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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/10/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1784/2023VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AM DA - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1784/2023vol., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Davoli, presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Pansa n. 51 è elettivamente domiciliato contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Sgarbi, presso il cui studio in Carpi (MO), Corso Fanti n. 4 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlia minori
CONCLUSIONI le parti, all'udienza del 16.10.2025, hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...] Persona_1
Emilia in data 30.11.2012, già regolamentate con Decreto di questo Tribunale emesso in data 09.05.2019 nel procedimento RG 4677/2018.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 07.04.2023, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
Le parti, dopo un lungo percorso di mediazione e di Coordinamento genitoriale, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni trascritte nel Verbale di Udienza del 16.10.2025 che di seguito si riportano: suddivisione dei tempi di permanenza della minore presso ciascuna di esse, come segue: con il padre a week end alternati dal venerdì' sera al lunedì' mattina al rientro a scuola) oltre a due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì') con pernottamento.
Convengono altresì perché venga affidato al Servizio Sociale compito di vigilanza e monitoraggio sul nucleo oltre che di mediazione in caso di contrasti sulle scelte riguardanti la figlia.
Dal punto di vista economico concordano perché venga mantenuto in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 400,00 (attualmente € 405,00 in virtù della rivalutazione) oltre al 50% delle spese straordinarie. Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso in data 09.05.2019 nel procedimento RG 4677/2018
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Incarica il Servizio Sociale di svolgere opera di vigilanza e monitoraggio sul nucleo oltre che di mediazione in caso di contrasti sulle scelte riguardanti la figlia
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 16.10.2025
Si comunichi al Servizio Sociale (Correggio)
Il Giudice est. Il Presidente
IA ER AM DA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AM DA - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1784/2023vol., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Davoli, presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Pansa n. 51 è elettivamente domiciliato contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Sgarbi, presso il cui studio in Carpi (MO), Corso Fanti n. 4 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlia minori
CONCLUSIONI le parti, all'udienza del 16.10.2025, hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...] Persona_1
Emilia in data 30.11.2012, già regolamentate con Decreto di questo Tribunale emesso in data 09.05.2019 nel procedimento RG 4677/2018.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 07.04.2023, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
Le parti, dopo un lungo percorso di mediazione e di Coordinamento genitoriale, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni trascritte nel Verbale di Udienza del 16.10.2025 che di seguito si riportano: suddivisione dei tempi di permanenza della minore presso ciascuna di esse, come segue: con il padre a week end alternati dal venerdì' sera al lunedì' mattina al rientro a scuola) oltre a due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì') con pernottamento.
Convengono altresì perché venga affidato al Servizio Sociale compito di vigilanza e monitoraggio sul nucleo oltre che di mediazione in caso di contrasti sulle scelte riguardanti la figlia.
Dal punto di vista economico concordano perché venga mantenuto in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 400,00 (attualmente € 405,00 in virtù della rivalutazione) oltre al 50% delle spese straordinarie. Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso in data 09.05.2019 nel procedimento RG 4677/2018
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Incarica il Servizio Sociale di svolgere opera di vigilanza e monitoraggio sul nucleo oltre che di mediazione in caso di contrasti sulle scelte riguardanti la figlia
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 16.10.2025
Si comunichi al Servizio Sociale (Correggio)
Il Giudice est. Il Presidente
IA ER AM DA