Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2025, proposto da
Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria di Potenza, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 302/2025 emesso dal Giudice di Pace di Potenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 5/12/2025, è stata chiesta l’ottemperanza del decreto ingiuntivo in epigrafe.
1.1. In particolare, dagli atti del giudizio emerge quanto segue:
- con decreto ingiuntivo n. 302/2025, il Giudice di Pace di Potenza ha ordinato all’Azienda Sanitaria di Potenza di pagare le somme ivi specificate in favore della parte ricorrente (relative ad interessi ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 spettanti su originari crediti commerciali, come maggiorate dai successivi interessi di mora);
- il decreto ingiuntivo non è stato opposto;
- con attestazione ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., l’adito Giudice di Pace ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto, notificato in forma esecutiva all’Amministrazione debitrice in data 23/4/2025;
- come riferito nel ricorso, detta Amministrazione non ha adempiuto al richiamato precetto giurisdizionale.
2. Parte ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio per conseguire l’ottemperanza del predetto decreto ingiuntivo, con la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un Commissario ad ac ta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento.
3. L’Azienda Sanitaria di Potenza, malgrado rituale intimazione, non si è costituita in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 25/2/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
In rito, il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile il giudizio di ottemperanza per il decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20/4/2012, n. 2334).
Risulta, inoltre, rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
E’, infine, decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, in quanto vi è evidenza in atti che l’azionato titolo è stato ritualmente notificato all’Amministrazione debitrice in data 23/4/2025.
Nel merito, tenuto conto dei noti criteri di riparto dell’onere della prova in materia di obbligazioni pecuniarie (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30/10/2001, n. 13533), deve ritenersi provato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione debitrice sulla pretesa creditoria iscritta nel titolo azionato.
Va dunque dichiarato l’obbligo dell’Azienda Sanitaria di Potenza di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nel decreto ingiuntivo in oggetto, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme di denaro in esso iscritte.
Detta Amministrazione dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato. Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico dell’Azienda Sanitaria di Potenza e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe per quanto di ragione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria di Potenza di dare esecuzione al decreto in epigrafe, detratto quanto eventualmente già pagato, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, che provvederà nei sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- determina in euro 300,00 (trecento/00), oltre spese, l’importo da corrispondere a detto Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, tenuto conto dei parametri percentuali di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002.
Condanna l’Azienda Sanitaria di Potenza al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidando le stesse in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, tenuto conto dei parametri previsti nel D.M. 10/3/2014 n. 55.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST LE, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
AO IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO IA | ST LE |
IL SEGRETARIO