Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 22029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22029 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04761/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4761 del 2025, proposto da
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Laudadio, Giuseppe Marsicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Cultura, Regione Campania, Comune di Benevento, Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, Autorità di Bacino Distrettuale Dell’Appennino Meridionale, Rummo S.p.A., European Pizza Group S.p.A., non costituiti in giudizio;
NO Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bartolomeo Cozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale delle Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi del MASE n. 55/3/2025 PR del 03.2.2025, di proroga del termine per l’avvio dei lavori dell’impianto di NO Energia s.r.l., autorizzato con Decreto di Autorizzazione Unica n°55/04/2010 del 21 dicembre 2010, come già prorogati dai Decreti n. 55/02/20 PR del 31 luglio 2020 e n. 55/11/2022 PR del 20 ottobre 2022;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi al suddetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di NO Energia s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente controversia concerne la proroga del termine per l’avvio dei lavori dell’impianto di NO Energia s.r.l., autorizzato con Decreto di Autorizzazione Unica n°55/04/2010 del 21 dicembre 2010, come già prorogati dai Decreti n. 55/02/20 PR del 31 luglio 2020 e n. 55/11/2022 PR del 20 ottobre 2022.
2. Rileva la ricorrente che, con il decreto autorizzativo, il Ministero ha fissato tre termini perentori che la società avrebbe dovuto rispettare per realizzare la propria iniziativa, prevedendo in particolare: (i) che i lavori di realizzazione della centrale dovevano iniziare “ entro il termine previsto dall’art. 1 quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290 ”, ossia entro 1 anno dalla definizione degli eventuali contenziosi pendenti avverso l’Autorizzazione Unica; (ii) che la messa in esercizio dell’impianto sarebbe dovuta avvenire entro 36 mesi dalla data di avvio dei lavori; (iii) che entro 5 anni dalla pubblicazione dell’AUA avrebbero dovuto essere emanati i decreti di esproprio delle aree occorrenti alla realizzazione della centrale.
3. L’autorizzazione rilasciata alla NO s.r.l. – poi trasferita alla NO Energia S.r.l. nel 2013 – è stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo, sicché è stato prorogato l’inizio dei lavori fino al 22 febbraio 2019, data in cui i predetti giudizi si sono definitivamente conclusi a seguito della pubblicazione dei decreti di perenzione del Consiglio di Stato.
4. La società ha successivamente presentato un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico con la quale ha prospettato la necessità di modificare il layout dell’impianto per l’adeguamento alle tecnologie nel frattempo intervenute. L’istanza è stata accolta dal Ministero con decreto 55/02/2020 PR del 31 luglio 2020, fissando al 29 ottobre 2022 un nuovo termine di avvio dei lavori.
5. Con ulteriore, successiva, istanza, NO ha poi chiesto ulteriore proroga in ragione del sopravvenuto stato di emergenza dovuto all’epidemia da Covid-19, accolta dal Ministero con Decreto 55/11/2022, che fissato il nuovo termine al 29 giugno 2024 il termine di avvio dei lavori per la realizzazione della centrale.
6. Il primo e il secondo decreto di proroga sono stati impugnati innanzi a questo Tribunale, che ha rigettato le impugnative con sentenze nn. 2555/24 e 2720/24, appellate al Consiglio di Stato in giudizi tuttora pendenti.
7. Con il provvedimento oggi impugnato il Ministero, dato atto dei contenziosi pendenti e richiamando la necessità di attendere la conclusione delle vicende giudiziarie, ha disposto ulteriore proroga del termine per l’avvio dei lavori, fissandolo al 29 giugno 2026.
8. Avverso il suddetto provvedimento è insorta la ricorrente con la presente impugnativa, affidata a quattro motivi.
9. Con il primo motivo si deduce “ violazione art. 1 quater comma 5 del d.l. 239 del 2003 conv. in l. 290 del 2003 – violazione dei principi generali regolanti la proroga degli atti amministrativi – violazione art. 21 quater della l. 241/1990 - eccesso di potere per inesistenza ei presupposti – illogicità – sviamento ”. Non sussisterebbero e non verrebbero indicate nella motivazione del provvedimento di proroga la sopravvenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o le cause di forza maggiore che, soltanto, potrebbero giustificare la proroga. La scelta di collegare la proroga alla pendenza dei giudizi innanzi al Consiglio di Stato o in via straordinaria contrasterebbe insanabilmente con il disposto della normativa in materia e con i presupposti dalla stessa tassativamente previsti. Inoltre, sarebbe inficiato da illogicità il riferimento a contenzioni risalenti nel 2019, elevati a presupposti della proroga. Nella specie, peraltro, i giudizi conclusi favorevolmente avrebbero imposto l’attivazione dell’intervento, con conseguente imputabilità a NO del mancato rispetto dei termini di attivazione della centrale. In ogni caso, la portata dell’istanza della società NO Energia ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA e del Decreto del MITE che ha imposto lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale determinerebbe in via autonoma la decadenza della Autorizzazione Unica del 2010 e del decreto di proroga del 2025. Infine, la proroga sarebbe anche illegittima perché non fissa i limiti temporali di durata, ancorandoli ai tempi storicamente incerti della definizione dei procedimenti giurisdizionali.
10. Con il secondo motivo si lamenta “ violazione art. 12 e 13, comma 5, del dpr 327 del 2001 e ss.mm. e ii. – violazione del d.m. dello sviluppo economico n. 55/04/2010 del 21.12.2010 – incompetenza ”. Il DM n. 55/04/2010 del 21.12.2010 ha fissato in cinque anni il termine di emanazione dei decreti di esproprio delle aree di cantiere individuate nei piani particolareggiati depositati ai fini dell’acquisizione del vincolo preordinato all’esproprio. Afferma l’atto impugnato che la previsione del decreto direttoriale n. 55/04/2010 del 21.12.2010 in base alla quale l’eventuale emanazione del decreto di esproprio sarebbe dovuta avvenire entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del medesimo provvedimento si intende assorbita dalle vicende giudiziarie ancora in corso, pertanto il medesimo termine quinquennale inizierà a decorrere dalla definizione dei citati giudizi, se l’esito confermerà la validità del Decreto di Proroga e accoglierà il ricorso avverso il Decreto n. 0000264 del 7 ottobre 2022 del MiTE. Rileva al riguardo la ricorrente che la proroga dei termini del procedimento espropriativo è disciplinata “ ratione materiae ” dal DPR 327 del 2001. Nel caso di specie, non sussisterebbero i presupposti tassativamente richiesti dalla legge, con conseguente illegittimità della proroga, non essendo stato, peraltro, mai espressamente protratto il vincolo preordinato all’esproprio. La novità del progetto non ancora approvato priverebbe, altresì, la proroga dei termini di un presupposto essenziale.
11. Con il terzo motivo si denuncia “ violazione dpr 327 del 2001 – violazione art. 1 quater del d.l. 239 del 2003 e conv. in l. 290 del 2003 ss.mm. e int. ". La proroga sarebbe illegittima anche perché è venuta meno l’assegnazione alla NO Energia dell’area destinata alla edificazione dell’ampiamento.
12. Con il quarto e ultimo motivo si contesta “ violazione e falsa applicazione art. 1 qater comma 2 del d.l. 239 del 2003 conv. in l. 290 del 2003 – violazione d.llgs 152 del 2006 – violazione del puc approvato con delibera del consiglio comunale n. 33 del 26.7.2012 e con delbierazione deella giunta provinciale del 23.11.2012 ”. Il provvedimento impugnato sarebbe anche illegittimo in ragione delle profonde modifiche apportate al progetto, che peraltro violerebbe le previsioni urbanistiche e la gestione equilibrata e imparziale dei diversi interessi pubblici coinvolti dalla scelta del MASE. Pertanto, il MASE, valutate le considerazioni della Sottocommissione VIA, avrebbe dovuto prendere atto del fatto che l’originario progetto di Centrale a gas non poteva essere realizzato per come autorizzato, necessitava di nuove ed aggiornate valutazioni ambientali e sanitarie e difettava, quindi, del necessario presupposto di compatibilità ambientale sotteso all’Autorizzazione Unica. Sarebbe rientrata senz’altro nel perimetro di competenza del MASE la valutazione dei presupposti procedurali per il rilascio della proroga.
13. Si è costituita NO Energia s.r.l., che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e carenza d’interesse, quale misura e con quali modalità il provvedimento impugnato incida sulla propria posizione sostanziale, determinando una lesione concreta, immediata e attuale, risultando peraltro la carenza d’interesse anche dal contegno processuale tenuto in appello nel giudizio avverso i provvedimenti autorizzativi della centrale, andato perento. Nel merito, la controinteressata ha chiesto il rigetto del ricorso.
14. Le amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza.
15. Con le rispettive memorie e repliche le parti hanno insistito nelle proprie ragioni e contrastato le rispettive difese ed eccezioni.
16. All’esito dell’udienza pubblica del 22.10.2025, con ordinanza 24.10.2025, n. 18603, il Collegio ha sottoposto alle parti la questione, rilevata d’ufficio, di inammissibilità del secondo motivo di ricorso per difetto di legittimazione attiva, assegnando un termine per memorie.
17. La Provincia di Benevento ha presentato memoria in data 6.11.2025, ribadendo la propria legittimazione a far valere le censure in ordine alla proroga dei termini di espropriazione.
18. Alla camera di consiglio riconvocata del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
19. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da NO Energia, che non è fondata.
20. La controinteressata contesta, in effetti, solo genericamente la legittimazione e l’interesse della ricorrente alla presente impugnativa, richiamando i principi giurisprudenziali affermati in materia di vicinitas ma senza confrontarsi con la natura esponenziale della ricorrente, nella quale vanno rinvenuti fondamento e limiti di ammissibilità del ricorso, rilevando l'interesse dell'ente territoriale - quale soggetto espressione della comunità locale, direttamente esposta ai potenziali effetti negativi rivenienti dalla realizzazione del progetto - al legittimo e corretto esercizio dei poteri che a vario titolo vi sono preordinati.
21. Quanto al rilievo attribuito dalla controinteressata al contegno processuale tenuto dalla ricorrente in occasione dei giudizi avverso i provvedimenti di autorizzazione, il profilo è già stato esaminato dalla Sezione con la sentenza n. 2555/2024, rilevando che “ anche laddove dovesse ritenersi che l’intervenuta perenzione possa interpretarsi nel senso prospettato, non può escludersi che un omologo e rinnovato interesse possa risorgere a fronte di circostanze sopravvenute, idonee a consentire la censura, sotto nuovi profili e in relazione agli atti sopravvenuti, dell’iniziativa che si intende contrastare ”.
22. Ciò premesso e passando al merito, il primo e il quarto motivo (quanto alla censura mossa sul presupposto delle intervenute modifiche al progetto) possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
23. L’art. 1- quater , co. 1, del d.l. 29.8.2003, n. 239, convertito (con modificazioni) dalla legge 27.10.2003, n. 290, stabilisce che “ Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa ”.
24. Il successivo comma 2 precisa che “ Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare ”.
25. La giurisprudenza che si è occupata della materia ha osservato che “ la norma fissa sì la decadenza, ma al dichiarato fine <<… di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia … >>. E tal certezza presuppone non solo che siano seri e definiti l’impegno ed il tempo occorrenti per l’effettiva realizzazione dell’impianto autorizzato – sì da garantire, per ovvie ragioni d’efficacia dell’azione amministrativa, il ritorno dell’investimento e lo sviluppo delle reti energetiche – ma anche il soggetto attuatore, il quale deve poter adempiere agli obblighi assunti, in base alla legge ed al titolo, al netto d’ogni interferenza strumentale di terzi o di eventi estranei alla normale alea dell’attività così intrapresa. Non a caso, per vero, il termine de quo, proprio perché si riferisce in modo generico (rectius, atecnico) alla <<definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale>>, riguarda e comprende tutte le vicende che, in varia guisa, determinano la cessazione della controversia […]. In tal caso, rettamente in questa parte, l’atto impugnato si limita ad accertare, alla luce del pregresso e finalmente definito contenzioso, il vero (perché depurato da ogni interferenza) dies a quo da cui computare il consequenziale dies ad quem per l’eventuale decadenza dal titolo autorizzativo o, il che è lo stesso, il tempo dell’esigibilità della prestazione del soggetto attuatore. E ciò per l’evidente ragione di conferire certezza […] a tutti gli attori istituzionali coinvolti”, con la precisazione che “di proroga propriamente detta nella specie si può parlare, per tabulas, solo per i termini inerenti alle espropriazioni” e che “il termine ex art. 1-quater, comma 1, deve intendersi <<… al netto… di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare...>> (comma 2), regola, questa, che rende insensibile il termine (e, quindi, l’esigibilità stessa dell’adempimento del soggetto attuatore) da ogni possibile interferenza di natura diversa dal contenzioso e indipendentemente da questo. Insomma, […] l’atto impugnato ben avrebbe potuto al contempo accertare, a modificazione del termine ab initio stabilito una volta che si fosse verificato (come nella specie) un contenzioso, il dies a quo dell’intervenuta inoppugnabilità in relazione a quale fatto o atto abbia determinato quest’ultima e disporre conseguentemente la proroga del termine medesimo ai sensi dell’art. 1-quater comma 2, del D.L. 239/2003, laddove ne avesse riscontrato i documentati presupposti ”. Ciò anche in considerazione del fatto che “ fino alla definizione del predetto contenzioso, ogni ulteriore investimento, ogni espropriazione ed ogni lavoro effettuato sarebbero stati se non imprudenti (ossia, contrari a principi di legalità e di buon andamento), almeno intempestivi ed a rischio di causare danni illeciti a terzi ” (TAR Lazio – Roma, II, 28.1.2010, n. 1126).
26. In tale quadro interpretativo, non può fondatamente censurarsi la decisione del MASE che, alla luce dei contenziosi pendenti, ha ritenuto di dover prorogare il termine di avvio dei lavori lasciando, peraltro, impregiudicati gli esiti del contenzioso in appello avverso i precedenti decreti di proroga e quello del ricorso straordinario proposto dalla NO rispetto al provvedimento di assoggettabilità a VIA delle modifiche progettuali, come da espliciti caveat formulati nel provvedimento impugnato. Col che, da un lato, si dà rilievo alle esigenze tecniche di ammodernamento dell’impianto, rese necessitate dal tempo impiegato per la definizione del contenzioso sul provvedimento autorizzativo – non certo imputabile alla NO – tenuto anche conto che l’adeguamento alle BAT costituisce un precipuo obbligo imposto dalla normativa (cfr. l’art. 29- octies , co. 4, lett. b), d.lgs. 3.4.2006, n. 152) e, dall’altro lato, si risolve anche la problematica della necessità o meno di rieditare la VIA, posto che l’eventuale esito positivo del ricorso straordinario attesterà la non imputabilità dei ritardi alla NO, confermando la validità della valutazione di impatto ambientale espressa a suo tempo, mentre il suo eventuale rigetto determinerebbe secondo il Ministero, come expressis verbis enunciato nel provvedimento impugnato e secondo la medesima prospettiva assunta dalle ricorrenti, l’automatica decadenza dell’autorizzazione unica e del decreto di proroga..
27. Discende da quanto sopra l’infondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che, in primo lugo, la proroga si è resa necessaria in considerazione della necessità, peraltro da ricollegarsi a precisi referenti normativi, di adeguare l’impianto alle BAT per effetto di lungaggini conseguenti a un contenzioso di cui la NO non ha alcuna responsabilità e, in secondo luogo, ogni questione afferente alla perdurante validità della VIA e dell’AIA è ormai rimessa alla definizione del contenzioso pendente. Sul punto, la posizione prudenzialmente assunta dal Ministero non può certo censurarsi, atteso che alla definizione dello stesso conseguirà, senza che possano porsi ulteriori questioni, il definitivo accertamento della non imputabilità dei ritardi alla ricorrente ovvero la ritenuta decadenza dei titoli autorizzativi, nella quale prospettiva è anche dubbia la sussistenza di un concreto interesse alla censura, in quanto nel primo caso ne verrebbero meno i presupposti alla base, mentre nel secondo caso la proroga decadrebbe automaticamente senza che il presente giudizio possa avere una qualche incidenza sulle conseguenze già divisate dal Ministero circa l’esito dei contenziosi precedentemente instaurati.
28. In merito al termine asseritamente incerto della proroga, anche a prescindere dalla circostanza che l’incertezza delle tempistiche è sottesa alla stessa logica dell’art. 1- quater , co. 1, cit., nella misura in cui fa riferimento al provvedimento divenuto inoppugnabile, è sufficiente rilevare che il decreto fissa un termine preciso (il 29 giugno 2026), sicché la doglianza è allo stato del tutto teorica e non può trovare positiva considerazione.
29. Il terzo motivo (e il quarto motivo laddove contesta la contrarietà dell’opera gli strumenti urbanistici) è parimenti infondato atteso che, come correttamente rilevato dalla controinteressata, l’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 7/2002 stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità; in ragione di ciò, i procedimenti autorizzativi (e relative proroghe) della centrale prevedono l’acquisizione delle aree attraverso la procedura espropriativa. Quanto, invece, alla contestazione fondata sul mutamento della disciplina urbanistica delle aree interessate dalla centrale per effetto delle sopravvenute previsioni pianificatorie, la Sezione si è già pronunciata nell’ambito dei procedimenti instaurati avverso i precedenti decreti di proroga, rilevando che l’Autorizzazione Unica ha valenza di variante urbanistica, consentendo la realizzazione della centrale in ogni zona del territorio ed indipendentemente dalla disciplina urbanistica di riferimento, risultando quest’ultima automaticamente variata dall’Autorizzazione Unica medesima.
30. Rimane da esaminare il secondo motivo, che è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
31. In merito, occorre rilevare che, come osservato in premessa, la legittimazione della Provincia quale ente esponenziale si fonda sul suo essere espressione della comunità locale e, quindi, di interessi superindividuali.
32. In tale prospettiva, la censura relativa all’asserita violazione dei termini di proroga per l’espropriazione si colloca su un piano diverso, posto che l’interesse eventualmente leso si appunterebbe, esclusivamente, sui soggetti incisi dal provvedimento in quanto assoggettati al procedimento espropriativo. Nessuna legittimazione può, pertanto, riconoscersi alla Provincia a far valere la doglianza, in quanto in caso contrario si consentirebbe ad essa di sostituirsi ai soggetti interessati, che soltanto vantano un interesse differenziato e qualificato, nella tutela delle proprie ragioni (cfr. Cons. Stato, IV, 12.10.2010, n. 7443).
33. Per le medesime ragioni è inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1- quater e 2 del D.L. 239 del 2003 per violazione dell’art. 42 della Costituzione, anche in relazione alla giurisprudenza della CEDU, sollevata dalla parte ricorrente in sede di memorie, atteso che la stessa prospettazione della questione conferma, vieppiù, che la prospettiva assunta dalla Provincia è quella del proprietario delle aree interessate dall’intervento che, tuttavia, essa non può in alcun modo assumere come propria per difenderla in giudizio.
34. Nel merito, in ogni caso, valga ancora il richiamo a TAR Lazio n. 1126/2010, che il Collegio condivide, secondo cui “ non giova disputare sul tempo in cui interviene la P.A. sul predetto termine, perché quello relativo alle espropriazione esiste non già ex se, ma solo in quanto la dichiarazione di pubblica utilità è prevista dal (e solo grazie al) titolo autorizzatorio per i lavori relativi alla costruzione dell’impianto energetico (addirittura in deroga ad ogni previsione urbanistica), stante lo stretto vincolo funzionale tra la dichiarazione stessa e l’attività autorizzata. Inoltre, quando ai sensi dell’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 239/2003 si verifica la “sterilizzazione” del termine per i lavori, una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto di detta norma e dell’art. 1, comma 1, del D.L. 7/2002, in relazione, cioè, sia alla tutela della proprietà privata, sia alla loro ratio – la quale costituisce, fino all’attuazione dell’art. 117, comma 3, Cost., il titolo specifico che sorregge l’intervento normativo statale a tutela dell’interesse sovraregionale non frazionabile nella materia degli impianti energetici a rete, affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni – i termini per le espropriazioni, che appunto sono collegati funzionalmente per eadem ratio a quelli per i lavori, non possono che seguirne le sorti e subirne le eventuali condizioni. Non serve allora […] che la norma fissi pure una regola ad hoc per la proroga dei termini per le espropriazioni, sia perché questi ultimi discendono dalla dichiarazione di pubblica utilità, sia perché la tutela globale degli interessi nazionali affidata dalle norme dianzi citate ha lasciato alla P.A. statale il prudente e discrezionale apprezzamento di meglio coordinare le due attività (lavori ed espropriazioni) in relazione all’esito delle vicende sul titolo autorizzatorio. In caso contrario – ove, cioè, si rendessero reciprocamente indipendenti le due attività ex art. 1 del D.L. 7/2002 – si determinerebbe il concreto ed inutile rischio che, eventualmente annullata l’una, l’altra assuma la connotazione non più d’attività esecutiva d’una potestà ablatoria, bensì di mera occupazione sine titulo di beni altrui ”.
35. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
36. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo nei rapporti tra la ricorrente, da un lato, e il MASE e NO Energia dall’altro, mentre tra le altre parti possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del MASE e di NO Energia s.r.l., quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00) cadauna. Spese compensate tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 22 ottobre 2025 e 19 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NA IZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | NA IZ |
IL SEGRETARIO