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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/05/2024, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 912/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 912 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: RISARCIMENTO
DANNI DA INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORITICHE
TRA rappresentato e difeso dall' Avv. Ferdinando Sorrentino e dall'avv. Parte_1
Vincenzo Scarfato;
ed elett.te dom.to presso il presso il loro studio in Gragnano (NA) alla via San Sebastiano n.2in virtù di procura allegata all'atto di citazione---
ATTORE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Gragnano (NA), alla Via G.Pascoli n.20, P.IVA n. rappresentato dall'avv. Ferdinando Sorrentinoa in virtù di procura allegata alla P.IVA_1 memoria di costituzione e risposta---
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del legale rapp. pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 156, presso lo Studio degli avv. Alfredo Cigliano, Roberto
Marsili ed Emilio Cigliano che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione--- TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
arch. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Indipendente ed elett.te dom.to Controparte_3 presso il suo studio in Gragnano (NA) alla Via V. Veneto n. 196---
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art .702 c.p.c dep. il 22.2.2021 l'istante rappresentava che con Parte_1 scrittura privata-contratto di appalto del 27 novembre 2014 affidava alla ditta individuale del CP_1 geometra lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Gragnano alla Controparte_1
Via Pasquale Nastro.
L'istante elencava in cosa consistevano le incombenze e rilevava che in data 16 ottobre 2016 le parti redigevano atto con cui la ditta predetta si obbligava a garantire le opere eseguite da eventuali futuri danni per una durata di 10 anni dall'esecuzione e s'impegnava ad eseguire interventi riparatori per eventuali difetti di esecuzione entro 60 gg dalla comunicazione da parte del committente.
In data 19 ottobre 2016 i lavori furono sospesi e, per le opere realizzate sino ad allora dalla ditta individuale quest'ultima emise certificato di esecuzione delle Controparte_4
1 R.G.A.C. n. 912/2021
opere (n.d.e.: i lavori risultano definitivamente sospesi anche per motivi economici).
Il ricorrente rilevava, successivamente alla esecuzione dei lavori, la presenza di infiltrazioni di acque meteoriche nel fabbricato e li contestava al convenuto (all'uopo anche con debita proceduta di negoziazione assistita).
Non avendo avuto buon esito il tentativo stragiudiziale il ricorrente, in data 08.05.2019, proponeva
ATP conciliativo ex art 696 bis c.p.c. (rubricato al n. di Ruolo 2933/1019).
Esperito vano tentativo di conciliazione, il CTU procedeva a depositare, in data 06.02.2020 relazione peritale in cui rilevava la sussistenza del nesso di casualità intercorrente tra la non corretta esecuzione dei lavori sul tetto di copertura e le infiltrazioni da acqua meteoriche accertando che i lavori per le esecuzione delle opere secondo regola d'arte erano pari a euro 4.182,69, mentre i costi per riparare i danni patiti erano pari a euro 705,76, per un totale di euro 4.889,45 (mentre il ricorrente, come da propria CTP aveva quantificato il danno in euro 5.576,70).
All'esito della procedura l'A.G. liquidava il compenso del consulente che ha proceduto all'ATP in euro 2.712,27 disponendo il pagamento in solido tra le parti.
Proposto il (presente) giudizio di merito, si costituiva la convenuta che contestava la CP_1 domanda chiedendo di chiamare in causa il Direttore dei lavori, architetto ed altresì Controparte_3 la (società che la garantiva per la responsabilità civile). Controparte_5
In particolare la eccepiva che solo 16 mesi dopo la sospensione dei lavori l'attore aveva CP_1 contestato l'infiltrazione da acque meteoriche e che, nel frattempo, altra ditta, aveva iniziato a lavorare nel predetto fabbricato onde completare i lavori sospesi e tale ditta era intervenuta anche sul tetto del fabbricato avendo proceduto alla posa in opera di una finestra e avendo proceduto, a tal fine, alla manipolazione di quanto già effettuato dalla ditta convenuta.
Eccepiva inoltre la nullità della relazione peritale depositata all'esito della procedura ex art 696 bis c.p.c. data la violazione del principio del contradditorio, in quanto il CTU non aveva comunicato la bozza di consulenza al difensore della chiamata in causa nonostante la stessa si fosse CP_6 regolarmente costituita anche nell'ATP.
Per quel che concerneva direttore dei lavori (architetto evidenziava che era allo Controparte_3 stesso che avrebbero dovuto essere imputati gli eventuali vizi dell'opera.
La convenuta eccepiva inoltre che il muro lato nord del fabbricato, era confinante con la proprietà di terzi e che si trattava di un muro fatiscente su cui la ditta non era potuto intervenire CP_1 essendo necessario anche il consenso del proprietario dell'immobile confinante.
Ed invero, ad avviso del convenuto, le infiltrazioni lamentate sarebbero derivate proprio da tale muro.
Autorizzata le chiamate in causa si costituiva la che contestava il Controparte_2 quantum del danno e gli accertamenti fatti nell'ATP perché il CTU non aveva tenuto conto della responsabilità del D.L.
Si costituiva altresì l'architetto che del pari contestava la domanda. Controparte_3
In particolare eccepiva di non aver mai rilasciato certificazione di corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, tanto che l'atto rilasciato dalla ditta non portava la sua firma. CP_1
Il D.L. eccepiva in proposito di aver solo relazionato la committenza sui lavori in avanzamento.
All'udienza del 16.11.2021, questo giudicante, disponeva il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione, e concedeva alle parti termini ex art. 183-6° comma cpc.
All'esito delle richieste delle parti la causa veniva istruita mercé interrogatorio formale dell'arch. il quale riferiva di essere a conoscenza del completamento dei lavori fatto Controparte_3 da altra ditta, ma che la stessa aveva proceduto a lavori inerenti il solo lucernaio. Dichiarava, inoltre che per quel che concerneva i materiali visibili i lavori erano stati effettuati secondo contratto.
Inoltre precisava che l'apposizione di guaina impermeabilizzante sarebbe stata necessaria, ma di
2 R.G.A.C. n. 912/2021
non poter precisare se la stessa era stata effettivamente apposta, anche se non risultava alcuna contabilizzazione in proposito (né quindi relativo pagamento) nel sal. Ciò anche perché la ditta avrebbe avauto l'onere di segnargli la necessità della guaina cosa che invece l'appalatore non aveva fatto.
All'udienza del 20.04.2023 veniva poi escusso il teste che, all'epoca dei Testimone_1 Pa Co lavori, era dipendente della ditta con funzioni di controllo e direzione did cantiere per conto dell'impresa. Il teste dichiarava che il computo metrio non prevedeva l'impermebilizzazione del tetto tramite guaina e che altra impresa esecutrice, successivamente alla sospensione, aveva proceduto al completamento degli stessi. Pa Co All'udienza del 20.04.2023 veniva poi escusso il teste (dipendente della Testimone_2 il quale confermava che non era stata impermebilizzato il tetto ma solo il terrazzino e che, al momento della sospensione dei lavori non era stato posto il vano finestra. Dichiarava, inoltre, che successivamente alla sospensione dei lavori, gli stessi sarebbero stati completati da altra impresa esecutrice.
All'esito dell'udienza il giudice, attesa la non eccessiva rilevanza degli interessi in gioco, invitava le parti a intavolare trattative per il bonario componimento della lite.
In mancanza di bonaria composizione la causa veniva avviata a decisione e sulle rinnovate conclusioni delle parti assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
Va innanzitutto evidenziato che in questa sede, può ritenersi accertato (vista la CTU espletata nell'ATP) il danno subito dal ricorrente per i lavori non effettuati a regola d'arte dalla CP_1
Nella relazione peritale depositata (redatta con professionalità e con adeguata conoscenza della normativa in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante) il CTU, previa accurata disamina dei documenti allegati e dalla verifica dello stato dei luoghi, ha individuato quale principale causa dei danni da infiltrazioni meteoriche di acqua la non corretta esecuzione di lavori sul tetto di copertura e la non corretta posa di una soglia di un vano finestra.
Più precisamente nella relazione peritale depositata, fra le cause delle infiltrazioni il CTU rilevava che “La prima è certamente l'assenza di idonee giunzioni tra il tetto e le pareti verticali In tali punti, particolarmente delicati, andrebbe realizzato idoneo risvolto di guaina impermeabile apposto sotto agli intonaci. Sarebbe auspicabile che la giunzione fosse assicurata da metallico Parte_3 idoneamente fissato e impermeabilizzato. La seconda causa delle infiltrazioni è la non corretta o assente impermeabilizzazione dell'intera copertura. Andrà ricostituita la guaina sul tavolato del tetto in modo che eventuali infiltrazioni provenienti dalle tegole siano comunque contenute dalla impermeabilizzazione del tavolato.
La terza causa è la impermeabilizzazione del colmo della copertura. Andrà rimosso l'attuale strato impermeabile e posta una nuova serie di coppi idoneamente solidarizzati alla copertura con interposto strato impermeabile.
Per quanto concerne le infiltrazioni provenienti dalle soglie, la causa è ascrivibile alla non corretta posa delle stesse.” Inoltre dall'analisi delle escussioni testimoniali fornite a seguito di mutamento del rito, si rileva che la ditta convenuta, non ha effettuato i lavori d'impermeabilizzazione predetti avendo CP_1 proceduto alla impermeabilizzazione del solo balcone e non anche del tetto.
Né ha trovato riscontro probatorio l'assunto difensivo di parte convenuta, secondo cui i danni predetti risultano essere dovuti ai lavori effettuati da altra impresa esecutrice la quale ha completato i lavori dalla ditta convenuta. Infatti il CTU ha chiaramente addebitato la causa delle infiltrazioni alla
3 R.G.A.C. n. 912/2021
mancata corretta coibentazione del tetto che è stato pacificamente realizzato dalla nel mentre CP_1 solo le infiltrazioni provenienti dalle soglie sono addebitabili ad altra ditta, non avendo la CP_1 provveduto al completamento delle opere e non avendo installato il vano finestra. Si tratta comunque di infiltrazioni minimali che non sono state prese in esame dal CTU ai fini del conteggio dei danni e che quindi non rilevano in questa sede.
Nemmeno può essere accolta la tesi (invero suggestiva) avanzata dalla circa l'addebitabilità CP_1 delle infiltrazioni ad un muro adiacente di proprietà di terzi e sui quali la ditta non avrebbe avuto il permesso di intervenire: infatti, per quanto visto sopra il CTU ha chiaramente individuato la causa delle infiltrazioni che sono da ricondurre alla cattiva – o addirittura assente – impermeabilizzazione del tetto (particolarmente per quel che concerne la mancata installazione di scossalina metallica - adeguatamente impermeabilizzata - di raccordo fra il tetto stesso ed il muro a confine).
Per quel che concerne la chiamata in causa del D.L., arch. va evidenziato che la stessa CP_3 non vale ad esimere da responsabilità la ditta appaltatrice. Infatti è nozione davvero di comune esperienza che un tetto (sia esso in laterizio, ovvero in legno o altro materia, come pure se esso sia piano ovvero a falde) necessita di adeguata impermeabilizzazione e che la stessa era del tutto mancante o comunque male effettuata. Ora la Ditta per essere esente da responsabilità avrebbe avuto l'onere di segnalare espressamente la cosa alla committenza e al D.L. e solo laddove gli stessi avessero ribadito di procedere anche senza le opere suggerite essa sarebbe andata esente da colpa.
Ciò non significa affatto che il D.L. non abbia le sue responsabilità. Infatti esso avrebbe dovuto verificare i lavori che la ditta andava effettuando e per quel che concerne l'impermeabilizzazione del tetto (in particolare nella giunzione col muro di confine) egli avrebbe dovuto pretendere la posa in opera della guaina impermeabilizzante (riconosciuta come necessaria dallo stesso D.L. in sede di interrogatorio formale). In effetti appare davvero strano che ciò non sia stato fatto e la cosa denota comunque una grave negligenza nel comportamento dello stesso D.L.
Pertanto il D.L concorre con la ditta nella responsabilità per l'esecuzione delle opere non idonee a garantire l'impermeabilizzazione del tetto. Non può quindi essere accolta la domanda di manleva effettuata nei suoi confronti ma resterà la possibilità – non esercitata in questa sede – di accertamento del suo grado di responsabilità per futura azione di rivalsa nei suoi confronti e per tali motivi si ritiene di compensare le spese di chiamata in causa.
In definitiva va accolta la richiesta di risarcimento dei danni così come avanzata in ricorso dall'istante e per l'importo di cui alla consulenza pari ad € 4.889,45 nonchè alle spese sostenute per il giudizio di ATP.
Su tale somme decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso per ATP e sino al saldo.
Parte convenuta va, altresì, condannata al pagamento delle spese sostenute da parte attrice nel giudizio per ATP pari ad €2.712,27 oltre accessori di legge oltre a quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
Per quanto attiene alla chiamata in garanzia proposta dalla convenuta si rileva quanto segue.
La esistenza di un contratto assicurativo è stata provata dalla parte convenuta (che lo ha debitamente allegato: polizza mod.7158) Parte_4
Né la esistenza di tale contratto in quanto tale è stata contestata dalla compagnia assicurativa. CP_ Tuttavia la compagnia assicuratrice ha contestato l'operatività della garanzia invocata dalla perché la polizza non coprirebbe: “i danni alle opere in costruzione ed in manutenzione” nonché “i danni verificatisi dopo la ultimazione di lavori o qualora si tratti di opere in manutenzione o posa in opera”.
L'eccezione è fondata.
Infatti è del tutto evidente (ed addirittura pacifico) che il danno di cui si discute si è verificato
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successivamente alla conclusione dei lavori.
Ed in effetti l'esame della polizza evidenzia che essa non garantisce i vizi delle opere effettuate dalla garantita bensì solo la responsabilità civile derivante dall'attività lavorativa (ed i danni CP_1 conseguenziali): quindi restano al di fuori i costi necessari per l'eliminazione dei vizi.
Inoltre la garanzia prestata è espressamente esclusa per i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, quali appunto i danni di cui si discute.
Pertanto, la domanda di manleva in garanzia deve essere rigettata.
Attesa la non eccesiva chiarezza della polizza in questione si ritiene equo l'integrale compensazione delle spese di lite fra e CP_1 CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Co
c/o il la ditta individuale SI. in persona del legale rappresentate pro Parte_1 tempore e sulla domanda di garanzia di quest'ultima contro Controparte_2 nonché sulla domanda di manleva proposta nei confronti dell'arch. così Controparte_3 decide:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 4.889,45 a titolo
[...] Parte_1 di risarcimento danni oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso per ATP sino al saldo;
2. Condanna la Ditta Individuale del geom. al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_1
delle spese di ATP sostenute liquidate in complessivi € 2.712,27 oltre Parte_1 accessori ed oltre interessi dalla data dell'esborso ;
3. Condanna la , a rimborsare Controparte_1 Controparte_1 le spese di giudizio sostenute da parte attrice che si liquidano in € 3.077,00 per onorari oltre €
500,00 per spese vive ed oltre oneri ed accessori di legge con attribuzione ai Difensori
(antistatari) di esso attore---
4. Rigetta le chiamate proposte dalla convenuta Geom. Controparte_1 [...] nei confornti dell'arch. e di CP_1 Controparte_3 Controparte_2 compensando interamente – fra dette parti – le restanti spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata addì 2.5.2024.
IL GIUDICE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 912 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: RISARCIMENTO
DANNI DA INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORITICHE
TRA rappresentato e difeso dall' Avv. Ferdinando Sorrentino e dall'avv. Parte_1
Vincenzo Scarfato;
ed elett.te dom.to presso il presso il loro studio in Gragnano (NA) alla via San Sebastiano n.2in virtù di procura allegata all'atto di citazione---
ATTORE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Gragnano (NA), alla Via G.Pascoli n.20, P.IVA n. rappresentato dall'avv. Ferdinando Sorrentinoa in virtù di procura allegata alla P.IVA_1 memoria di costituzione e risposta---
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del legale rapp. pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 156, presso lo Studio degli avv. Alfredo Cigliano, Roberto
Marsili ed Emilio Cigliano che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione--- TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
arch. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Indipendente ed elett.te dom.to Controparte_3 presso il suo studio in Gragnano (NA) alla Via V. Veneto n. 196---
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art .702 c.p.c dep. il 22.2.2021 l'istante rappresentava che con Parte_1 scrittura privata-contratto di appalto del 27 novembre 2014 affidava alla ditta individuale del CP_1 geometra lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Gragnano alla Controparte_1
Via Pasquale Nastro.
L'istante elencava in cosa consistevano le incombenze e rilevava che in data 16 ottobre 2016 le parti redigevano atto con cui la ditta predetta si obbligava a garantire le opere eseguite da eventuali futuri danni per una durata di 10 anni dall'esecuzione e s'impegnava ad eseguire interventi riparatori per eventuali difetti di esecuzione entro 60 gg dalla comunicazione da parte del committente.
In data 19 ottobre 2016 i lavori furono sospesi e, per le opere realizzate sino ad allora dalla ditta individuale quest'ultima emise certificato di esecuzione delle Controparte_4
1 R.G.A.C. n. 912/2021
opere (n.d.e.: i lavori risultano definitivamente sospesi anche per motivi economici).
Il ricorrente rilevava, successivamente alla esecuzione dei lavori, la presenza di infiltrazioni di acque meteoriche nel fabbricato e li contestava al convenuto (all'uopo anche con debita proceduta di negoziazione assistita).
Non avendo avuto buon esito il tentativo stragiudiziale il ricorrente, in data 08.05.2019, proponeva
ATP conciliativo ex art 696 bis c.p.c. (rubricato al n. di Ruolo 2933/1019).
Esperito vano tentativo di conciliazione, il CTU procedeva a depositare, in data 06.02.2020 relazione peritale in cui rilevava la sussistenza del nesso di casualità intercorrente tra la non corretta esecuzione dei lavori sul tetto di copertura e le infiltrazioni da acqua meteoriche accertando che i lavori per le esecuzione delle opere secondo regola d'arte erano pari a euro 4.182,69, mentre i costi per riparare i danni patiti erano pari a euro 705,76, per un totale di euro 4.889,45 (mentre il ricorrente, come da propria CTP aveva quantificato il danno in euro 5.576,70).
All'esito della procedura l'A.G. liquidava il compenso del consulente che ha proceduto all'ATP in euro 2.712,27 disponendo il pagamento in solido tra le parti.
Proposto il (presente) giudizio di merito, si costituiva la convenuta che contestava la CP_1 domanda chiedendo di chiamare in causa il Direttore dei lavori, architetto ed altresì Controparte_3 la (società che la garantiva per la responsabilità civile). Controparte_5
In particolare la eccepiva che solo 16 mesi dopo la sospensione dei lavori l'attore aveva CP_1 contestato l'infiltrazione da acque meteoriche e che, nel frattempo, altra ditta, aveva iniziato a lavorare nel predetto fabbricato onde completare i lavori sospesi e tale ditta era intervenuta anche sul tetto del fabbricato avendo proceduto alla posa in opera di una finestra e avendo proceduto, a tal fine, alla manipolazione di quanto già effettuato dalla ditta convenuta.
Eccepiva inoltre la nullità della relazione peritale depositata all'esito della procedura ex art 696 bis c.p.c. data la violazione del principio del contradditorio, in quanto il CTU non aveva comunicato la bozza di consulenza al difensore della chiamata in causa nonostante la stessa si fosse CP_6 regolarmente costituita anche nell'ATP.
Per quel che concerneva direttore dei lavori (architetto evidenziava che era allo Controparte_3 stesso che avrebbero dovuto essere imputati gli eventuali vizi dell'opera.
La convenuta eccepiva inoltre che il muro lato nord del fabbricato, era confinante con la proprietà di terzi e che si trattava di un muro fatiscente su cui la ditta non era potuto intervenire CP_1 essendo necessario anche il consenso del proprietario dell'immobile confinante.
Ed invero, ad avviso del convenuto, le infiltrazioni lamentate sarebbero derivate proprio da tale muro.
Autorizzata le chiamate in causa si costituiva la che contestava il Controparte_2 quantum del danno e gli accertamenti fatti nell'ATP perché il CTU non aveva tenuto conto della responsabilità del D.L.
Si costituiva altresì l'architetto che del pari contestava la domanda. Controparte_3
In particolare eccepiva di non aver mai rilasciato certificazione di corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, tanto che l'atto rilasciato dalla ditta non portava la sua firma. CP_1
Il D.L. eccepiva in proposito di aver solo relazionato la committenza sui lavori in avanzamento.
All'udienza del 16.11.2021, questo giudicante, disponeva il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione, e concedeva alle parti termini ex art. 183-6° comma cpc.
All'esito delle richieste delle parti la causa veniva istruita mercé interrogatorio formale dell'arch. il quale riferiva di essere a conoscenza del completamento dei lavori fatto Controparte_3 da altra ditta, ma che la stessa aveva proceduto a lavori inerenti il solo lucernaio. Dichiarava, inoltre che per quel che concerneva i materiali visibili i lavori erano stati effettuati secondo contratto.
Inoltre precisava che l'apposizione di guaina impermeabilizzante sarebbe stata necessaria, ma di
2 R.G.A.C. n. 912/2021
non poter precisare se la stessa era stata effettivamente apposta, anche se non risultava alcuna contabilizzazione in proposito (né quindi relativo pagamento) nel sal. Ciò anche perché la ditta avrebbe avauto l'onere di segnargli la necessità della guaina cosa che invece l'appalatore non aveva fatto.
All'udienza del 20.04.2023 veniva poi escusso il teste che, all'epoca dei Testimone_1 Pa Co lavori, era dipendente della ditta con funzioni di controllo e direzione did cantiere per conto dell'impresa. Il teste dichiarava che il computo metrio non prevedeva l'impermebilizzazione del tetto tramite guaina e che altra impresa esecutrice, successivamente alla sospensione, aveva proceduto al completamento degli stessi. Pa Co All'udienza del 20.04.2023 veniva poi escusso il teste (dipendente della Testimone_2 il quale confermava che non era stata impermebilizzato il tetto ma solo il terrazzino e che, al momento della sospensione dei lavori non era stato posto il vano finestra. Dichiarava, inoltre, che successivamente alla sospensione dei lavori, gli stessi sarebbero stati completati da altra impresa esecutrice.
All'esito dell'udienza il giudice, attesa la non eccessiva rilevanza degli interessi in gioco, invitava le parti a intavolare trattative per il bonario componimento della lite.
In mancanza di bonaria composizione la causa veniva avviata a decisione e sulle rinnovate conclusioni delle parti assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
Va innanzitutto evidenziato che in questa sede, può ritenersi accertato (vista la CTU espletata nell'ATP) il danno subito dal ricorrente per i lavori non effettuati a regola d'arte dalla CP_1
Nella relazione peritale depositata (redatta con professionalità e con adeguata conoscenza della normativa in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante) il CTU, previa accurata disamina dei documenti allegati e dalla verifica dello stato dei luoghi, ha individuato quale principale causa dei danni da infiltrazioni meteoriche di acqua la non corretta esecuzione di lavori sul tetto di copertura e la non corretta posa di una soglia di un vano finestra.
Più precisamente nella relazione peritale depositata, fra le cause delle infiltrazioni il CTU rilevava che “La prima è certamente l'assenza di idonee giunzioni tra il tetto e le pareti verticali In tali punti, particolarmente delicati, andrebbe realizzato idoneo risvolto di guaina impermeabile apposto sotto agli intonaci. Sarebbe auspicabile che la giunzione fosse assicurata da metallico Parte_3 idoneamente fissato e impermeabilizzato. La seconda causa delle infiltrazioni è la non corretta o assente impermeabilizzazione dell'intera copertura. Andrà ricostituita la guaina sul tavolato del tetto in modo che eventuali infiltrazioni provenienti dalle tegole siano comunque contenute dalla impermeabilizzazione del tavolato.
La terza causa è la impermeabilizzazione del colmo della copertura. Andrà rimosso l'attuale strato impermeabile e posta una nuova serie di coppi idoneamente solidarizzati alla copertura con interposto strato impermeabile.
Per quanto concerne le infiltrazioni provenienti dalle soglie, la causa è ascrivibile alla non corretta posa delle stesse.” Inoltre dall'analisi delle escussioni testimoniali fornite a seguito di mutamento del rito, si rileva che la ditta convenuta, non ha effettuato i lavori d'impermeabilizzazione predetti avendo CP_1 proceduto alla impermeabilizzazione del solo balcone e non anche del tetto.
Né ha trovato riscontro probatorio l'assunto difensivo di parte convenuta, secondo cui i danni predetti risultano essere dovuti ai lavori effettuati da altra impresa esecutrice la quale ha completato i lavori dalla ditta convenuta. Infatti il CTU ha chiaramente addebitato la causa delle infiltrazioni alla
3 R.G.A.C. n. 912/2021
mancata corretta coibentazione del tetto che è stato pacificamente realizzato dalla nel mentre CP_1 solo le infiltrazioni provenienti dalle soglie sono addebitabili ad altra ditta, non avendo la CP_1 provveduto al completamento delle opere e non avendo installato il vano finestra. Si tratta comunque di infiltrazioni minimali che non sono state prese in esame dal CTU ai fini del conteggio dei danni e che quindi non rilevano in questa sede.
Nemmeno può essere accolta la tesi (invero suggestiva) avanzata dalla circa l'addebitabilità CP_1 delle infiltrazioni ad un muro adiacente di proprietà di terzi e sui quali la ditta non avrebbe avuto il permesso di intervenire: infatti, per quanto visto sopra il CTU ha chiaramente individuato la causa delle infiltrazioni che sono da ricondurre alla cattiva – o addirittura assente – impermeabilizzazione del tetto (particolarmente per quel che concerne la mancata installazione di scossalina metallica - adeguatamente impermeabilizzata - di raccordo fra il tetto stesso ed il muro a confine).
Per quel che concerne la chiamata in causa del D.L., arch. va evidenziato che la stessa CP_3 non vale ad esimere da responsabilità la ditta appaltatrice. Infatti è nozione davvero di comune esperienza che un tetto (sia esso in laterizio, ovvero in legno o altro materia, come pure se esso sia piano ovvero a falde) necessita di adeguata impermeabilizzazione e che la stessa era del tutto mancante o comunque male effettuata. Ora la Ditta per essere esente da responsabilità avrebbe avuto l'onere di segnalare espressamente la cosa alla committenza e al D.L. e solo laddove gli stessi avessero ribadito di procedere anche senza le opere suggerite essa sarebbe andata esente da colpa.
Ciò non significa affatto che il D.L. non abbia le sue responsabilità. Infatti esso avrebbe dovuto verificare i lavori che la ditta andava effettuando e per quel che concerne l'impermeabilizzazione del tetto (in particolare nella giunzione col muro di confine) egli avrebbe dovuto pretendere la posa in opera della guaina impermeabilizzante (riconosciuta come necessaria dallo stesso D.L. in sede di interrogatorio formale). In effetti appare davvero strano che ciò non sia stato fatto e la cosa denota comunque una grave negligenza nel comportamento dello stesso D.L.
Pertanto il D.L concorre con la ditta nella responsabilità per l'esecuzione delle opere non idonee a garantire l'impermeabilizzazione del tetto. Non può quindi essere accolta la domanda di manleva effettuata nei suoi confronti ma resterà la possibilità – non esercitata in questa sede – di accertamento del suo grado di responsabilità per futura azione di rivalsa nei suoi confronti e per tali motivi si ritiene di compensare le spese di chiamata in causa.
In definitiva va accolta la richiesta di risarcimento dei danni così come avanzata in ricorso dall'istante e per l'importo di cui alla consulenza pari ad € 4.889,45 nonchè alle spese sostenute per il giudizio di ATP.
Su tale somme decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso per ATP e sino al saldo.
Parte convenuta va, altresì, condannata al pagamento delle spese sostenute da parte attrice nel giudizio per ATP pari ad €2.712,27 oltre accessori di legge oltre a quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
Per quanto attiene alla chiamata in garanzia proposta dalla convenuta si rileva quanto segue.
La esistenza di un contratto assicurativo è stata provata dalla parte convenuta (che lo ha debitamente allegato: polizza mod.7158) Parte_4
Né la esistenza di tale contratto in quanto tale è stata contestata dalla compagnia assicurativa. CP_ Tuttavia la compagnia assicuratrice ha contestato l'operatività della garanzia invocata dalla perché la polizza non coprirebbe: “i danni alle opere in costruzione ed in manutenzione” nonché “i danni verificatisi dopo la ultimazione di lavori o qualora si tratti di opere in manutenzione o posa in opera”.
L'eccezione è fondata.
Infatti è del tutto evidente (ed addirittura pacifico) che il danno di cui si discute si è verificato
4 R.G.A.C. n. 912/2021
successivamente alla conclusione dei lavori.
Ed in effetti l'esame della polizza evidenzia che essa non garantisce i vizi delle opere effettuate dalla garantita bensì solo la responsabilità civile derivante dall'attività lavorativa (ed i danni CP_1 conseguenziali): quindi restano al di fuori i costi necessari per l'eliminazione dei vizi.
Inoltre la garanzia prestata è espressamente esclusa per i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, quali appunto i danni di cui si discute.
Pertanto, la domanda di manleva in garanzia deve essere rigettata.
Attesa la non eccesiva chiarezza della polizza in questione si ritiene equo l'integrale compensazione delle spese di lite fra e CP_1 CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Co
c/o il la ditta individuale SI. in persona del legale rappresentate pro Parte_1 tempore e sulla domanda di garanzia di quest'ultima contro Controparte_2 nonché sulla domanda di manleva proposta nei confronti dell'arch. così Controparte_3 decide:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 4.889,45 a titolo
[...] Parte_1 di risarcimento danni oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso per ATP sino al saldo;
2. Condanna la Ditta Individuale del geom. al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_1
delle spese di ATP sostenute liquidate in complessivi € 2.712,27 oltre Parte_1 accessori ed oltre interessi dalla data dell'esborso ;
3. Condanna la , a rimborsare Controparte_1 Controparte_1 le spese di giudizio sostenute da parte attrice che si liquidano in € 3.077,00 per onorari oltre €
500,00 per spese vive ed oltre oneri ed accessori di legge con attribuzione ai Difensori
(antistatari) di esso attore---
4. Rigetta le chiamate proposte dalla convenuta Geom. Controparte_1 [...] nei confornti dell'arch. e di CP_1 Controparte_3 Controparte_2 compensando interamente – fra dette parti – le restanti spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata addì 2.5.2024.
IL GIUDICE
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