dedotte nel presente atto (al paragrafo “1)”) e per l'effetto rinviare al primo giudice, con ogni consequenziale statuizione e provvedimento;
c. in subordine, accogliere comunque le eccezioni rigettate e/o non accolte dal Tribunale e riproposte in appello insieme alle altre censure, nonché provvedere su tutte le varie questioni proposte dall'Attore in primo grado e riproposte in veste di Appellante in secondo grado nel presente atto, con ogni consequenziale statuizione e provvedimento;
d. in via principale e nel merito, accertata l'ammissibilità della querela di falso proposta e rilevata la legittimazione passiva dei Convenuti/Appellati, nonché l'interesse ad agire dell'Attore/Appellante, accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata N. 680/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Frosinone – Sez. civile – in composizione collegiale nel giudizio recante R.G. AA. CC. N. 1142/2020 (depositata in cancelleria in data 25-06-2021), accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in accoglimento della querela di falso proposta in primo grado, “accertare e dichiarare la falsità ideologica (per tutte le ragioni esposte in primo grado e nel presente atto) e la conseguente inefficacia sul piano processuale del verbale di udienza del 19-01- 2016 nel procedimento civile R.G. AA. CC. N. 3134/2015 del Tribunale Ordinario di Frosinone, con ogni consequenziale statuizione e provvedimento”; e. e per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dai Convenuti dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, nonché rilevare l'inutilizzabilità degli atti di Controparte (indicati al paragrafo “5)” del presente atto); f. condannare i Sig.ri (codice fiscale: ) CP_1 C.F._2 ed (codice fiscale: ), in solido fra loro ex Parte_3 C.F._3 art. 97 c.p.c., al pagamento in favore dell'appellante Sig. (codice Parte_1 fiscale: delle spese processuali (587,20 € per il 1° grado C.F._1
+ 807,00 € per il 2° grado + le spese di notifica dell'atto di appello + altre
2 eventuali spese ulteriori documentate) e dei compensi di giudizio relativi ad entrambi i gradi di giudizio secondo i valori medi aumentati (in via indicativa) del 65% (per le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata dallo Scrivente, il numero e la complessità delle questioni trattate, della difficoltà dell'affare e del risultato raggiunto), oltre accessori come per Legge, rimborso forfettario al 15% ex art. 2 c. 2 D.M. n. 55/14 ed aumento del 30% ex art. 4 c.
1-bis del D.M. n. 55/14; g. disporre a carico della Controparte il pagamento della registrazione della sentenza di merito di secondo grado;
h. in ogni caso, revocare e/o annullare la condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. di cui al punto “9.” e ss. della parte “FATTO E DIRITTO” ed “8.” del dispositivo della sentenza impugnata, in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni sopra esposte (al paragrafo “6)”); i. in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste pregiudiziali/preliminari e di non accoglimento nel merito del gravame, compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio per le ragioni spiegate e quindi revocare e/o annullare la condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. di cui al punto
“9.” e ss. della parte “FATTO E DIRITTO” ed “8.” del dispositivo della sentenza impugnata per le ragioni sopra esposte (al paragrafo “6)”); j. in via ulteriormente subordinata e gradata, nel caso di rigetto delle precedenti richieste, ridurre le spese processuali liquidate a favore della Controparte, in ogni caso revocando la relativa solidarietà disposta ex art. 97 c.p.c., sempre per i motivi dedotti in narrativa (al paragrafo “6)”) e per l'effetto revocare o annullare oppure, in subordine, ridurre la condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. . In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e ritualmente riproposte ex art. 178 c. 1 c.p.c. in sede di precisazione conclusioni in primo grado136 per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello” come di seguito specificamente riportate;
parte appellata: “Piaccia all'intestata Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, 1) In via preliminare, respingere l'avversaria richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla sanzione di cui all'art 283II c.p.c.; 2) In via principale dichiarare inammissibile l'avversario gravame, all'effetto confermando la sentenza di primo grado;
3) In subordine, per il caso di mancata declaratoria di inammissibilità dell'avversario appello, comunque ritenerlo infondato e respingerlo, anche in tale ipotesi confermando integralmente la sentenza di primo grado, previa eventuale ammissione, ove necessario ai fini del decidere, delle richieste anche istruttorie avanzate in primo grado ed in questa sede reiterate, e senza comunque con ciò voler consentire ad alcuna inversione dell'onere della prova;
4) In ogni caso, condannare l'appellante al risarcimento del danno ex art 96 III c.p.c. con riferimento al presente grado di giudizio e per il proposto gravame;
5) In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello”), con la precisazione che, essendo intervenuto il giudicato, sulla sentenza che ha definito il giudizio presupposto, l'interesse alla pronuncia è limitato al tema delle spese.
3 FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui trae origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: ha evocato in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , e per ivi CP_1 Parte_3 CP_3 sentire accertare e dichiarare la falsità ideologica, e quindi la inefficacia sul piano processuale, del verbale di udienza del 19/01/2026 come redatto nell'ambito del giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 3134/15, pendente presso questo
Tribunale, adottando ogni conseguente statuizione. A tal fine, il querelante ha allegato quanto segue: a) egli è parte resistente costituita nel giudizio di cui al
R.G.A.C.C. n. 3134/15, pendente innanzi a questo Tribunale, nell'ambito del quale e hanno chiesto condannarsi l'odierno attore CP_1 Parte_3
e , altra resistente, a restituire un appartamento di loro proprietà; CP_3
b) il verbale dell'udienza del 19/01/2016 è di estensione tale da non poter essere stato redatto in udienza;
piuttosto, esso è stato confezionato dal legare dei ricorrenti inaudita altera parte e quest'ultimo lo ha inserito arbitrariamente nel fascicolo di ufficio, mentre il giudice si è limitato a firmarlo”.
All'esito del giudizio, il tribunale ha dichiarato inammissibile la querela di falso e condannato alla rifusione delle spese di lite, nonché al Parte_1
“risarcimento del danno” di euro 20.686,00 oltre accessori per lite temeraria.
In particolare, il giudice di primo grado:
1. ha ritenuto infondata l'eccezione di incompatibilità del giudice istruttore, poiché l'esonero disposto con il decreto presidenziale riguardava le nuove assegnazioni e non la causa in esame che è stata quindi trattenuta in decisione;
2. ha accertato la regolarità della notifica e dichiarato la contumacia della convenuta di cui ha poi rilevato il CP_3 difetto di legittimazione passiva (che, nella querela di falso, è configurabile soltanto rispetto a chi intenda valersi degli effetti del documento);
3. ha ritenuto rituale l'automatica rimessione della causa al collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
4. con riferimento al difetto di ius postulandi del difensore dei convenuti, ha ritenuto priva di concreto rilievo la circostanza secondo cui la procura era stata conferita per l'accesso al fascicolo
4 telematico;
5. ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla violazione del contraddittorio, posto che la questione preliminare da esaminare (di ammissibilità della querela) era già stata chiaramente individuata. Respinte le eccezioni preliminari, il tribunale ha dichiarato inammissibile la querela di falso in ragione:
- del difetto di interesse ad agire, poiché il documento non poteva essere utilizzato per la decisione, essendo già stata dichiarata inammissibile la querela incidentale nel “giudizio presupposto”; - del contenuto del documento, poiché il verbale d'udienza non costituisce mezzo di prova dei fatti di causa, ma contiene soltanto la sintesi di quanto avvenuto in udienza ed è quindi privo di attitudine ad incidere sull'esito del giudizio;
- della natura del documento, che non proviene dalle parti ma appartiene al processo (sicché, in caso di falsità, può essere oggetto non di querela di falso ma di segnalazione al P.M.). Stante la manifesta inammissibilità della querela di falso (e la natura pretestuosa delle eccezioni proposte), il giudice ha inoltre ritenuto i presupposti per la condanna ex art. 96, III comma c.p.c..
L'attore ha proposto appello, al quale hanno resistito Parte_1 [...] ed ai fini dell'integrale conferma della sentenza CP_1 Parte_3 impugnata e dell'ulteriore condanna per lite temeraria. Il P.M. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello, condividendo le argomentazioni del provvedimento di primo grado.
Concessi i termini di legge, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/10/2025 a seguito della discussione orale ex art. 352 c.p.c.
(nella previgente formulazione).
Tanto premesso, la Corte osserva quanto segue.
L'appello contiene i seguenti motivi:
1. l'appellante ha dedotto plurimi errores in procedendo, in tesi tali da determinare la radicale nullità della sentenza.
In particolare, l'attore lamenta: a) l'illegittima rimessione della causa al collegio per la decisione, senza l'adozione di alcuna ordinanza successiva alla precisazione delle conclusioni in forma scritta;
b) l'illegittima composizione del collegio giudicante, essendo stato il giudice istruttore escluso dalla trattazione dei procedimenti di quella tipologia;
c) la nullità ed inesistenza della sottoscrizione
5 della sentenza, per essere stata apposta dal magistrato privo della legittimazione a comporre il collegio;
d) la violazione del principio del contraddittorio, posto che la causa è stata decisa sulla base di questione rilevata d'ufficio nella sentenza stessa;
e) il vizio nel rapporto processuale con la convenuta contumace, sia in relazione alla nullità della notifica che con riguardo al difetto di legittimazione passiva (trattandosi di giudizio volto ad accertare la falsità ideologica del verbale d'udienza relativo al processo di cui la è parte processuale); f) il difetto di CP_3 ius postulandi del difensore delle controparti, che ha utilizzato la stessa procura già impiegata per un diverso atto (istanza di visibilità), con conseguente mancanza di valida costituzione delle parti stesse.
2. L'appellante ha quindi censurato la decisione di inammissibilità della querela in quanto: a) il verbale di udienza è atto pubblico dotato di fede privilegiata in ordine ai fatti che il giudice attesta essere avvenuti alla sua presenza;
b) come tale, produce effetti processuali diretti e immediati, potendo incidere sull'esito del giudizio;
c) attestando fatti e attività processuali mai avvenuti, il verbale impugnato determina una rappresentazione distorta della condotta processuale delle parti ed è suscettibile di produrre pregiudizio attuale e concreto. La finalità della querela di falso, d'altro canto, è proprio quella di eliminare gli effetti giuridici prodotti: l'appellante contesta l'affermazione secondo cui l'unico strumento percorribile è la denuncia in sede penale, essendo dalla giurisprudenza di legittimità riconosciuta l'ammissibilità della querela di falso anche nei confronti del verbale di udienza.
3. L'appellante ha quindi censurato l'omesso esame, nel merito, della querela di falso: il verbale impugnato -redatto nel processo pendente tra le stesse parti- contiene l'attestazione di attività processuali e difensive che in realtà non si sono svolte;
dal verbale, infatti, risulta la proposizione di domande, eccezioni, contestazioni e richieste totalmente estranee all'effettivo svolgimento dell'udienza. Secondo
l'appellante, tali falsità non riguardano meri errori materiali, ma integrano la falsità ideologica in atto pubblico in quanto alterano la rappresentazione di fatti e attività processuali che il giudice attesta come avvenuti in sua presenza, sebbene non si siano verificati;
inoltre, il verbale così redatto produce effetti processuali
6 rilevanti, potendo essere utilizzato come elemento valutativo della condotta delle parti o come argomento di prova. L'attore ha quindi chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori già articolati in primo grado ai fini della completa e corretta ricostruzione dei fatti rilevanti per la decisione del giudizio.
4. Sotto altro profilo,
l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver rilevato le decadenze ed inammissibilità in cui è incorsa la controparte, con conseguente violazione dell'art. 183, VI comma c.p.c. e del principio del contraddittorio.
5. L'appellante, infine, lamenta che il tribunale ha liquidato le spese processuali in misura eccessiva e in palese contrasto con i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, non avendo tenuto conto della natura e del valore della controversia, né della concreta attività difensiva svolta: il giudice di primo grado ha omesso di applicare i criteri di proporzionalità ed adeguatezza, procedendo alla liquidazione forfettaria e priva di adeguata motivazione;
per altro verso, l'attore contesta la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, III comma c.p.c.: l'esercizio del diritto non può essere ritenuto di per sé temerario e, in ogni caso, non risulta provato alcun danno in capo ai convenuti. L'appellante ha quindi chiesto, in via subordinata all'accoglimento della querela di falso, la rideterminazione delle spese e la revoca della condanna per responsabilità aggravata.
Tanto premesso, va in primo luogo rilevato, in conformità alle conclusioni delle parti (come riportate in epigrafe), che è nelle more cessata la materia del contendere rispetto alla querela di falso: il “giudizio presupposto” -nel quale è stato formato il verbale d'udienza del 19/1/2016 (R.G. 3134/2015 Trib.
Frosinone)- è stato definito con sentenza (Trib. Frosinone n. 893/2022); il rigetto della domanda di merito (in quella sede proposta dagli odierni appellati) è stato confermato in appello (in data 7/11/2024) ed è ormai definitivo (residuando fra le parti la sola contesa relativa alle spese di quei giudizi).
Ciò posto, si svolgono i rilievi che seguono.
Le eccezioni preliminari dell'appellante sono inammissibili, traducendosi nella mera riproposizione di quelle già respinte in primo grado in assenza di specifica critica della decisione impugnata. Si tratta, in ogni caso, di eventuali
7 irregolarità non idonee a costituire ragioni di nullità della sentenza: a) viene dato espressamente conto, in quest'ultima, della composizione del collegio in conformità alla tabella vigente, la cui eventuale inosservanza non è comunque di per sé idonea a costituire ragione di inesistenza della sottoscrizione della sentenza;
b) nello stesso provvedimento di fissazione dell'udienza di p.c. in forma scritta, era stato specificato che la causa doveva intendersi automaticamente rimessa in decisione (né rileva che la parte abbia svolto alcune istanze nelle note scritte e che il giudice non abbia su di esse provveduto in quella sede, dovendosi ritenere che le stesse siano state implicitamente respinte salvo successiva e differente valutazione); c) la questione preliminare da decidere è stata espressamente individuata nell'ammissibilità dell'azione, fermo restando, in ogni caso, che l'eventuale lesione del contraddittorio è configurabile soltanto a fronte della concreta preclusione di deduzioni rilevanti ai fini della decisione;
d) l'eventuale vizio della procura, inoltre, non implica di per sé l'invalidità della costituzione in giudizio ma, semmai, l'assegnazione del termine ex art. 182 c.p.c.. Non appare riconoscibile, infine, la legittimazione dell'appellante rispetto agli eventuali vizi che riguardino la convenuta contumace.
Sono invece fondate le doglianze dello con riguardo Pt_1 all'ammissibilità della querela di falso.
L'interesse alla querela di falso principale non può essere escluso in ragione dell'effetto preclusivo di cui all'art. 222 c.p.c., in tesi derivante dalla mancata autorizzazione della querela incidentale nel giudizio in cui si è formato il verbale: tale diniego, nella specie, risulta prescindere dal giudizio di rilevanza del documento (tanto è vero che il contenuto del verbale è stato poi in concreto utilizzato per la decisione della vertenza, v. sentenza Trib. Frosinone n. 893/2022), trovando fondamento nella supposta inammissibilità, in via generale, della querela di falso rispetto al verbale di causa (v. ordinanza nel procedimento R.G.
3134/2015 Trib. Frosinone, in atti).
La medesima ragione di inammissibilità è posta alla base della pronuncia impugnata in questa sede;
tuttavia, costituisce principio ormai consolidato quello
8 secondo cui la querela di falso è ammissibile anche nei confronti del verbale d'udienza, quale atto pubblico munito di fede privilegiata rispetto ai fatti che il giudice attesta essere avvenuti alla sua presenza (Cass. civ. n. 36727/2021).
I rilievi svolti dal tribunale, pertanto, sono del tutto inidonei ad escludere il difetto di interesse ad agire dell'attore: la querela di falso ha per oggetto il verbale, in quanto (in tesi) contenente deduzioni non svolte in udienza.
Non di meno, la domanda risulta infondata nel merito.
In conformità alle difese degli appellati, infatti, è assorbente il rilievo secondo cui lo stesso difensore dell'odierno appellante, in base a quanto è pacifico ed incontroverso fra le parti, ha proseguito la verbalizzazione di suo pugno, in difetto di opposizione rispetto alla parziale pre-compilazione del verbale effettuata dalla controparte;
in tale contesto, l'atto è stato poi sottoscritto dal giudice, che ne ha fatto proprio il contenuto.
È dunque irrilevante che il verbale non contenga espressa menzione di tali circostanze: ai fini che interessano in questa sede, non è comunque configurabile la falsità ideologica, dovendosi escludere che il verbale contenga una rappresentazione difforme dalla realtà dei fatti processuali attestati dal giudice.
L'appello, pertanto, risulta infondato, dovendo essere respinta, nel merito, la querela di falso.
L'appellante ha chiesto, in via subordinata, la riforma della sentenza con riguardo alla responsabilità aggravata ed alla refusione delle spese.
Queste ultime, tuttavia, sono state ritualmente regolate in base al principio di cui ex art. 91 c.p.c. e risultano liquidate in euro 10.343,00 per compensi (oltre accessori) in sostanziale conformità ai parametri medi del valore indeterminabile, non essendo pertanto necessaria alcuna specifica motivazione.
Quanto alla responsabilità aggravata, deve invece ritenersi insussistente, per quanto già illustrato, la “manifesta inammissibilità” della querela di falso, che è stata posta a fondamento della condanna ex art. 96 c.p.c..
La pronuncia, sul punto, va pertanto riformata.
La domanda di cui all'art. 96 c.p.c. ha natura accessoria e la sua decisione
9 (in primo grado o quando sia autonomamente proposta in appello) è insuscettibile di valutazione alla stregua del principio di soccombenza;
tale natura accessoria, tuttavia, viene meno in conseguenza dell'effetto devolutivo, quando la condanna per lite temeraria sia oggetto, come nella specie, di apposito motivo di appello:
l'accoglimento di tale -specifica- censura genera soccombenza ex art. 92, II comma c.p.c. (v. Cass. n. 15102/2021), che è soltanto parziale a fronte degli altri motivi che non sono accolti.
Le spese del presente giudizio, pertanto, vanno regolate in base alla reciproca soccombenza. Non si fa luogo alla riforma delle spese di primo grado, non sussistendo alcuna “dipendenza” agli effetti di cui all'art. 336 c.p.c.: il contenuto della riforma della sentenza, infatti, non è in alcun modo connesso con la decisione sulle spese del precedente grado, stante la natura (in quell'ambito ancora meramente) accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 680/2021, ogni altra Pt_4 conclusione disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna di primo grado ex art. 96, III comma c.p.c.;
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla querela di falso;
- compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 27/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
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