Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 387 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Fracasso, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Fernando Amoroso, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 24/03/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/01/2025, le parti hanno esposto:
1
- che dalla loro unione sono nati due figli: , il 9/01/1999, maggiorenne ed PE economicamente indipendente ed , il 15/02/2005, maggiorenne ma non Per_2 autosufficiente;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del
Tribunale di Lecce del 14/01/2021;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Diso (LE) il
6/09/1997 da e , trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile di quel Comune al n. 4, Parte II, Serie A, anno 1997, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
a) la figlia ormai maggiorenne, ma non autonoma, vivrà con la madre che Per_2 rimane assegnataria della casa coniugale, intesa come piano rialzato dell'abitazione sita in Diso alla via Sciesa n.152, fatto salvo quanto innanzi;
b) il sig. verserà un assegno divorzile in favore della sig.ra pari ad Pt_1 Pt_2
€ 200,00, e continuerà a contribuire al mantenimento della figlia Per_2 mediante un assegno di € 250, da versare direttamente alla ragazza, studentessa universitaria;
c) le spese straordinarie universitarie riferite alla figlia comprese le spese Per_2 abitative fuori sede, sempre purché concordate, saranno divise tra i genitori al
50% ciascuno;
d) con riferimento alla casa coniugale, il sig. continuerà ad avere la Pt_1 disponibilità del piano interrato, ma non abitandovi, contribuirà alle spese, utenze e tasse relative alla detta abitazione con il versamento del 30% degli importi maturati a tale titolo, rimanendo il restante 70% a carico della , Pt_2 che volturerà a suo nome tutte le utenze e la Tari. La stessa continuerà Pt_2 ad utilizzare la stanzetta fino a che avrà necessità, nonché il bagnetto sotto, come lavanderia. Il Minonne, dal canto suo, si obbliga a preavvisare la Pt_2
e/o i figli ogni qualvolta riterrà opportuno recarsi nel piano interrato;
e) la sig.ra provvederà ad intestarsi, a sue cure e spese, l'auto Fiat 500 L Pt_2
TG: FB991XJ, rimasta in uso alla stessa, e si occuperà di tutte le spese correlate;
f) i ricorrenti di comune accordo intendono definire, altresì, i loro rapporti patrimoniali per cui il sig. si impegna a trasferire, mantenendo Pt_1
l'usufrutto, ai figli e , la nuda proprietà dell'immobile destinato a Per_2 PE casa coniugale identificato nel CF del Comune di Diso al foglio 21, ptc 911, sub
1 e sub 2; nonché, la nuda proprietà dell'immobile sito nella Marina di Diso,
3 identificata nel CF al foglio 22 ptc 599, sub 5; nel contempo il si Pt_1 impegna a costituire un diritto di abitazione per l'intera vita in favore della sig.ra per la parte superiore (piano rialzato) dell'immobile nel CF di Diso Pt_2 al foglio 21, ptc 911, sub 1, alla condizione risolutiva espressa che non avvii alcuna convivenza more uxorio o anche a seguito di nuove nozze, nel medesimo immobile, per cui al verificarsi eventuale di tale circostanza il diritto di abitazione della si estinguerà automaticamente ed il potrà Pt_2 Pt_1 agire per il rilascio dell'immobile senza ulteriore avviso. Il trasferimento della nuda di proprietà degli immobili sopra richiamati in favore dei figli ed PE
, nonché, la costituzione del diritto di abitazione, vita natural durante, in Per_2 favore della , con la condizione risolutiva espressa di cui sopra, dovranno Pt_2 avvenire, improrogabilmente entro il termine di un anno dal deposito della emananda sentenza di divorzio;
g) i ricorrenti dichiarano, con l'esecuzione di quanto sopra, di aver risolto ogni ulteriore questione patrimoniale, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa derivante dal rapporto di coniugio e relativo ai rapporti patrimoniali, fatta eccezione dei diritti spettanti, per legge, alla sul TFS, che andrà a percepire il Minonne all'esito del Pt_2 pensionamento di questi;
il detto versamento avverrà in due tranches, così come sarà versato il TFS, ed il sig. si impegna a comunicare alla Pt_1 Pt_2 le date del pagamento e gli importi da versare all'esito del calcolo che verrà effettuato dalla amministrazione competente;
h) entrambi i ricorrenti si danno, pertanto, atto che tale accordo è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra essi coniugi, fatta eccezione di cui sub g);
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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