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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/07/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15511/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso per mandato in atti dall'Avv. Cicchirillo Giuseppe;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] Controparte_1
(Portogallo) il 03/06/1989, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv.
Piscitello Nadia;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso).
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23/06/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Deve darsi atto che le parti, dopo l'instaurazione del presente giudizio, introdotto da e avente ad oggetto la modifica ed ampliamento Parte_1
del regime di visita tra il padre e il figlio , nato a [...] il Controparte_2
30.09.2014, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice
Delegato all'udienza di comparizione del 23/06/2025, alle condizioni che di seguito integralmente si riportano:
“A modifica di quanto stabilito con decreto del 20.12.2022, come già in parte modificato con sentenza n. 899/2024 della Corte d'Appello, ritenutane
l'opportunità previsione del seguente calendario di incontri:
- prima settimana: trascorrerà con il padre il martedì dall'uscita di CP_2
scuola sino alle ore 20.00, quando lo riaccompagnerà presso il domicilio materno;
poi, tutto il fine settimana, dall'uscita di scuola il venerdì, con il pernottamento nelle notti intermedie, sino a quando il papà lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina, con onere del padre di comunicare alla madre il luogo ove si trova il figlio e di farlo comunicare con la quest'ultima almeno una volta al giorno tramite chiamata/videochiamata;
- seconda settimana: trascorrerà con il padre i giorni pari del martedì CP_2
e del giovedì dall'uscita da scuola, pernotterà presso la sua abitazione e il padre lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo (mercoledì e venerdì);
- durante il periodo estivo potrà trascorrere con il padre i giorni di sua CP_2
spettanza anche dalla mattina alle 9 ove non svolga attività extrascolastiche, con la precisazione che le superiori previsioni sono suscettibili di essere modificate dalle parti previo accordo."
2. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti.
3. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
2 51 c.p.c.:
1. prende atto ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. degli accordi delle parti e dispone che il regime di visita del figlio minore delle parti , Controparte_2
nato a [...] il [...], sia regolato in base alle condizioni riportate in motivazione;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15511/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso per mandato in atti dall'Avv. Cicchirillo Giuseppe;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] Controparte_1
(Portogallo) il 03/06/1989, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv.
Piscitello Nadia;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso).
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23/06/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Deve darsi atto che le parti, dopo l'instaurazione del presente giudizio, introdotto da e avente ad oggetto la modifica ed ampliamento Parte_1
del regime di visita tra il padre e il figlio , nato a [...] il Controparte_2
30.09.2014, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice
Delegato all'udienza di comparizione del 23/06/2025, alle condizioni che di seguito integralmente si riportano:
“A modifica di quanto stabilito con decreto del 20.12.2022, come già in parte modificato con sentenza n. 899/2024 della Corte d'Appello, ritenutane
l'opportunità previsione del seguente calendario di incontri:
- prima settimana: trascorrerà con il padre il martedì dall'uscita di CP_2
scuola sino alle ore 20.00, quando lo riaccompagnerà presso il domicilio materno;
poi, tutto il fine settimana, dall'uscita di scuola il venerdì, con il pernottamento nelle notti intermedie, sino a quando il papà lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina, con onere del padre di comunicare alla madre il luogo ove si trova il figlio e di farlo comunicare con la quest'ultima almeno una volta al giorno tramite chiamata/videochiamata;
- seconda settimana: trascorrerà con il padre i giorni pari del martedì CP_2
e del giovedì dall'uscita da scuola, pernotterà presso la sua abitazione e il padre lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo (mercoledì e venerdì);
- durante il periodo estivo potrà trascorrere con il padre i giorni di sua CP_2
spettanza anche dalla mattina alle 9 ove non svolga attività extrascolastiche, con la precisazione che le superiori previsioni sono suscettibili di essere modificate dalle parti previo accordo."
2. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti.
3. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
2 51 c.p.c.:
1. prende atto ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. degli accordi delle parti e dispone che il regime di visita del figlio minore delle parti , Controparte_2
nato a [...] il [...], sia regolato in base alle condizioni riportate in motivazione;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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