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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8445 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 17.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano (Na), via Aielli n. Parte_1 237 presso lo studio dell'avv. Lucio Casillo che la rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. pro tempore, domiciliato ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dai funzionari ex art. 417 bis c.p.c. avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, come da procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: personale docente precario - indennità ferie non godute
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.4.2025 la ricorrente, premettendo di essere una docente precaria che attualmente servizio presso l' , di Roma, in virtù di contratto a Controparte_2 Controparte_3 tempo determinato dal 16.9.24 al 30.6.25 per n. 24 ore di servizio settimanali, esponeva che in precedenza aveva svolto i seguenti servizi:
- nell'a.s.2020/2021, con contratto dal 24.12.2020 al 30.6.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Via Carotenuto 30” di Roma;
- nell'a.s. 2021/2022, con contratto dal 7.12.2021 al 30.6.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Via Carotenuto 30” di Roma;
- nell'a.s. 2022/2023, con contratto dal 13.9.2022 al 30.6.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Aristide Leonori” di Roma;
- nell'a.s. 2023/2024, con contratto dal 12.9.2023 al 30.6.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Via Carotenuto 30” di Roma.
1 Lamentava che durante i suddetti periodi di servizio non aveva mai usufruito di alcun giorno di ferie e aveva quindi maturato giorni di ferie non godute, sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati, in numero di 15,83 per l'a.s. 2020/21 (190 giorni lavorativi), di 17,16 per l'a.s. 2021/22 (206 giorni lavorativi), di 24,25 per l'a.s. 2022/23 (n. 291 giorni lavorativi), di 26,04 per l'a.s. 2023/24 (n. 293 giorni lavorativi); che a tali giorni di ferie maturati dovevano ulteriormente aggiungersi 4 giornale di ferie per festività soppresse ex lege 937/1977 pari a 1 giorno di ferie ogni 3 mesi di servizio e dunque complessivamente pari a 17,83 per l'a.s. 2021/22 (+2 giorni di ferie), a 19,16 per l'a.s. 2022/23 (+2), a 27,25 per l'a.s. 2023/24 (+3), a 29,04 per l'a.s. 2024/25 (+3), per un totale complessivo di giorni di ferie non godute pari a 93,28; che negli a.s. in questione era stata collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, mentre per l'anno scolastico attualmente in corso il dirigente scolastico Prof.ssa con circolare n. 176 Parte_2 Prot. n° 1521/u dell'11.3.2025 aveva notiziato i docenti con contratto al 30 giugno sulle modalità di richiesta e fruizione delle ferie maturate in osservanza a quanto statuito dalla Cassazione con ordi. 16715/2024 che aveva dunque maturato, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 un'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per complessivi euro 5.653,68. Concludeva chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute;
2) conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1 CP_5
al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie
[...] maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per complessivi euro 5.653,68, ovvero al pagamento di quella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”. Si costituiva tardivamente in giudizio il resistente contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'esito di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Opportuno appare richiamare brevemente la normativa che disciplina la fattispecie. L'art. 5 comma 8 d.l.
6.7.2012 n. 95 (conv. in L.
7.8.2012 n. 135) dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto ( …)”; L'art. 1, comma 55, L. 24.12.2012 n. 228 ha successivamente introdotto un ulteriore periodo al comma 8 dell'art. 5 cit. stabilendo che: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” escludendo quindi l'applicazione del divieto di monetizzazione delle ferie, per quello che qui interessa, al personale docente assunto con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Inoltre l'art. 1 comma 54 della L. 228/12 ha posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei
2 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Infine l'art. 1 comma 56 della L. 228/12 prevede che: “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”; Secondo, poi, quanto statuito dall'art. 13, commi 8 e 9 del CCNL comparto scuola 2006/2009 (e dall'art. 38 del CCNL comparto scuola 2024) che si applica, ex art. 19 del medesimo CCNL, anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, “le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e “devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
[…]”. La Suprema Corte, con la sentenza n. 28587/2024 ha avuto modo di enunciare il seguente principio diritto per cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L – Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024)”. Osserva la Corte come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. Deve, infatti, considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali): tali attività, contemplate dall'art. 29 del CCNL, se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere che il lavoratore sia automaticamente in ferie. Sul punto si era già espressa la Cassazione evidenziando come sia “evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. 23944/2020). L'orientamento della Suprema Corte, d'altro canto, deve ritenersi consolidato (cfr. Cass. 14268/2022; Cass. 16715/2024; Cass 28587/2024) e pure di recente ribadito (Cass.
7.5.2025 n. 11968). Né può ritenersi condivisibile la diversa interpretazione dell'art. 1, comma 55 L. 228/2012 proposta dal nel senso che la norma consentirebbe la monetizzazione delle ferie non godute CP_1 esclusivamente per “i giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale”. Si osserva infatti come tale impostazione, oltre ad essere contrastante con il diritto eurounitario, finisca per privare di qualunque effetto la norma in questione impedendo in ogni caso la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute visto che i giorni di sospensione delle lezioni sono di norma superiori ai giorni di ferie disponibili.
3 Ad analoga disciplina, poi, sono sottoposte le festività soppresse che godono dello stesso trattamento giuridico delle ferie condividendone la natura. Tanto premesso in termini generali e venendo al caso di specie, la ricorrente ha dimostrato di essere stata in servizio con contratto a termine fino al 30 giugno negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/24 e di avere maturato a titolo di ferie non godute i giorni indicati in ricorso e a titolo di indennità sostituiva delle ferie e festività soppresse la somma complessiva di € 5.653,68 secondo i corretti conteggi effettuati nel ricorso e non specificamente contestati dal . CP_1 Pertanto, in mancanza di allegazione e prova di qualsiasi invito da parte dell'Amministrazione resistente a godere dei giorni di ferie maturati, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 5.653,68 oltre accessori di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente della somma di € 5.653,68 oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratori antistatario.
Roma, 17.7.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 17.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano (Na), via Aielli n. Parte_1 237 presso lo studio dell'avv. Lucio Casillo che la rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. pro tempore, domiciliato ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dai funzionari ex art. 417 bis c.p.c. avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, come da procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: personale docente precario - indennità ferie non godute
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.4.2025 la ricorrente, premettendo di essere una docente precaria che attualmente servizio presso l' , di Roma, in virtù di contratto a Controparte_2 Controparte_3 tempo determinato dal 16.9.24 al 30.6.25 per n. 24 ore di servizio settimanali, esponeva che in precedenza aveva svolto i seguenti servizi:
- nell'a.s.2020/2021, con contratto dal 24.12.2020 al 30.6.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Via Carotenuto 30” di Roma;
- nell'a.s. 2021/2022, con contratto dal 7.12.2021 al 30.6.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Via Carotenuto 30” di Roma;
- nell'a.s. 2022/2023, con contratto dal 13.9.2022 al 30.6.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Aristide Leonori” di Roma;
- nell'a.s. 2023/2024, con contratto dal 12.9.2023 al 30.6.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Via Carotenuto 30” di Roma.
1 Lamentava che durante i suddetti periodi di servizio non aveva mai usufruito di alcun giorno di ferie e aveva quindi maturato giorni di ferie non godute, sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati, in numero di 15,83 per l'a.s. 2020/21 (190 giorni lavorativi), di 17,16 per l'a.s. 2021/22 (206 giorni lavorativi), di 24,25 per l'a.s. 2022/23 (n. 291 giorni lavorativi), di 26,04 per l'a.s. 2023/24 (n. 293 giorni lavorativi); che a tali giorni di ferie maturati dovevano ulteriormente aggiungersi 4 giornale di ferie per festività soppresse ex lege 937/1977 pari a 1 giorno di ferie ogni 3 mesi di servizio e dunque complessivamente pari a 17,83 per l'a.s. 2021/22 (+2 giorni di ferie), a 19,16 per l'a.s. 2022/23 (+2), a 27,25 per l'a.s. 2023/24 (+3), a 29,04 per l'a.s. 2024/25 (+3), per un totale complessivo di giorni di ferie non godute pari a 93,28; che negli a.s. in questione era stata collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, mentre per l'anno scolastico attualmente in corso il dirigente scolastico Prof.ssa con circolare n. 176 Parte_2 Prot. n° 1521/u dell'11.3.2025 aveva notiziato i docenti con contratto al 30 giugno sulle modalità di richiesta e fruizione delle ferie maturate in osservanza a quanto statuito dalla Cassazione con ordi. 16715/2024 che aveva dunque maturato, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 un'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per complessivi euro 5.653,68. Concludeva chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute;
2) conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1 CP_5
al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie
[...] maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per complessivi euro 5.653,68, ovvero al pagamento di quella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”. Si costituiva tardivamente in giudizio il resistente contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'esito di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Opportuno appare richiamare brevemente la normativa che disciplina la fattispecie. L'art. 5 comma 8 d.l.
6.7.2012 n. 95 (conv. in L.
7.8.2012 n. 135) dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto ( …)”; L'art. 1, comma 55, L. 24.12.2012 n. 228 ha successivamente introdotto un ulteriore periodo al comma 8 dell'art. 5 cit. stabilendo che: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” escludendo quindi l'applicazione del divieto di monetizzazione delle ferie, per quello che qui interessa, al personale docente assunto con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Inoltre l'art. 1 comma 54 della L. 228/12 ha posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei
2 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Infine l'art. 1 comma 56 della L. 228/12 prevede che: “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”; Secondo, poi, quanto statuito dall'art. 13, commi 8 e 9 del CCNL comparto scuola 2006/2009 (e dall'art. 38 del CCNL comparto scuola 2024) che si applica, ex art. 19 del medesimo CCNL, anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, “le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e “devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
[…]”. La Suprema Corte, con la sentenza n. 28587/2024 ha avuto modo di enunciare il seguente principio diritto per cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L – Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024)”. Osserva la Corte come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. Deve, infatti, considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali): tali attività, contemplate dall'art. 29 del CCNL, se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere che il lavoratore sia automaticamente in ferie. Sul punto si era già espressa la Cassazione evidenziando come sia “evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. 23944/2020). L'orientamento della Suprema Corte, d'altro canto, deve ritenersi consolidato (cfr. Cass. 14268/2022; Cass. 16715/2024; Cass 28587/2024) e pure di recente ribadito (Cass.
7.5.2025 n. 11968). Né può ritenersi condivisibile la diversa interpretazione dell'art. 1, comma 55 L. 228/2012 proposta dal nel senso che la norma consentirebbe la monetizzazione delle ferie non godute CP_1 esclusivamente per “i giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale”. Si osserva infatti come tale impostazione, oltre ad essere contrastante con il diritto eurounitario, finisca per privare di qualunque effetto la norma in questione impedendo in ogni caso la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute visto che i giorni di sospensione delle lezioni sono di norma superiori ai giorni di ferie disponibili.
3 Ad analoga disciplina, poi, sono sottoposte le festività soppresse che godono dello stesso trattamento giuridico delle ferie condividendone la natura. Tanto premesso in termini generali e venendo al caso di specie, la ricorrente ha dimostrato di essere stata in servizio con contratto a termine fino al 30 giugno negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/24 e di avere maturato a titolo di ferie non godute i giorni indicati in ricorso e a titolo di indennità sostituiva delle ferie e festività soppresse la somma complessiva di € 5.653,68 secondo i corretti conteggi effettuati nel ricorso e non specificamente contestati dal . CP_1 Pertanto, in mancanza di allegazione e prova di qualsiasi invito da parte dell'Amministrazione resistente a godere dei giorni di ferie maturati, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 5.653,68 oltre accessori di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente della somma di € 5.653,68 oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratori antistatario.
Roma, 17.7.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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