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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17336 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 10323/2025
del Ruolo Generale e promossa da
nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Modena, Via A. Begarelli n. 13, presso lo studio dell'avv. Davide Ascari,
dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti del
; Controparte_1
- resistente non costituito -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…chiede che l'On.le Tribunale adito, Giudice designato, voglia dichiarare
la cessata materia del contendere e disporre la compensazione integrale
delle spese di lite'.
fatto e diritto
Con la presente azione, ha chiesto di '…annullare il CP_2
silenzio-rifiuto serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad intimata con
ordine al rilascio dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio
del visto di ingresso per motivi di famiglia alla Sig.ra Persona_1
(coniuge)'. Premette il ricorrente che il predetto familiare ha avanzato pagina 1 domanda di rilascio del titolo di ingresso senza ottenere alcuna risposta dall'ambasciata competente.
Benché ritualmente notiziato dell'azione proposta, il convenuto CP_1
non si è costituito in giudizio.
* * *
Deve anzi tutto darsi atto di quanto dichiarato da parte ricorrente con le note del 31 ottobre 2025 in ordine alla fissazione dell'appuntamento nelle more intervenuta in favore del coniuge, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia del Tribunale al riguardo. Proprio in relazione a tale sopravvenuta circostanza parte istante ha da ultimo chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, considerato che parte ricorrente, con le medesime note, ne ha chiesto la compensazione, può trovare applicazione il secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Roma, 8 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 2
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 10323/2025
del Ruolo Generale e promossa da
nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Modena, Via A. Begarelli n. 13, presso lo studio dell'avv. Davide Ascari,
dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti del
; Controparte_1
- resistente non costituito -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…chiede che l'On.le Tribunale adito, Giudice designato, voglia dichiarare
la cessata materia del contendere e disporre la compensazione integrale
delle spese di lite'.
fatto e diritto
Con la presente azione, ha chiesto di '…annullare il CP_2
silenzio-rifiuto serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad intimata con
ordine al rilascio dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio
del visto di ingresso per motivi di famiglia alla Sig.ra Persona_1
(coniuge)'. Premette il ricorrente che il predetto familiare ha avanzato pagina 1 domanda di rilascio del titolo di ingresso senza ottenere alcuna risposta dall'ambasciata competente.
Benché ritualmente notiziato dell'azione proposta, il convenuto CP_1
non si è costituito in giudizio.
* * *
Deve anzi tutto darsi atto di quanto dichiarato da parte ricorrente con le note del 31 ottobre 2025 in ordine alla fissazione dell'appuntamento nelle more intervenuta in favore del coniuge, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia del Tribunale al riguardo. Proprio in relazione a tale sopravvenuta circostanza parte istante ha da ultimo chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, considerato che parte ricorrente, con le medesime note, ne ha chiesto la compensazione, può trovare applicazione il secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Roma, 8 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 2