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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/08/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
n. rg9316 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9316 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. COMUNE STEFANIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Chiesa di Polvica o n.36/6,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. COMUNE STEFANIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Chiesa di Polvica n.36/6,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/05/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 27/10/2007 e che dalla loro unione nasceva il figlio minore il 07.04.2008, riferendo che tra le parti, in seguito a Per_1
1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
17.03.2009, era intervenuta separazione in forza di Pt_3
n.5575/2009 del 12/05/2009 resa nel procedimento RG 41283/2008, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il minore nato a [...] il [...], sarà affidato Persona_2
in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà, altresì, residenza abituale con la madre in Napoli alla Via Discesa
Sanità n.20. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) Per quanto riguarda il calendario degli incontri padre-figlio, le parti reputano opportuno, nell'interesse della prole, così come da piano genitoriale che si allega al presente atto, che i tempi di frequentazione siano così regolati: il padre potrà tenere con sé la figlio il mercoledì dopo la scuola e a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica alle ore 20:30; inoltre il minore potrà permanere con il padre dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio alternativamente ogni anno (dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo giorno) e, per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di
2 Pasqua dalle ore 10,00 alle 20,00 od il lunedì in Albis dalle ore 10,00 alle 20,00; per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di giorni 15 da concordare tra le parte entro il mese di aprile di ogni anno;
il minore potrà permanere con il padre nei giorni onomastico e compleanno del genitore nonché per la festa del papà; inoltre, in modo alternato per ogni annualità, per i giorni onomastico e compleanno del figlio;
allo stesso modo, il figlio permarrà con la madre, senza diritto al recupero, nei giorni della festa della mamma e nei giorni onomastico e compleanno della genitrice. Sono sempre fatti salvi diversi accordo tra le parti se maggiormente conformi alla volontà del minore e ai relativi interessi di crescita e di vita.
3) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere a titolo di mantenimento personale l'uno dall'altro.
In riferimento, invece, al contributo per il mantenimento del figlio minore, il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , quale Parte_1 Parte_2
genitore collocataria della prole, a titolo di concorso nel suo mantenimento, l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, detta somma sarà, di anno in anno, rivalutata secondo indice ISTAT, a ciò si aggiunge che l'intero importo dell'Assegno Unico pari ad €.199,40, introdotto con L. 21.12.2021, n. 231 sarà percepito dalla SI.ra . Parte_2
Le somme innanzi riportate saranno versate sul seguente iban:
[...].
Il SI. provvederà, inoltre, a contribuire in misura pari al 50 Parte_1
(cinquanta) % per le spese straordinarie che verranno sostenute, dalla SI.ra Parte_2
in favore del minore
[...] Persona_2
Le parti concordano che per spese straordinarie si intendono, secondo le linee guida approvate dal n data 29.11.2017, quelle di seguito riportate: CP_1
1) spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, secondo il protocollo in questione, sono individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici,
3 antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
2) le spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
3) le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. Per quanto concerne invece le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
- spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4 - spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, di cui la SI.ra Parte_2
si impegna a produrre fotocopia a fine mese delle spese mediche e copia della
[...]
prescrizione medica per la somministrazione dei farmaci al minore Per_1
Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Si precisa, inoltre, che nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta, tramite raccomandata a.r. e/o wathsapp dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, con la stessa forma, nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 gg.) ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
5 • pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 27/10/2007 (atto n.275, parte II, s. A, sez. F, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 11/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9316 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. COMUNE STEFANIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Chiesa di Polvica o n.36/6,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. COMUNE STEFANIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Chiesa di Polvica n.36/6,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/05/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 27/10/2007 e che dalla loro unione nasceva il figlio minore il 07.04.2008, riferendo che tra le parti, in seguito a Per_1
1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
17.03.2009, era intervenuta separazione in forza di Pt_3
n.5575/2009 del 12/05/2009 resa nel procedimento RG 41283/2008, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il minore nato a [...] il [...], sarà affidato Persona_2
in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà, altresì, residenza abituale con la madre in Napoli alla Via Discesa
Sanità n.20. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) Per quanto riguarda il calendario degli incontri padre-figlio, le parti reputano opportuno, nell'interesse della prole, così come da piano genitoriale che si allega al presente atto, che i tempi di frequentazione siano così regolati: il padre potrà tenere con sé la figlio il mercoledì dopo la scuola e a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica alle ore 20:30; inoltre il minore potrà permanere con il padre dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio alternativamente ogni anno (dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo giorno) e, per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di
2 Pasqua dalle ore 10,00 alle 20,00 od il lunedì in Albis dalle ore 10,00 alle 20,00; per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di giorni 15 da concordare tra le parte entro il mese di aprile di ogni anno;
il minore potrà permanere con il padre nei giorni onomastico e compleanno del genitore nonché per la festa del papà; inoltre, in modo alternato per ogni annualità, per i giorni onomastico e compleanno del figlio;
allo stesso modo, il figlio permarrà con la madre, senza diritto al recupero, nei giorni della festa della mamma e nei giorni onomastico e compleanno della genitrice. Sono sempre fatti salvi diversi accordo tra le parti se maggiormente conformi alla volontà del minore e ai relativi interessi di crescita e di vita.
3) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere a titolo di mantenimento personale l'uno dall'altro.
In riferimento, invece, al contributo per il mantenimento del figlio minore, il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , quale Parte_1 Parte_2
genitore collocataria della prole, a titolo di concorso nel suo mantenimento, l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, detta somma sarà, di anno in anno, rivalutata secondo indice ISTAT, a ciò si aggiunge che l'intero importo dell'Assegno Unico pari ad €.199,40, introdotto con L. 21.12.2021, n. 231 sarà percepito dalla SI.ra . Parte_2
Le somme innanzi riportate saranno versate sul seguente iban:
[...].
Il SI. provvederà, inoltre, a contribuire in misura pari al 50 Parte_1
(cinquanta) % per le spese straordinarie che verranno sostenute, dalla SI.ra Parte_2
in favore del minore
[...] Persona_2
Le parti concordano che per spese straordinarie si intendono, secondo le linee guida approvate dal n data 29.11.2017, quelle di seguito riportate: CP_1
1) spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, secondo il protocollo in questione, sono individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici,
3 antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
2) le spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
3) le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. Per quanto concerne invece le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
- spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4 - spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, di cui la SI.ra Parte_2
si impegna a produrre fotocopia a fine mese delle spese mediche e copia della
[...]
prescrizione medica per la somministrazione dei farmaci al minore Per_1
Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Si precisa, inoltre, che nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta, tramite raccomandata a.r. e/o wathsapp dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, con la stessa forma, nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 gg.) ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
5 • pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 27/10/2007 (atto n.275, parte II, s. A, sez. F, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 11/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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