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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/09/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1733/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1733 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
18.11.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NO) il 23/03/1980 e residente in [...]
e
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
12/02/1979, residente in [...];
entrambi rappresentati, assistiti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Lorena Fuse' (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliati in Corso Liberazione, 35 in Arona (NO) presso C.F._3
e nello studio del difensore
RICORRENTI
e
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni congiunte
“Voglia l'On. Tribunale adito P R O N U N C I A R E
1. La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro celebrato in Comune di
Arona (NO) in data 09.05.2009, trascritto negli uffici del Registro Civile 1. del Comune di Arona al
n. 6 parte II Serie B dell'anno 2009, ordinando conseguentemente all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza
2. Confermare le disposizioni di cui al provvedimento di separazione.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Motivi della decisione
Con sentenza n. 150/2024 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta dalle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 14.7.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 09/05/2009 nel comune di Arona, fraz. Mercurago (NO) e si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Verbania, datata 18.11.2024, passata in giudicato il 21.3.2025 e da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse morale e materiale dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che, durante la chiusura estiva della scuola, i genitori si avvarranno prevalentemente del supporto dei centri estivi, dei nonni materni e del nonno paterno.
Si dà atto, inoltre, che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi reciproco contributo al mantenimento, dichiarando di non avere proprietà né conti in comune e, comunque, di avere regolato ogni aspetto economico e patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione.
Si dà atto, infine, che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza, conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e n Arona (NO) in data 09.05.2009, trascritto nei
[...] Controparte_1 registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 5 parte II, serie A, anno 2009, affida i figli e ad entrambi i genitori in via condivisa;
i figli avranno la residenza Per_1 Per_2 anagrafica preso l'abitazione materna in Arona (NO), Via XXIV Maggio, 2; dispone l'alternanza nella gestione dei figli su base settimanale per quanto riguarda il pernottamento e cioè dal venerdì sera al giovedì della settimana successiva presso un genitore e viceversa;
per fronteggiare gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, le parti si alterneranno durante i giorni, secondo un calendario concordato in sede di mediazione;
dà facoltà ai genitori di vedere i figli e stare con i medesimi secondo le condizioni:
e potranno trascorrere, nel periodo estivo, due settimane anche non continuative Per_1 Per_2 con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio.
Per quanto riguarda le festività i genitori manterranno la tradizione familiare di festeggiare la vigilia di Natale con la mamma ed i nonni materni ed il 25 dicembre con il papà ed il nonno paterno.
Il 26 dicembre e staranno con il genitore presso cui sono collocati in quella Per_1 Per_2 settimana e così anche tutte le altre festività (Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25
Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 01 Novembre e 8 Dicembre) le trascorreranno ad anni alterni
Per i compleanni di e i genitori continueranno ad organizzare per loro la festa con Per_1 Per_2
i rispettivi amici alla quale saranno entrambi presenti;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento ordinario dei figli nelle settimane di loro competenza, mentre le spese straordinarie (secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Verbania) verranno suddivise in ragione del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre.
I genitori beneficeranno entrambi delle detrazioni fiscali nella stessa misura percentuale, il 70% il padre ed il 30% la madre.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dal il quale lo impiegherà CP_1 integralmente per fare fronte alle spese straordinarie dei figli a carico di entrambi.
Il continuerà a percepire il bonus celiachia a favore di pari ad euro 70 mensile e la CP_1 Per_2 madre quello di pari ad euro 100 mensile. Per_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania l'8/9/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1733 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
18.11.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NO) il 23/03/1980 e residente in [...]
e
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
12/02/1979, residente in [...];
entrambi rappresentati, assistiti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Lorena Fuse' (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliati in Corso Liberazione, 35 in Arona (NO) presso C.F._3
e nello studio del difensore
RICORRENTI
e
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni congiunte
“Voglia l'On. Tribunale adito P R O N U N C I A R E
1. La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro celebrato in Comune di
Arona (NO) in data 09.05.2009, trascritto negli uffici del Registro Civile 1. del Comune di Arona al
n. 6 parte II Serie B dell'anno 2009, ordinando conseguentemente all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza
2. Confermare le disposizioni di cui al provvedimento di separazione.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Motivi della decisione
Con sentenza n. 150/2024 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta dalle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 14.7.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 09/05/2009 nel comune di Arona, fraz. Mercurago (NO) e si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Verbania, datata 18.11.2024, passata in giudicato il 21.3.2025 e da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse morale e materiale dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che, durante la chiusura estiva della scuola, i genitori si avvarranno prevalentemente del supporto dei centri estivi, dei nonni materni e del nonno paterno.
Si dà atto, inoltre, che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi reciproco contributo al mantenimento, dichiarando di non avere proprietà né conti in comune e, comunque, di avere regolato ogni aspetto economico e patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione.
Si dà atto, infine, che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza, conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e n Arona (NO) in data 09.05.2009, trascritto nei
[...] Controparte_1 registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 5 parte II, serie A, anno 2009, affida i figli e ad entrambi i genitori in via condivisa;
i figli avranno la residenza Per_1 Per_2 anagrafica preso l'abitazione materna in Arona (NO), Via XXIV Maggio, 2; dispone l'alternanza nella gestione dei figli su base settimanale per quanto riguarda il pernottamento e cioè dal venerdì sera al giovedì della settimana successiva presso un genitore e viceversa;
per fronteggiare gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, le parti si alterneranno durante i giorni, secondo un calendario concordato in sede di mediazione;
dà facoltà ai genitori di vedere i figli e stare con i medesimi secondo le condizioni:
e potranno trascorrere, nel periodo estivo, due settimane anche non continuative Per_1 Per_2 con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio.
Per quanto riguarda le festività i genitori manterranno la tradizione familiare di festeggiare la vigilia di Natale con la mamma ed i nonni materni ed il 25 dicembre con il papà ed il nonno paterno.
Il 26 dicembre e staranno con il genitore presso cui sono collocati in quella Per_1 Per_2 settimana e così anche tutte le altre festività (Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25
Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 01 Novembre e 8 Dicembre) le trascorreranno ad anni alterni
Per i compleanni di e i genitori continueranno ad organizzare per loro la festa con Per_1 Per_2
i rispettivi amici alla quale saranno entrambi presenti;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento ordinario dei figli nelle settimane di loro competenza, mentre le spese straordinarie (secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Verbania) verranno suddivise in ragione del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre.
I genitori beneficeranno entrambi delle detrazioni fiscali nella stessa misura percentuale, il 70% il padre ed il 30% la madre.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dal il quale lo impiegherà CP_1 integralmente per fare fronte alle spese straordinarie dei figli a carico di entrambi.
Il continuerà a percepire il bonus celiachia a favore di pari ad euro 70 mensile e la CP_1 Per_2 madre quello di pari ad euro 100 mensile. Per_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania l'8/9/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO