CASS
Sentenza 2 febbraio 2022
Sentenza 2 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2022, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TA NI nato a [...] il [...] CI NA nato a [...] il [...] TA IA FL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG NI LETTIERI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3697 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione dell'incidente in tema di misure di prevenzione reali, ha: - rigettato l'opposizione presentata da NI NI e IN CI, già sottoposti alla misura di prevenzione, nonché dal terzo MA FL TA avverso l'ordinanza emessa in data 6 aprile 2021 con la quale, preso atto del rifiuto degli aventi diritto di procedere al ritiro delle chiavi degli immobili di via Germanico e della villa di Fregene, veniva disposta la loro convocazione per la restituzione di tali immobili, con l'avvertimento che in caso di mancata presentazione o di rifiuto di riconsegna, le chiavi sarebbero rimaste a disposizione degli aventi diritto presso la polizia giudiziaria, fermo restando che ogni evento eventualmente occorso ai detti immobili sarebbe rimasto a carico degli aventi diritto, dovendosi ritenere la restituzione completata a tutti gli effetti, escludendo, per contro, la possibilità di vendita degli immobili in quanto era già stata effettuata la cancellazione delle trascrizioni immobiliari di confisca (revocate in via definitiva); - dichiarato inammissibile l'istanza dei suddetti tesa ad ottenere l'intimazione al dr. Gabriele FELICI (coadiutore dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati) di restituire le somme dai medesimi indicate, nonché l'istanza tesa alla ricusazione di tale professionista e l'istanza tesa ad ottenere l'intimazione al Tribunale di Roma di esibizione agli odierni opponenti dei documenti relativi agli atti di gestione;
Con il medesimo provvedimento la Corte d'appello di Roma, in adesione alla richiesta del Procuratore generale, ha ordinato la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per quanto di eventuale competenza, sia con riferimento ai reati che gli opponenti opinano essere stati commessi dal dr. Gabriele FELICI in loro danno, sia con riferimento allo speculare reato di calunnia da questi ultimi eventualmente commesso nei confronti del predetto professionista. 2. Ricorrono con unico atto NI NI e IN CI, già sottoposti alla misura di prevenzione, e il terzo MA FL TA, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Saverio Cosi;
essi denunciano: 2.1. - la violazione della legge processuale, in relazione degli articoli 34, 35 e 36 cod. proc. pen. per l'incompatibilità a giudicare e la violazione delle norme relative all'astensione da parte del componente del collegio dott.ssa Franca 2 DO in quanto in precedenza, quale componente del Tribunale della prevenzione, era stata relatore di un provvedimento di dissequestro adottato nel procedimento n. 60/2016 Mis. Prev., parzialmente riformato in appello (proced. N. 13/2020) e oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione con sentenza 57.096 del 2018, trattandosi del medesimo procedimento di prevenzione. Ad avviso dei ricorrenti, MA FL TA, essendo estranea al procedimento conclusosi con la richiamata sentenza della Corte di cassazione, può fare valere l'incompatibilità in questa sede poiché l'ha appresa solo con il deposito del provvedimento impugnato. 2.2. - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 1216 cod. civ., 41 e 42 Costituzione, 8, comma 5, della Direttiva UE n. 42 del 2014 e del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché il vizio della motivazione, anche per travisamento del fatto, perché è applicabile, alla questione relativa alla riconsegna dei beni nel procedimento di prevenzione, la normativa civilistica, mentre il giudice della prevenzione continua ad applicare «istituti jure imperi», senza peraltro eseguire il provvedimento definitivo di restituzione, tanto che i ricorrenti si sono rivolti al Tribunale civile. Sussiste il travisamento del fatto perché era stata fornita la prova documentale della pendenza dei giudizi civili. Del resto, il giudice dell'esecuzione ha ordinato la restituzione sic et simpliciter, mentre i ricorrenti pretendevano la restituzione nello stato di fatto in cui i beni si trovavano al momento del sequestro, avendo interesse a fare constare le differenze mediante l'esame dei filmati effettuati all'epoca del sequestro. Va rilevata, peraltro, l'illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost., a cagione della sottrazione al giudice civile della cognizione dei diritti soggettivi, conseguenti alla revoca del sequestro e della confisca di prevenzione, che sono affidati «all'arbitrio» del giudice della prevenzione. Del resto, è fondata la richiesta di restituzione anche dei frutti civili che sono maturati sui beni immobili, quali accessori di essi ex tunc. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità della richiesta di trattazione in pubblica udienza che, nel rito di legittimità, è preclusa per i procedimenti da trattare ex art. 611 cod. proc. pen. come quello in oggetto. Si è, del resto chiarito che «il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione, nel prevedere la celebrazione dell'udienza in camera di consiglio non partecipata, è pienamente compatibile con gli artt. 24 e 76 Cost., perché garantisce il contraddittorio nel rispetto della parità delle parti. In motivazione, la Corte ha precisato che tale affermazione non trova ostacolo nella sentenza del 13 novembre 2007 della Corte Europea dei diritti dell'uomo BO e RI c. Italia", in quanto tale pronuncia, nell'affermare la necessità che al soggetto interessato possa quanto meno essere offerta la possibilità di richiedere una trattazione in pubblica udienza, non si riferisce al giudizio innanzi alla Corte di cassazione» (ex multis Sez. 5, n. 20489 del 22/01/2018, Sfraga, Rv. 273034). 2. Il primo motivo discorso è inammissibile perché rivolto a denunciare una presunta causa di incompatibilità che avrebbe dovuto semmai essere oggetto di specifica dichiarazione di ricusazione (Sez. 1, n. 32907 del 02/07/2014, Sanzone, Rv. 260454), essendo nota la composizione del collegio che ha deciso sull'opposizione presentata dai ricorrenti. Né alcun rilievo assume la presunta mancata conoscenza da parte del terzo, peraltro soggetto legato da rapporti di sangue e che da anni resiste alle procedure penali e di prevenzione avviate nei confronti dei genitori e di essa stessa, della sentenza della Corte di Cassazione n. 57.096 del 2018 che, del resto, ha deciso una diversa questione. 3. Con riguardo al secondo motivo, va premesso che i ricorrenti hanno utilizzato lo strumento dell'incidente edi esecuzione nell'ambito di un procedimento di prevenzione conclusosi con pronuncia irrevocabile, per veicolare un'istanza diretta ad ottenere dall'ex custode giudiziario, poi coadiutore della Agenzia Nazionale B.S.C., la consegna di documentazione contabile inerente alla gestione dei beni, la riconsegna dei suddetti beni in conformità alle dichiarate esigenze concernenti i giudizi civili separatamente promossi, e la restituzione dei 4 frutti civili nonché la revoca di un presunto residuo incarico al suddetto custode giudiziario. Essi, anzitutto, pretendevano che il giudice dell'esecuzione del procedimento di prevenzione adottasse un provvedimento coercitivo nei confronti dell'ex custode (ora coadiutore dell'Agenzia nazionale B.S.C.) per eseguire, secondo le modalità dai medesimi prescelte, la restituzione dei beni che erano gestiti dall'Agenzia a ciò preposta. Poi innescavano iniziative volte ad ostacolare la materiale restituzione dei beni perché, a loro avviso, venivano presentati in condizioni e forma ritenuti non corretti e adeguati, anziché far constare le proprie osservazioni in merito, tanto che il giudice dell'esecuzione si è visto costretto a incaricare la polizia giudiziaria di tenere a disposizione dei ricorrenti le chiavi degli immobili che essi si rifiutavano di ricevere se non alle condizioni dai medesimi invocate. 3.1. Lo strumento prescelto dai ricorrenti è però stravagante rispetto a quelli previsti dall'ordinamento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «la restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, effettuata a seguito di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte privata, deve essere disposta ed eseguita con riguardo alla consistenza attuale dei beni medesimi, comprensivi dell'eventuale incremento di valore derivante dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione, diverse da quelle relative al pagamento dei compensi da corrispondersi all'amministratore giudiziario» (Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Richichi, Rv. 260644; recentemente Sez. 1, n. 14528 del 11/03/2021, Carboni, Rv. 281184), sicché risultano pretestuose le questioni poste dai ricorrenti. 3.2. Quanto ai tempi e alle competenze a provvedere alla restituzione, soccorre l'art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011 secondo il quale «all'esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5». È, dunque, evidente, che il termine — peraltro a contenuto ordinatorio — per il deposito del rendiconto, nell'ambito del quale si trova l'indicazione dei beni da 5 restituire definitivamente, dei frutti e di quant'altro afferente alla gestione, è pari a 60 gg e decorre dal provvedimento definitivo che, nel caso di specie, è la sentenza della Corte di cassazione n. 33156, depositata in data 27 ottobre 2020, poi tardivamente comunicata all'Agenzia N. B.S.C. Dette attività, quando sia intervenuta l'Agenzia nazionale ex art. 38, competono all'ente il quale di avvale del coadiutore;
a norma dell'art. 43, comma 5-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, infatti: «Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata». Non risulta controverso che l'Agenzia ha avuto conoscenza della definitività della revoca della confisca soltanto in data 31/12/2020, a seguito della comunicazione disposta dalla Corte d'appello, e che l'ente incaricava tempestivamente in data 5/1/2021 il coadiutore di concordare con gli interessati la data della restituzione, chiedendo l'ausilio della polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria riferiva in data 12/1/2021 che non era stato possibile procedere alla restituzione dell'immobile di via Silla perché l'interessato si era allontanato nel corso delle operazioni, sicché il giudice incaricava il coadiutore di tenere le chiavi a disposizione dell'interessato; non diversa sorte toccava all'immobile di Fregene perché «i due figli dei due proposti» si rifiutavano di ricevere le chiavi (l'immobile restava temporaneamente affidato alla Onlus). Seguivano ulteriori istanze, richieste, opposizioni e altri atti che, in modo vario e affastellato, prospettavano questioni, doglianze e la ricusazione del dr. Felici. 4. Sono, del resto, manifestamente infondate le questioni sulla consistenza dei beni oggetto di restituzione. 4.1. L'opzione interpretativa, secondo cui il provvedimento di restituzione riguarderebbe la sola consistenza patrimoniale esistente all'epoca dell'adozione del sequestro, non tiene conto che il sequestro nella materia delle misure di prevenzione non ha carattere «statico», ma è per definizione «dinamico» e implica l'esercizio dei concreti poteri gestionali descritti dalla normativa di settore: si consideri anzitutto la disposizione di principio, ora contenuta nell'art. 35, comma 5, d. Igs. n. 159 del 2011, secondo cui l'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni 6 /i/ sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. Il sequestro di prevenzione introduce, pertanto, una fase gestionale «per conto di chi spetta» (analoga a quella prevista dalla disciplina fallimentare), che non solo ha un finalismo imposto per legge nel senso sopra descritto, ma non può prescindere dalle caratteristiche dei beni oggetto di gestione e, dunque, dalla loro attitudine a produrre frutti che si è continuata a manifestare allo stesso modo durante l'amministrazione giudiziaria. Da ciò deriva l'impossibilità di una diversa considerazione di tali frutti rispetto ai beni che li hanno prodotti, quando all'esito della procedura sia disposta la restituzione stante l'infondatezza del sequestro dei beni di cui si è preservata la redditività «per conto di chi spetta». 4.2. Questa Corte (Sez. 1, n. 14528 del 11/03/2021, Carboni, Rv. 281184) ha, altresì, rilevato che la controversia in materia, tenuto conto della necessità della quantificazione dei frutti durante l'amministrazione e dell'individuazione delle spese come sopra da detrarre, si interseca con quella dell'approvazione del rendiconto previsto dal D.M. 1° febbraio 1991, n. 293, la cui disciplina è stata trasfusa con modificazioni nell'art. 43, d.lgs. n. 159 del 2011. Tale disciplina, in caso di controversia, rimasta non risolta, attribuisce ogni competenza ai fini della decisione al Tribunale nella sua composizione collegiale. 4.3. La lettura appena esposta non può che valere anche nel caso, come quello in trattazione, in cui i frutti su cui sorge la controversia siano costituiti dai canoni derivanti dai beni destinati a locazione dei quali è stata disposta la restituzione. Proprio con riferimento a tale tipo di introiti, a conferma dell'intera impostazione di cui sopra, soccorrono anche alcune disposizioni contenute nel vigente art. 51 d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di regime fiscale dei beni. Infatti, il comma 3-bis di tale articolo prevede la sospensione, durante l'amministrazione giudiziaria, dei versamenti delle imposte, delle tasse e dei tributi dovuti quando si realizzano i presupposti impositivi in relazione a immobili oggetto di sequestro e confisca. Si stabilisce, inoltre, che i relativi atti e contratti, durante lo stesso periodo, sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali. Ma, si aggiunge, infine, che in caso di revoca della misura, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli 7 altri enti competenti, che provvederanno alla liquidazione delle imposte, delle tasse e dei tributi, dovuti durante il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. Tanto, dunque, sul presupposto di un'attività, quale evento impositivo, che anche per effetto della restituzione dei relativi frutti si è risolta, infine, a vantaggio di detto soggetto. 5. È, del resto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che, oltre ad essere prospettata in maniera confusa e affastellata, si fonda su un inammissibile pregiudizio di parzialità della Sezione per le misure di prevenzione del Tribunale territorialmente competente, rispetto alle Sezioni civili del medesimo ufficio. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022.
lette le conclusioni del PG NI LETTIERI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3697 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione dell'incidente in tema di misure di prevenzione reali, ha: - rigettato l'opposizione presentata da NI NI e IN CI, già sottoposti alla misura di prevenzione, nonché dal terzo MA FL TA avverso l'ordinanza emessa in data 6 aprile 2021 con la quale, preso atto del rifiuto degli aventi diritto di procedere al ritiro delle chiavi degli immobili di via Germanico e della villa di Fregene, veniva disposta la loro convocazione per la restituzione di tali immobili, con l'avvertimento che in caso di mancata presentazione o di rifiuto di riconsegna, le chiavi sarebbero rimaste a disposizione degli aventi diritto presso la polizia giudiziaria, fermo restando che ogni evento eventualmente occorso ai detti immobili sarebbe rimasto a carico degli aventi diritto, dovendosi ritenere la restituzione completata a tutti gli effetti, escludendo, per contro, la possibilità di vendita degli immobili in quanto era già stata effettuata la cancellazione delle trascrizioni immobiliari di confisca (revocate in via definitiva); - dichiarato inammissibile l'istanza dei suddetti tesa ad ottenere l'intimazione al dr. Gabriele FELICI (coadiutore dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati) di restituire le somme dai medesimi indicate, nonché l'istanza tesa alla ricusazione di tale professionista e l'istanza tesa ad ottenere l'intimazione al Tribunale di Roma di esibizione agli odierni opponenti dei documenti relativi agli atti di gestione;
Con il medesimo provvedimento la Corte d'appello di Roma, in adesione alla richiesta del Procuratore generale, ha ordinato la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per quanto di eventuale competenza, sia con riferimento ai reati che gli opponenti opinano essere stati commessi dal dr. Gabriele FELICI in loro danno, sia con riferimento allo speculare reato di calunnia da questi ultimi eventualmente commesso nei confronti del predetto professionista. 2. Ricorrono con unico atto NI NI e IN CI, già sottoposti alla misura di prevenzione, e il terzo MA FL TA, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Saverio Cosi;
essi denunciano: 2.1. - la violazione della legge processuale, in relazione degli articoli 34, 35 e 36 cod. proc. pen. per l'incompatibilità a giudicare e la violazione delle norme relative all'astensione da parte del componente del collegio dott.ssa Franca 2 DO in quanto in precedenza, quale componente del Tribunale della prevenzione, era stata relatore di un provvedimento di dissequestro adottato nel procedimento n. 60/2016 Mis. Prev., parzialmente riformato in appello (proced. N. 13/2020) e oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione con sentenza 57.096 del 2018, trattandosi del medesimo procedimento di prevenzione. Ad avviso dei ricorrenti, MA FL TA, essendo estranea al procedimento conclusosi con la richiamata sentenza della Corte di cassazione, può fare valere l'incompatibilità in questa sede poiché l'ha appresa solo con il deposito del provvedimento impugnato. 2.2. - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 1216 cod. civ., 41 e 42 Costituzione, 8, comma 5, della Direttiva UE n. 42 del 2014 e del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché il vizio della motivazione, anche per travisamento del fatto, perché è applicabile, alla questione relativa alla riconsegna dei beni nel procedimento di prevenzione, la normativa civilistica, mentre il giudice della prevenzione continua ad applicare «istituti jure imperi», senza peraltro eseguire il provvedimento definitivo di restituzione, tanto che i ricorrenti si sono rivolti al Tribunale civile. Sussiste il travisamento del fatto perché era stata fornita la prova documentale della pendenza dei giudizi civili. Del resto, il giudice dell'esecuzione ha ordinato la restituzione sic et simpliciter, mentre i ricorrenti pretendevano la restituzione nello stato di fatto in cui i beni si trovavano al momento del sequestro, avendo interesse a fare constare le differenze mediante l'esame dei filmati effettuati all'epoca del sequestro. Va rilevata, peraltro, l'illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost., a cagione della sottrazione al giudice civile della cognizione dei diritti soggettivi, conseguenti alla revoca del sequestro e della confisca di prevenzione, che sono affidati «all'arbitrio» del giudice della prevenzione. Del resto, è fondata la richiesta di restituzione anche dei frutti civili che sono maturati sui beni immobili, quali accessori di essi ex tunc. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità della richiesta di trattazione in pubblica udienza che, nel rito di legittimità, è preclusa per i procedimenti da trattare ex art. 611 cod. proc. pen. come quello in oggetto. Si è, del resto chiarito che «il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione, nel prevedere la celebrazione dell'udienza in camera di consiglio non partecipata, è pienamente compatibile con gli artt. 24 e 76 Cost., perché garantisce il contraddittorio nel rispetto della parità delle parti. In motivazione, la Corte ha precisato che tale affermazione non trova ostacolo nella sentenza del 13 novembre 2007 della Corte Europea dei diritti dell'uomo BO e RI c. Italia", in quanto tale pronuncia, nell'affermare la necessità che al soggetto interessato possa quanto meno essere offerta la possibilità di richiedere una trattazione in pubblica udienza, non si riferisce al giudizio innanzi alla Corte di cassazione» (ex multis Sez. 5, n. 20489 del 22/01/2018, Sfraga, Rv. 273034). 2. Il primo motivo discorso è inammissibile perché rivolto a denunciare una presunta causa di incompatibilità che avrebbe dovuto semmai essere oggetto di specifica dichiarazione di ricusazione (Sez. 1, n. 32907 del 02/07/2014, Sanzone, Rv. 260454), essendo nota la composizione del collegio che ha deciso sull'opposizione presentata dai ricorrenti. Né alcun rilievo assume la presunta mancata conoscenza da parte del terzo, peraltro soggetto legato da rapporti di sangue e che da anni resiste alle procedure penali e di prevenzione avviate nei confronti dei genitori e di essa stessa, della sentenza della Corte di Cassazione n. 57.096 del 2018 che, del resto, ha deciso una diversa questione. 3. Con riguardo al secondo motivo, va premesso che i ricorrenti hanno utilizzato lo strumento dell'incidente edi esecuzione nell'ambito di un procedimento di prevenzione conclusosi con pronuncia irrevocabile, per veicolare un'istanza diretta ad ottenere dall'ex custode giudiziario, poi coadiutore della Agenzia Nazionale B.S.C., la consegna di documentazione contabile inerente alla gestione dei beni, la riconsegna dei suddetti beni in conformità alle dichiarate esigenze concernenti i giudizi civili separatamente promossi, e la restituzione dei 4 frutti civili nonché la revoca di un presunto residuo incarico al suddetto custode giudiziario. Essi, anzitutto, pretendevano che il giudice dell'esecuzione del procedimento di prevenzione adottasse un provvedimento coercitivo nei confronti dell'ex custode (ora coadiutore dell'Agenzia nazionale B.S.C.) per eseguire, secondo le modalità dai medesimi prescelte, la restituzione dei beni che erano gestiti dall'Agenzia a ciò preposta. Poi innescavano iniziative volte ad ostacolare la materiale restituzione dei beni perché, a loro avviso, venivano presentati in condizioni e forma ritenuti non corretti e adeguati, anziché far constare le proprie osservazioni in merito, tanto che il giudice dell'esecuzione si è visto costretto a incaricare la polizia giudiziaria di tenere a disposizione dei ricorrenti le chiavi degli immobili che essi si rifiutavano di ricevere se non alle condizioni dai medesimi invocate. 3.1. Lo strumento prescelto dai ricorrenti è però stravagante rispetto a quelli previsti dall'ordinamento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «la restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, effettuata a seguito di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte privata, deve essere disposta ed eseguita con riguardo alla consistenza attuale dei beni medesimi, comprensivi dell'eventuale incremento di valore derivante dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione, diverse da quelle relative al pagamento dei compensi da corrispondersi all'amministratore giudiziario» (Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Richichi, Rv. 260644; recentemente Sez. 1, n. 14528 del 11/03/2021, Carboni, Rv. 281184), sicché risultano pretestuose le questioni poste dai ricorrenti. 3.2. Quanto ai tempi e alle competenze a provvedere alla restituzione, soccorre l'art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011 secondo il quale «all'esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5». È, dunque, evidente, che il termine — peraltro a contenuto ordinatorio — per il deposito del rendiconto, nell'ambito del quale si trova l'indicazione dei beni da 5 restituire definitivamente, dei frutti e di quant'altro afferente alla gestione, è pari a 60 gg e decorre dal provvedimento definitivo che, nel caso di specie, è la sentenza della Corte di cassazione n. 33156, depositata in data 27 ottobre 2020, poi tardivamente comunicata all'Agenzia N. B.S.C. Dette attività, quando sia intervenuta l'Agenzia nazionale ex art. 38, competono all'ente il quale di avvale del coadiutore;
a norma dell'art. 43, comma 5-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, infatti: «Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata». Non risulta controverso che l'Agenzia ha avuto conoscenza della definitività della revoca della confisca soltanto in data 31/12/2020, a seguito della comunicazione disposta dalla Corte d'appello, e che l'ente incaricava tempestivamente in data 5/1/2021 il coadiutore di concordare con gli interessati la data della restituzione, chiedendo l'ausilio della polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria riferiva in data 12/1/2021 che non era stato possibile procedere alla restituzione dell'immobile di via Silla perché l'interessato si era allontanato nel corso delle operazioni, sicché il giudice incaricava il coadiutore di tenere le chiavi a disposizione dell'interessato; non diversa sorte toccava all'immobile di Fregene perché «i due figli dei due proposti» si rifiutavano di ricevere le chiavi (l'immobile restava temporaneamente affidato alla Onlus). Seguivano ulteriori istanze, richieste, opposizioni e altri atti che, in modo vario e affastellato, prospettavano questioni, doglianze e la ricusazione del dr. Felici. 4. Sono, del resto, manifestamente infondate le questioni sulla consistenza dei beni oggetto di restituzione. 4.1. L'opzione interpretativa, secondo cui il provvedimento di restituzione riguarderebbe la sola consistenza patrimoniale esistente all'epoca dell'adozione del sequestro, non tiene conto che il sequestro nella materia delle misure di prevenzione non ha carattere «statico», ma è per definizione «dinamico» e implica l'esercizio dei concreti poteri gestionali descritti dalla normativa di settore: si consideri anzitutto la disposizione di principio, ora contenuta nell'art. 35, comma 5, d. Igs. n. 159 del 2011, secondo cui l'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni 6 /i/ sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. Il sequestro di prevenzione introduce, pertanto, una fase gestionale «per conto di chi spetta» (analoga a quella prevista dalla disciplina fallimentare), che non solo ha un finalismo imposto per legge nel senso sopra descritto, ma non può prescindere dalle caratteristiche dei beni oggetto di gestione e, dunque, dalla loro attitudine a produrre frutti che si è continuata a manifestare allo stesso modo durante l'amministrazione giudiziaria. Da ciò deriva l'impossibilità di una diversa considerazione di tali frutti rispetto ai beni che li hanno prodotti, quando all'esito della procedura sia disposta la restituzione stante l'infondatezza del sequestro dei beni di cui si è preservata la redditività «per conto di chi spetta». 4.2. Questa Corte (Sez. 1, n. 14528 del 11/03/2021, Carboni, Rv. 281184) ha, altresì, rilevato che la controversia in materia, tenuto conto della necessità della quantificazione dei frutti durante l'amministrazione e dell'individuazione delle spese come sopra da detrarre, si interseca con quella dell'approvazione del rendiconto previsto dal D.M. 1° febbraio 1991, n. 293, la cui disciplina è stata trasfusa con modificazioni nell'art. 43, d.lgs. n. 159 del 2011. Tale disciplina, in caso di controversia, rimasta non risolta, attribuisce ogni competenza ai fini della decisione al Tribunale nella sua composizione collegiale. 4.3. La lettura appena esposta non può che valere anche nel caso, come quello in trattazione, in cui i frutti su cui sorge la controversia siano costituiti dai canoni derivanti dai beni destinati a locazione dei quali è stata disposta la restituzione. Proprio con riferimento a tale tipo di introiti, a conferma dell'intera impostazione di cui sopra, soccorrono anche alcune disposizioni contenute nel vigente art. 51 d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di regime fiscale dei beni. Infatti, il comma 3-bis di tale articolo prevede la sospensione, durante l'amministrazione giudiziaria, dei versamenti delle imposte, delle tasse e dei tributi dovuti quando si realizzano i presupposti impositivi in relazione a immobili oggetto di sequestro e confisca. Si stabilisce, inoltre, che i relativi atti e contratti, durante lo stesso periodo, sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali. Ma, si aggiunge, infine, che in caso di revoca della misura, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli 7 altri enti competenti, che provvederanno alla liquidazione delle imposte, delle tasse e dei tributi, dovuti durante il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. Tanto, dunque, sul presupposto di un'attività, quale evento impositivo, che anche per effetto della restituzione dei relativi frutti si è risolta, infine, a vantaggio di detto soggetto. 5. È, del resto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che, oltre ad essere prospettata in maniera confusa e affastellata, si fonda su un inammissibile pregiudizio di parzialità della Sezione per le misure di prevenzione del Tribunale territorialmente competente, rispetto alle Sezioni civili del medesimo ufficio. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022.