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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/01/2024, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 3594/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 04.04.2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanna Barca, come da Parte_1
procura in atti
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Cammuso, come da CP_1
procura in atti
- RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato negli atti e verbali di udienza;
Per il P.M. può accogliersi il ricorso con l'adozione dei provvedimenti già disposti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 29.04.2021, ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in data 11.09.2002; - che dal matrimonio
Per_ sono nati due figli: ) e ); - che l'unione coniugale si DtN_1 Per_2 DtN_2
è rivelata infelice a causa del comportamento egoista ed irrispettoso del resistente il quale, nel tempo, ha annullato completamente la moglie, facendola sentire continuamente sbagliata ed inadeguata;
- di aver lavorato, all'inizio del matrimonio, quando la coppia viveva a Curno (Bergamo) ma di essere stata costretta a licenziarsi successivamente al trasferimento del marito presso la sede di Caserta;
- di essersi, quindi, dedicata completamente alla famiglia e alla crescita dei figli;
- che, a seguito del trasferimento, il resistente ha provveduto ad aprire un conto corrente a lui intestato, dove far confluire il suo stipendio e le sue entrate, così ponendo la moglie in uno stato di dipendenza economica dallo stesso;
- di aver potuto contare solo sulle proprie forze e sull'aiuto della famiglia di origine ogniqualvolta si è trovata in difficoltà economica;
- che il resistente ha un rapporto morboso ed oppressivo anche nei confronti dei figli;
- di svolgere lavori saltuari e di essere, attualmente, alla ricerca di un'occupazione più stabile;
- che, invece, il resistente percepisce uno stipendio di circa € 2.300,00 mensili, oltre assegni familiari, ed è proprietario di un immobile sito in Bellona per il quale percepisce un fitto di € 350,00.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
- disporsi l'affido condiviso dei figli della coppia da collocare presso la madre nella casa coniugale, con disciplina del diritto di visita del padre;
- prevedere, a carico del resistente, un contributo al mantenimento della moglie e dei figli pari a complessivi € 1.300,00 mensili (di cui € 400,00 per ciascun figlio ed € 500,00 per sé) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale contestate le avverse deduzioni, ha esposto: - che il matrimonio si è rivelato infelice per le diversità caratteriali dei coniugi oltre che per gli atteggiamenti prevaricatori della moglie divenuti, nel tempo, sempre più umilianti ed offensivi;
- di non aver mai rimproverato e/o colpevolizzato la moglie, con la quale ha
2 sempre tenuto un comportamento tollerante anche perchè ogni manifestazione di divergenza o disaccordo generava aggressioni verbali da parte della stessa;
- che è stata la a scegliere liberamente di licenziarsi nonostante la contraria volontà del resistente;
Pt_1
- di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.500,00; - di non percepire più il canone di locazione giacché l'appartamento è stato rilasciato dal conduttore in data 20.07.2021; - che l'appartamento in questione è stato acquistato con l'aiuto economico della propria famiglia di origine;
- che la ricorrente, dal 2017, lavora con contratto part-time presso la ditta Eda di , con sede in Caserta, percependo uno stipendio di circa € 600,00; - che Testimone_1
la stessa, sin dall'anno 2018, riceve anche incarichi annuali come insegnante di scuola media, percependo un ulteriore stipendio di circa € 1.500,00; - di non aver mai avuto un atteggiamento morboso nei confronti dei figli della coppia.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto disporsi: - la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente;
- l'affido condiviso dei figli della coppia, con collocamento paritario degli stessi presso entrambi i genitori;
- in subordine, il collocamento degli stessi presso il padre e disciplina del diritto di visita della madre;
- nulla a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
- nulla a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia in caso di collocamento paritario.
All'udienza presidenziale del 22.09.2021, il Presidente delegato rinviava in prosieguo per consentire l'ascolto dei minori.
All'esito dell'udienza del 27.10.2021, ascoltati entrambi i figli della coppia, il
Presidente delegato: - ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha disposto l'affido
Per_ condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento della figlia presso la madre e del figlio presso il padre, con disciplina del diritto di visita dell'altro Per_2
genitore; - ha previsto, a carico del resistente, un contributo al mantenimento della moglie di € 250,00 e della figlia, convivente con la madre, di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ha, altresì, previsto a carico della ricorrente, un contributo al mantenimento del figlio, convivente con il padre, di € 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Ciò posto, va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando
3 incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ciò posto, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
Tuttavia, le stesse sono rimaste sfornite di qualsiasi supporto probatorio, in considerazione, soprattutto, della genericità delle circostanze dedotte.
Devono, pertanto, rigettarsi entrambe le domande di addebito formulate dalle parti.
Per_ Ciò posto, nelle more del giudizio, la prima figlia della coppia, , è divenuta maggiorenne.
Nulla va disposto, dunque, in punto di affido e collocamento della stessa.
Va, invece, confermato l'affido condiviso del figlio della coppia, ad Per_2
entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari.
Tenuto conto dell'età del ragazzo (16 anni), deve disporsi che il diritto di visita della madre sia esercitato liberamente, previo accordo con lo stesso, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo e con quelle della ricorrente.
Si conferma il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente Per_ che vi continuerà a vivere insieme alla figlia, .
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, occorre osservare quanto segue.
Parte resistente ha concluso per la previsione di un mantenimento in forma diretta dei figli a carico del genitore con ciascuno convivente.
4 Ciò posto, tenuto conto della situazione economica, rappresentata dalle parti, sostanzialmente paritaria (cfr. documentazione reddituale depositata dal resistente, in particolare l'ultimo cedolino in atti dal quale emerge una retribuzione di circa € 1.800,00 mensili;
cfr. altresì le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 04.04.2023 la quale ha riferito “percepisco in media € 1.400,00 con incarichi di supplenza; lavoro part-time come consulente per circa € 500,00 al mese”; ognuna delle parti è titolare della casa in cui vive), e della circostanza che, attesa l'età dei figli della coppia, i predetti gestiscono liberamente i tempi di permanenza presso i genitori, tenuto conto anche della vicinanza delle abitazioni, va disposto che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento dei figli nei tempi di permanenza presso gli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie
(cfr. ex multis, Tribunale di Milano n. 4487 del 2021).
Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, è noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n.1480 del 2006; Cass. n. 23071 del
2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Nel caso di specie, la domanda va rigettata, non avendo la ricorrente fornito prova alcuna circa la sussistenza dei fatti costitutivi a fondamento della stessa.
Invero, non può ritenersi provata la disparità reddituale tra i coniugi non risultando, agli atti, alcuna documentazione comprovante una maggiore capacità economica del resistente, tale da giustificare un diritto al mantenimento in capo alla ricorrente.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 3594/2021, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
5 il e , nato a [...] ; LgN_1 DtN_3 CP_1 LgN_2 DtN_4
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELLONA per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396)
(atto n. 21, parte II, S.A, registro atti matrimonio anno 2002);
3. rigetta le domande di addebito;
4. dispone l'affido condiviso del figlio della coppia, con collocamento presso Per_2
il padre;
5. dispone che il diritto di visita sia esercitato come in parte motiva;
6. conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
7. dispone che le parti provvedano direttamente al mantenimento dei figli nei tempi di rispettiva permanenza, oltre al 50% delle spese straordinarie;
8. rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
9. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 19.12.2023
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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