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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/12/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 352/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 22/12/2025, davanti al Giudice dott. UD HE, sono comparsi per la parte ricorrente, l'avv. MARSILIO in sostituzione dell'avv. Ciro
SA nessuno per il convenuto. CP_1
L'avv. MARSILIO si riporta al ricorso, richiama in particolare la giurisprudenza citata nel ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. MARSILIO presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro UD HE
N. 352/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. UD HE, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 352/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Isernia Via XXIV Maggio, 144, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ciro Santonicola e Aldo
Esposito ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Castellammare di
Stabia, Via Amato n. 7, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ) in persona del pro tempore Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
, in persona Controparte_4
del Dirigente pro tempore;
, in persona del Dirigente pro Controparte_5 tempore tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in
Torino Via dell'Arsenale, 21
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“-Accertare e dichiarare che la reiterata successione dei contratti a tempo determinato stipulati tra la ricorrente e l'Amministrazione scolastica, come descritti dettagliatamente in fatto, integra un evidente abuso dello strumento contrattuale a termine, posto in essere in violazione delle norme imperative nazionali (art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 131/2024 convertito in legge 166/2024) e dei principi sanciti dalla Direttiva 1999/70/CE;
- Conseguentemente condannare il e le preposte diramazioni Controparte_6 al pagamento in favore della ricorre tificarsi equitativamente, nella misura massima possibile (24 mensilità), o comunque in quella ritenuta di giustizia, tenendo conto della gravità dell'abuso contrattuale, dell'elevato numero dei contratti stipulati e della considerevole durata complessiva del rapporto lavorativo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi integralmente in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 22.7.2025, premesso di essere docente in Parte_1 servizio, all'atto del deposito del ricorso, presso il Controparte_7
, allegava di avere, in precedenza, prestato servizio alle dipendenze
[...] del , dall'a.s. 2013/2014, in forza di contratti a tempo determinato, Controparte_2
secondo il prospetto riportato in ricorso e in particolare in forza di 12 contratti per 124 mesi di servizio complessivo.
Su queste premesse di fatto, chiedeva di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 131/2024.
Non si costituiva in giudizio il che deve essere, pertanto, Controparte_2 considerato contumace.
La causa, istruita su base documentale, è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente abbia stipulato i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del : Controparte_2
- anno scolastico 2013/2014: decorrenza dal 16/09/2013 al 30/06/2014 per numero 6 ore settimanali, presso l'Istituto Superiore G. Piazzi – C. Lena Perpenti – Sondrio, docente di
MATERIE AR, AT E RE (A052) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2014/2015: decorrenza dal 21/11/2014 al 30/06/2015 per numero 13 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di MATERIE CP_7
AR E AT (A051) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2015/2016: decorrenza dal 01/12/2015 al 30/06/2016 per numero 16+2 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo IC “Filippo Maria Beltrami” – Omegna, docente di ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA (A043) nella scuola secondaria di primo grado.
- anno scolastico 2016/2017: decorrenza dal 11/11/2016 al 30/06/2017 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di SOSTEGNO CP_7
nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2017/2018: decorrenza dal 19/09/2017 al 31/08/2018 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR, AT E RE (A013) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2018/2019: decorrenza dal 10/09/2018 al 31/08/2019 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR, AT E RE (A013) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2019/2020: decorrenza dal 11/09/2019 al 31/08/2020 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR E AT (A011) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2020/2021: decorrenza dal 18/09/2020 al 31/08/2021 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR E AT (A011) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2021/2022: decorrenza dal 03/09/2021 al 31/08/2022 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR E AT (A011) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2022/2023: decorrenza dal 01/09/2022 al 30/06/2023 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR E AT (A011) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2023/2024: decorrenza dal 01/09/2023 al 31/08/2024 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR E AT (A011) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2024/2025: decorrenza dal 01/09/2024 al 31/08/2025 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR E AT (A011) nella scuola secondaria di secondo grado.
Oggetto del giudizio è, dunque, l'accertamento dell'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato, da parte del convenuto, per il conferimento degli incarichi di CP_1
supplenza in questione. Ora, al termine della complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine
(c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (Corte Cost. ord. 207/2013; CGCU 26 novembre
2014, ; Corte Cost. n. 187/2016), la Corte di Cassazione con più sentenze (per tutte Per_1
n. 22552/2016 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), ha enunciato i seguenti principi: “118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70 comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999,
n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. 122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio
2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con
i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4 comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n.
5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare
e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. 22552/2016).
In particolare, con riferimento all'ipotesi presa in considerazione nel paragrafo 125
(reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su
“organico di fatto” e per le supplenze temporanee), deve ritenersi che, ai fini della configurabilità dell'abuso del contratto a termine, sia necessario, sotto il profilo della durata, il superamento del limite dei 36 mesi (analogamente all'ipotesi di reiterazione delle supplenze su “organico di diritto”, per evidenti ragioni di coerenza e uniformità del sistema), a condizione però che ricorra l'ulteriore requisito della medesimezza di istituto scolastico e cattedra. Con la precisazione che, stanti le tipologie di supplenze, i 36 mesi in questione non possono essere consecutivi (le supplenze su “organico di fatto” fino al termine delle attività didattiche si interrompono, per loro natura, nei mesi di luglio e agosto), ma i contratti per lo stesso istituto scolastico e per la stessa cattedra devono comunque susseguirsi per oltre 36 mesi senza che tra uno e l'altro vi sia un'apprezzabile soluzione di continuità. Solo in tal caso, infatti, la reiterazione (benchè in assenza di continuità intesa in senso stretto) costituisce inequivocabile indice sintomatico dell'uso distorto al quale ha fatto riferimento la Suprema Corte nella sopra citata sentenza, perchè evidenzia l'assenza di esigenze realmente temporanee.
Nel caso in esame, il ricorrente tra il 2013/2014 e il 2016/2017 ha stipulato di contratti di supplenza su posti vacanti su organico di fatto presso istituti scolastici diversi di anno in anno, per le prime tre annualità su spezzoni di orario ed inoltre per l'insegnamento di materie non rientranti nella stessa classe di concorso.
Pertanto, con riferimento a tale arco di tempo, non vi sono elementi cui ancorare l'affermazione per cui vi sarebbe stato un utilizzo delle prestazioni lavorative per colmare esigenze di carattere non temporanee, ma strutturali.
Va ulteriormente rimarcato che l'onere di allegare e provare, in modo specifico, gli elementi di fatto dai quali desumere la concreta abusività della reiterazione della stipula di contratti a termine per la copertura su organico di fatto grava sul ricorrente, non essendo sufficiente la mera allegazione della reiterazione in sé dello strumento negoziale.
Nessuna linea di continuità può poi tracciarsi neppure tra l'ultimo dei predetti contratti e il successivo contratto su posto vacante nell'organico di diritto.
E' vero che la supplenza su organico di fatto nell'a.s. 2016/2017, si è realizzata nel medesimo istituto scolastico (Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri”) presso cui il ricorrente è stato poi chiamato a svolgere una supplenza annuale ma per una diversa tipologia di posto
(SOSTEGNO invece che DISCIPLINE AR, AT E RE): stante il diverso oggetto della supplenze, in assenza delle condizioni richieste dalla giurisprudenza di
Cassazione, non può ritenersi e ritenere un uso improprio o distorto nell'utilizzazione dei contratti a termine. Viceversa dal 2017/2018, ha stipulato contratti a termine con scadenza al Parte_1
31 agosto senza soluzione di continuità: in particolare, è sempre stata assunto presso il medesimo istituto scolastico e per il medesimo tipo di posto;
l'unica eccezione è rappresentata dall'a.s. 2022/2023 allorché è stato destinatario di un contratto di supplenza su posto vacante nell'organico di fatto ma sempre presso il medesimo Liceo e per la stessa materia.
Neppure nel contratto in parola viene indicato il nominativo del titolare della cattedra e degli insegnanti che il ricorrente sarebbe stato destinato a sostituire né le ragioni della sostituzione.
Calando i principi esposti dalle pronunce richiamate alle fattispecie oggetto di causa, non vi
è dubbio, dunque, che l'ininterrotta serie di contratti annuali che ha coinvolto il ricorrente dal 2017/2018 costituisca senz'altro un abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine.
Sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, non è illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato. Al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la definizione che è stata data dalla
CE (sentenza 26 novembre 2014, ) Per_1
Per tutto quanto sinora esposto, pertanto, possono ritenersi integrati, nella specie, a partire dall'a.s. 2020/21 i requisiti della fattispecie di abusiva reiterazione dei contratti a termine, coinvolgendo 5 annualità.
Quanto alla tutela riconoscibile ala ricorrente si ritiene di fare riferimento al nuovo testo dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 d.l. 131/2024 che prevede ora: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro
e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Tenuto conto della durata dell'abuso nell'utilizzo del contratto a termine, pare equo determinare il risarcimento nella misura di 4 mensilità per il pregiudizio per il primo anno “abusivo” e 1 mensilità per ciascuno degli anni successivi e, quindi, in 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Su tale importo spettano inoltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della natura seriale della controversia, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
- accerta e dichiara l'abusiva reiterazione, da parte del convenuto Controparte_6
, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il ricorrente per effetto
[...]
del superamento, a far data dall'a.s. 2020/2021, del limite di 36 mesi;
- per l'effetto, condanna il a pagare, a titolo di Controparte_6
risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore di , l'importo pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo Parte_1 del Trattamento di Fine Rapporto, oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 complessivamente in euro 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Verbania, 22.12.2025
Il Giudice
UD HE
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 22/12/2025, davanti al Giudice dott. UD HE, sono comparsi per la parte ricorrente, l'avv. MARSILIO in sostituzione dell'avv. Ciro
SA nessuno per il convenuto. CP_1
L'avv. MARSILIO si riporta al ricorso, richiama in particolare la giurisprudenza citata nel ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. MARSILIO presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro UD HE
N. 352/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. UD HE, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 352/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Isernia Via XXIV Maggio, 144, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ciro Santonicola e Aldo
Esposito ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Castellammare di
Stabia, Via Amato n. 7, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ) in persona del pro tempore Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
, in persona Controparte_4
del Dirigente pro tempore;
, in persona del Dirigente pro Controparte_5 tempore tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in
Torino Via dell'Arsenale, 21
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“-Accertare e dichiarare che la reiterata successione dei contratti a tempo determinato stipulati tra la ricorrente e l'Amministrazione scolastica, come descritti dettagliatamente in fatto, integra un evidente abuso dello strumento contrattuale a termine, posto in essere in violazione delle norme imperative nazionali (art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 131/2024 convertito in legge 166/2024) e dei principi sanciti dalla Direttiva 1999/70/CE;
- Conseguentemente condannare il e le preposte diramazioni Controparte_6 al pagamento in favore della ricorre tificarsi equitativamente, nella misura massima possibile (24 mensilità), o comunque in quella ritenuta di giustizia, tenendo conto della gravità dell'abuso contrattuale, dell'elevato numero dei contratti stipulati e della considerevole durata complessiva del rapporto lavorativo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi integralmente in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 22.7.2025, premesso di essere docente in Parte_1 servizio, all'atto del deposito del ricorso, presso il Controparte_7
, allegava di avere, in precedenza, prestato servizio alle dipendenze
[...] del , dall'a.s. 2013/2014, in forza di contratti a tempo determinato, Controparte_2
secondo il prospetto riportato in ricorso e in particolare in forza di 12 contratti per 124 mesi di servizio complessivo.
Su queste premesse di fatto, chiedeva di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 131/2024.
Non si costituiva in giudizio il che deve essere, pertanto, Controparte_2 considerato contumace.
La causa, istruita su base documentale, è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente abbia stipulato i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del : Controparte_2
- anno scolastico 2013/2014: decorrenza dal 16/09/2013 al 30/06/2014 per numero 6 ore settimanali, presso l'Istituto Superiore G. Piazzi – C. Lena Perpenti – Sondrio, docente di
MATERIE AR, AT E RE (A052) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2014/2015: decorrenza dal 21/11/2014 al 30/06/2015 per numero 13 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di MATERIE CP_7
AR E AT (A051) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2015/2016: decorrenza dal 01/12/2015 al 30/06/2016 per numero 16+2 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo IC “Filippo Maria Beltrami” – Omegna, docente di ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA (A043) nella scuola secondaria di primo grado.
- anno scolastico 2016/2017: decorrenza dal 11/11/2016 al 30/06/2017 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di SOSTEGNO CP_7
nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2017/2018: decorrenza dal 19/09/2017 al 31/08/2018 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR, AT E RE (A013) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2018/2019: decorrenza dal 10/09/2018 al 31/08/2019 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR, AT E RE (A013) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2019/2020: decorrenza dal 11/09/2019 al 31/08/2020 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR E AT (A011) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2020/2021: decorrenza dal 18/09/2020 al 31/08/2021 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR E AT (A011) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2021/2022: decorrenza dal 03/09/2021 al 31/08/2022 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR E AT (A011) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2022/2023: decorrenza dal 01/09/2022 al 30/06/2023 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR E AT (A011) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2023/2024: decorrenza dal 01/09/2023 al 31/08/2024 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR E AT (A011) nella scuola secondaria di secondo grado.
- anno scolastico 2024/2025: decorrenza dal 01/09/2024 al 31/08/2025 per numero 18 ore settimanali, presso il Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri” – docente di DISCIPLINE CP_7
AR E AT (A011) nella scuola secondaria di secondo grado.
Oggetto del giudizio è, dunque, l'accertamento dell'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato, da parte del convenuto, per il conferimento degli incarichi di CP_1
supplenza in questione. Ora, al termine della complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine
(c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (Corte Cost. ord. 207/2013; CGCU 26 novembre
2014, ; Corte Cost. n. 187/2016), la Corte di Cassazione con più sentenze (per tutte Per_1
n. 22552/2016 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), ha enunciato i seguenti principi: “118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70 comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999,
n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. 122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio
2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con
i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4 comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n.
5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare
e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. 22552/2016).
In particolare, con riferimento all'ipotesi presa in considerazione nel paragrafo 125
(reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su
“organico di fatto” e per le supplenze temporanee), deve ritenersi che, ai fini della configurabilità dell'abuso del contratto a termine, sia necessario, sotto il profilo della durata, il superamento del limite dei 36 mesi (analogamente all'ipotesi di reiterazione delle supplenze su “organico di diritto”, per evidenti ragioni di coerenza e uniformità del sistema), a condizione però che ricorra l'ulteriore requisito della medesimezza di istituto scolastico e cattedra. Con la precisazione che, stanti le tipologie di supplenze, i 36 mesi in questione non possono essere consecutivi (le supplenze su “organico di fatto” fino al termine delle attività didattiche si interrompono, per loro natura, nei mesi di luglio e agosto), ma i contratti per lo stesso istituto scolastico e per la stessa cattedra devono comunque susseguirsi per oltre 36 mesi senza che tra uno e l'altro vi sia un'apprezzabile soluzione di continuità. Solo in tal caso, infatti, la reiterazione (benchè in assenza di continuità intesa in senso stretto) costituisce inequivocabile indice sintomatico dell'uso distorto al quale ha fatto riferimento la Suprema Corte nella sopra citata sentenza, perchè evidenzia l'assenza di esigenze realmente temporanee.
Nel caso in esame, il ricorrente tra il 2013/2014 e il 2016/2017 ha stipulato di contratti di supplenza su posti vacanti su organico di fatto presso istituti scolastici diversi di anno in anno, per le prime tre annualità su spezzoni di orario ed inoltre per l'insegnamento di materie non rientranti nella stessa classe di concorso.
Pertanto, con riferimento a tale arco di tempo, non vi sono elementi cui ancorare l'affermazione per cui vi sarebbe stato un utilizzo delle prestazioni lavorative per colmare esigenze di carattere non temporanee, ma strutturali.
Va ulteriormente rimarcato che l'onere di allegare e provare, in modo specifico, gli elementi di fatto dai quali desumere la concreta abusività della reiterazione della stipula di contratti a termine per la copertura su organico di fatto grava sul ricorrente, non essendo sufficiente la mera allegazione della reiterazione in sé dello strumento negoziale.
Nessuna linea di continuità può poi tracciarsi neppure tra l'ultimo dei predetti contratti e il successivo contratto su posto vacante nell'organico di diritto.
E' vero che la supplenza su organico di fatto nell'a.s. 2016/2017, si è realizzata nel medesimo istituto scolastico (Liceo Scientifico LS “B. Cavalieri”) presso cui il ricorrente è stato poi chiamato a svolgere una supplenza annuale ma per una diversa tipologia di posto
(SOSTEGNO invece che DISCIPLINE AR, AT E RE): stante il diverso oggetto della supplenze, in assenza delle condizioni richieste dalla giurisprudenza di
Cassazione, non può ritenersi e ritenere un uso improprio o distorto nell'utilizzazione dei contratti a termine. Viceversa dal 2017/2018, ha stipulato contratti a termine con scadenza al Parte_1
31 agosto senza soluzione di continuità: in particolare, è sempre stata assunto presso il medesimo istituto scolastico e per il medesimo tipo di posto;
l'unica eccezione è rappresentata dall'a.s. 2022/2023 allorché è stato destinatario di un contratto di supplenza su posto vacante nell'organico di fatto ma sempre presso il medesimo Liceo e per la stessa materia.
Neppure nel contratto in parola viene indicato il nominativo del titolare della cattedra e degli insegnanti che il ricorrente sarebbe stato destinato a sostituire né le ragioni della sostituzione.
Calando i principi esposti dalle pronunce richiamate alle fattispecie oggetto di causa, non vi
è dubbio, dunque, che l'ininterrotta serie di contratti annuali che ha coinvolto il ricorrente dal 2017/2018 costituisca senz'altro un abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine.
Sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, non è illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato. Al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la definizione che è stata data dalla
CE (sentenza 26 novembre 2014, ) Per_1
Per tutto quanto sinora esposto, pertanto, possono ritenersi integrati, nella specie, a partire dall'a.s. 2020/21 i requisiti della fattispecie di abusiva reiterazione dei contratti a termine, coinvolgendo 5 annualità.
Quanto alla tutela riconoscibile ala ricorrente si ritiene di fare riferimento al nuovo testo dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 d.l. 131/2024 che prevede ora: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro
e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Tenuto conto della durata dell'abuso nell'utilizzo del contratto a termine, pare equo determinare il risarcimento nella misura di 4 mensilità per il pregiudizio per il primo anno “abusivo” e 1 mensilità per ciascuno degli anni successivi e, quindi, in 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Su tale importo spettano inoltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della natura seriale della controversia, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
- accerta e dichiara l'abusiva reiterazione, da parte del convenuto Controparte_6
, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il ricorrente per effetto
[...]
del superamento, a far data dall'a.s. 2020/2021, del limite di 36 mesi;
- per l'effetto, condanna il a pagare, a titolo di Controparte_6
risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore di , l'importo pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo Parte_1 del Trattamento di Fine Rapporto, oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 complessivamente in euro 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Verbania, 22.12.2025
Il Giudice
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