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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
12:30 in composizione monocratica:
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2090/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
SE Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto 43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA DI RIMBORSO IMU 2021 - SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA DI RIMBORSO IMU 2022
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA DI RIMBORSO IMU 2023
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA DI RIMBORSO IMU 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:accogliere il ricorso con spese
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
,I signori Ricorrente_2 e Ricorrente_1, cittadini Italiani e Americani e residenti in [...]hanno presentato in data 01/10/2025, al Comune di TRIGGIANO ricorso “avverso il rigetto di istanza di rimborso versamenti IMU, per aree fabbricabili, anni di imposta 2021, 2022, 2023, 2024 “per un importo complessivo pari ad €. 3.349,2
Essendo stata rigettata la istanza de qua hanno inoltrato ricorso avanti questa Corte di Giustizia per la tutela dei propri diritti
I ricorrenti sono rappresentati dal loro procuratore generale sig Rappresentante_1 e difesi in giudizio dal dott Difensore_1 e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“ disporre il rimborso della somma versata a titolo di imposta IMU per gli anni dal 2021 al 2024 a favore del sig. Ricorrente_2 per € 1.980,00 e a favore della signora Ricorrente_1 per
€ 1.369,21 e condannare il Comune alle spese di giudizio.
Evidenziavano i ricorrenti ,di aver versato in favore del Comune di Triggiano per IMU e in relazione agli anni 2021,2022,2023,e 2024,somme superiori a quanto effettivamente dovuto,il tutto in relazione ad aree fabbricabili site nel Comune di Triggiano stesso e facenti parte della “Lottizzazione Identificativo_1”
Che avevano versato E61,41 al mq per alcune particelle,il cui valore era stato ridotto a E 32,50 al mq,e per altre particille 12,81 valore ridotto a 10,91.al mq ,per cui avevano maturato negli anni il diritto al rimborso delle somme suindicate.
Il Comune di Triggiano si costituiva in giudizio contestando la domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 19 gennaio 20226,questa Corte riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' dirimente alla decisione della presente causa una attenta lettura della delibera di G.C. n. 99/2013 – adottata dal Comune di Triggiano che ha approvato la regolamentazione tesa a determinare il valore venale in comune commercio delle aree edificabili ,ma soprattutto ha specificato che “eventuali versamenti effettuati sulla base di valori di mercato più elevati, superiori a quelli determinati nell'allegata relazione tecnica, saranno ritenuti congrui e non potranno essere oggetto di rimborsi di imposta”
Non risulta agli atti del processo che detta delibera sia stata impugnata avanti gli organi amministrativi competenti,per cui è efficace ad ogni effetto di legge.
E'questa la previsione che ci interessa,perché anche a voler concedere che i ricorrenti abbiano versato importi superiori al dovuto(ma nelle more come è risultato dalla documentzione agli atti i valori sono stati elevati)non possono aver diritto al rimborso per somme versate in più
Da tutto quanto precede il Comune di Triggiano ha legittimamente negato il rimborso,per cui il ricorso va rigettato.Stante la iniziale incertezza della questione le spese possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO.COMPENSA LE SPESE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
12:30 in composizione monocratica:
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2090/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
SE Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto 43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA DI RIMBORSO IMU 2021 - SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA DI RIMBORSO IMU 2022
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA DI RIMBORSO IMU 2023
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA DI RIMBORSO IMU 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:accogliere il ricorso con spese
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
,I signori Ricorrente_2 e Ricorrente_1, cittadini Italiani e Americani e residenti in [...]hanno presentato in data 01/10/2025, al Comune di TRIGGIANO ricorso “avverso il rigetto di istanza di rimborso versamenti IMU, per aree fabbricabili, anni di imposta 2021, 2022, 2023, 2024 “per un importo complessivo pari ad €. 3.349,2
Essendo stata rigettata la istanza de qua hanno inoltrato ricorso avanti questa Corte di Giustizia per la tutela dei propri diritti
I ricorrenti sono rappresentati dal loro procuratore generale sig Rappresentante_1 e difesi in giudizio dal dott Difensore_1 e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“ disporre il rimborso della somma versata a titolo di imposta IMU per gli anni dal 2021 al 2024 a favore del sig. Ricorrente_2 per € 1.980,00 e a favore della signora Ricorrente_1 per
€ 1.369,21 e condannare il Comune alle spese di giudizio.
Evidenziavano i ricorrenti ,di aver versato in favore del Comune di Triggiano per IMU e in relazione agli anni 2021,2022,2023,e 2024,somme superiori a quanto effettivamente dovuto,il tutto in relazione ad aree fabbricabili site nel Comune di Triggiano stesso e facenti parte della “Lottizzazione Identificativo_1”
Che avevano versato E61,41 al mq per alcune particelle,il cui valore era stato ridotto a E 32,50 al mq,e per altre particille 12,81 valore ridotto a 10,91.al mq ,per cui avevano maturato negli anni il diritto al rimborso delle somme suindicate.
Il Comune di Triggiano si costituiva in giudizio contestando la domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 19 gennaio 20226,questa Corte riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' dirimente alla decisione della presente causa una attenta lettura della delibera di G.C. n. 99/2013 – adottata dal Comune di Triggiano che ha approvato la regolamentazione tesa a determinare il valore venale in comune commercio delle aree edificabili ,ma soprattutto ha specificato che “eventuali versamenti effettuati sulla base di valori di mercato più elevati, superiori a quelli determinati nell'allegata relazione tecnica, saranno ritenuti congrui e non potranno essere oggetto di rimborsi di imposta”
Non risulta agli atti del processo che detta delibera sia stata impugnata avanti gli organi amministrativi competenti,per cui è efficace ad ogni effetto di legge.
E'questa la previsione che ci interessa,perché anche a voler concedere che i ricorrenti abbiano versato importi superiori al dovuto(ma nelle more come è risultato dalla documentzione agli atti i valori sono stati elevati)non possono aver diritto al rimborso per somme versate in più
Da tutto quanto precede il Comune di Triggiano ha legittimamente negato il rimborso,per cui il ricorso va rigettato.Stante la iniziale incertezza della questione le spese possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO.COMPENSA LE SPESE