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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4252/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU RG Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al numero 4252/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio, vertente tra:
C.F. , nato a [...] il 30 Parte_1 C.F._1 gennaio 1971, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Viviana D'Amico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in sito in Tivoli (RM), via dell'Inversata n. 25, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...],
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024, il sig. ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, sig.ra
[...]
con la quale aveva contratto matrimonio in Guidonia Montecelio (RM) il CP_1
17 giugno 2006, esponendo che dalla loro unione è nata la figlia (in data 17 Per_1 ottobre 2006) maggiorenne e non economicamente indipendente, e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa del comportamento infedele della moglie e del definitivo allontanamento della stessa dalla casa coniugale dal 20 febbraio 2024.
Quanto alle condizioni della separazione, il ricorrente ha chiesto di disporre l'assegnazione in proprio favore della casa familiare e di porre a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo la somma mensile di euro 300, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha altresì proposto domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
2. All'udienza del 17 ottobre 2025, è stato sentito il ricorrente e la figlia maggiorenne ed è stata dichiarata la contumacia della convenuta. Per_1
Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito e a parziale modifica della domanda introduttiva ha chiesto di porre a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo un assegno mensile di euro 200, oltre 50% spese straordinarie ed il riconoscimento in suo favore del diritto a percepire l'intero importo dell'assegno unico universale per la figlia.
Ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., in via temporanea e urgente, la giudice ha disposto la regolamentazione delle condizioni personali ed economiche della separazione, assegnando al ricorrente la casa coniugale ed in conformità delle ulteriori domande del sig. tenendo conto delle dichiarazioni della Parte_1 figlia maggiorenne e dell'obbligo dei genitori di mantenere i figli anche se privi di redditi.
Essendo matura per la decisione la domanda relativa allo stato delle persone, il ricorrente ha precisato le conclusioni ex art. 473 -bis.22, ult. comma, ultimo inciso,
c.p.c. e la Giudice ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
3. Preliminarmente, occorre precisare che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede
2 tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince che entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia.
3.1. Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 23 dicembre 2024, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che ““In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambi i coniugi risultavano risiedere in e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dal CP_2 ricorrente, deve essere applicata la legge italiana.
4. La domanda di separazione deve essere accolta.
Le allegazioni di parte ricorrente, la mancata costituzione della convenuta, le dichiarazioni rese dalla figlia maggiorenne ascoltata in giudizio, evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
5. La causa deve proseguire per la decisione sulle ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese deve, quindi, essere differita alla pronuncia definitiva.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Guidonia Montecelio (RM) in data 17 CP_1 giugno 2006;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Guidonia Montecelio (RM), Anno 2006, Numero 35, Parte I, Serie;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU RG RA PI
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU RG Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al numero 4252/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio, vertente tra:
C.F. , nato a [...] il 30 Parte_1 C.F._1 gennaio 1971, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Viviana D'Amico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in sito in Tivoli (RM), via dell'Inversata n. 25, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...],
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024, il sig. ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, sig.ra
[...]
con la quale aveva contratto matrimonio in Guidonia Montecelio (RM) il CP_1
17 giugno 2006, esponendo che dalla loro unione è nata la figlia (in data 17 Per_1 ottobre 2006) maggiorenne e non economicamente indipendente, e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa del comportamento infedele della moglie e del definitivo allontanamento della stessa dalla casa coniugale dal 20 febbraio 2024.
Quanto alle condizioni della separazione, il ricorrente ha chiesto di disporre l'assegnazione in proprio favore della casa familiare e di porre a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo la somma mensile di euro 300, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha altresì proposto domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
2. All'udienza del 17 ottobre 2025, è stato sentito il ricorrente e la figlia maggiorenne ed è stata dichiarata la contumacia della convenuta. Per_1
Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito e a parziale modifica della domanda introduttiva ha chiesto di porre a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo un assegno mensile di euro 200, oltre 50% spese straordinarie ed il riconoscimento in suo favore del diritto a percepire l'intero importo dell'assegno unico universale per la figlia.
Ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., in via temporanea e urgente, la giudice ha disposto la regolamentazione delle condizioni personali ed economiche della separazione, assegnando al ricorrente la casa coniugale ed in conformità delle ulteriori domande del sig. tenendo conto delle dichiarazioni della Parte_1 figlia maggiorenne e dell'obbligo dei genitori di mantenere i figli anche se privi di redditi.
Essendo matura per la decisione la domanda relativa allo stato delle persone, il ricorrente ha precisato le conclusioni ex art. 473 -bis.22, ult. comma, ultimo inciso,
c.p.c. e la Giudice ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
3. Preliminarmente, occorre precisare che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede
2 tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince che entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia.
3.1. Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 23 dicembre 2024, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che ““In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambi i coniugi risultavano risiedere in e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dal CP_2 ricorrente, deve essere applicata la legge italiana.
4. La domanda di separazione deve essere accolta.
Le allegazioni di parte ricorrente, la mancata costituzione della convenuta, le dichiarazioni rese dalla figlia maggiorenne ascoltata in giudizio, evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
5. La causa deve proseguire per la decisione sulle ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese deve, quindi, essere differita alla pronuncia definitiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Guidonia Montecelio (RM) in data 17 CP_1 giugno 2006;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Guidonia Montecelio (RM), Anno 2006, Numero 35, Parte I, Serie;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU RG RA PI
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