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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 96/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Torino, c.so Trapani 132, in persona del legale rappresentante Parte_2
* * * * *
Letto il ricorso depositato dalla per l'apertura della liquidazione giudiziale CP_1 della Parte_1 esaminati gli atti, la documentazione prodotta e le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 30/4/2025; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
considerato che
- la Società ricorrente assume di essere creditrice della Società convenuta in forza di contratti di finanziamento in relazione ai quali quest'ultima si è resa inadempiente;
- in tema di iniziativa per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non è necessario che il ricorrente agisca in giudizio previa costituzione di un titolo esecutivo, poiché, in mancanza, è demandato al Tribunale investito della
1 trattazione del ricorso l'accertamento incidentale del credito dell'istante al solo fine di verificarne la legittimazione ad agire (cfr. ad es. Cass., sez. I, 05 ottobre 2015, n. 19790);
- nel caso in esame, l'esistenza di un credito della ricorrente risulta sufficientemente provato alla luce della documentazione prodotta in giudizio (contratti di finanziamento n. 5403087 e 5402999 conclusi tra la debitrice e la Santander Consumer Bamk;
certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB;
documenti comprovanti la cessione del credito a favore della ricorrente);
- ne consegue la legittimazione ad agire in capo alla ricorrente;
ritenuto che la parte debitrice sia stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata regolarmente convocata con le modalità previste dall'art. 40 CCII.; dato atto che la società convenuta non si è costituita in giudizio ed è pertanto stata dichiarata contumace;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000: oltre al debito nei confronti della ricorrente, ammontante ad € 26.850,87, dall'informativa acquisita dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione in data 28/4/2025 risulta un ulteriore debito di € 361.005,64; rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che sussistono -quantomeno in via presuntiva- i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile o fiscale volta a fornire la prova dell'insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma, e non avendo depositato i bilanci di esercizio successivi a quello del 2006; ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b), e 121 CCII, che la Società si trovi in stato di insolvenza, il quale risulta desumibile dalle seguenti circostanze:
• il mancato pagamento degli ingenti crediti emersi nel corso del presente giudizioi;
• l'omesso deposito dei bilanci di esercizio successivi a quello del 2006;
• l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali quanto meno nell'ultimo triennio;
• il sostanziale disinteresse per la sorte del presente procedimento;
• l'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto;
considerato che il Professionista chiamato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII, e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2;
2 tenuto conto, nella scelta del Curatore, dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della della (C.F. , con sede legale in Torino, c.so Trapani 132, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore il dott. con Studio in Torino, in possesso dei requisiti Per_1 richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 9 ottobre 2025, alle ore 16:30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto
3 disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'istante intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 6/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta )
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 96/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Torino, c.so Trapani 132, in persona del legale rappresentante Parte_2
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Letto il ricorso depositato dalla per l'apertura della liquidazione giudiziale CP_1 della Parte_1 esaminati gli atti, la documentazione prodotta e le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 30/4/2025; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
considerato che
- la Società ricorrente assume di essere creditrice della Società convenuta in forza di contratti di finanziamento in relazione ai quali quest'ultima si è resa inadempiente;
- in tema di iniziativa per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non è necessario che il ricorrente agisca in giudizio previa costituzione di un titolo esecutivo, poiché, in mancanza, è demandato al Tribunale investito della
1 trattazione del ricorso l'accertamento incidentale del credito dell'istante al solo fine di verificarne la legittimazione ad agire (cfr. ad es. Cass., sez. I, 05 ottobre 2015, n. 19790);
- nel caso in esame, l'esistenza di un credito della ricorrente risulta sufficientemente provato alla luce della documentazione prodotta in giudizio (contratti di finanziamento n. 5403087 e 5402999 conclusi tra la debitrice e la Santander Consumer Bamk;
certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB;
documenti comprovanti la cessione del credito a favore della ricorrente);
- ne consegue la legittimazione ad agire in capo alla ricorrente;
ritenuto che la parte debitrice sia stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata regolarmente convocata con le modalità previste dall'art. 40 CCII.; dato atto che la società convenuta non si è costituita in giudizio ed è pertanto stata dichiarata contumace;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000: oltre al debito nei confronti della ricorrente, ammontante ad € 26.850,87, dall'informativa acquisita dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione in data 28/4/2025 risulta un ulteriore debito di € 361.005,64; rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che sussistono -quantomeno in via presuntiva- i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile o fiscale volta a fornire la prova dell'insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma, e non avendo depositato i bilanci di esercizio successivi a quello del 2006; ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b), e 121 CCII, che la Società si trovi in stato di insolvenza, il quale risulta desumibile dalle seguenti circostanze:
• il mancato pagamento degli ingenti crediti emersi nel corso del presente giudizioi;
• l'omesso deposito dei bilanci di esercizio successivi a quello del 2006;
• l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali quanto meno nell'ultimo triennio;
• il sostanziale disinteresse per la sorte del presente procedimento;
• l'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto;
considerato che il Professionista chiamato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII, e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2;
2 tenuto conto, nella scelta del Curatore, dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della della (C.F. , con sede legale in Torino, c.so Trapani 132, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore il dott. con Studio in Torino, in possesso dei requisiti Per_1 richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 9 ottobre 2025, alle ore 16:30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto
3 disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'istante intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 6/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta )
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