Articolo 3 della Legge 14 luglio 1967, n. 717
Articolo 2
Versione
6 settembre 1967
Art. 3.
All'onere di lire 257.142.860 relativo al periodo 1 settembre-31 dicembre 1965 e all'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1966, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
L'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1967 sara' fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 settembre 1967