Sentenza breve 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01963/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01828/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2024, proposto da
ON TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Segreto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Moio della Civitella, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 21 del 15.07.2024 emessa dal responsabile ufficio tecnico-urbanistica del Comune di Moio della Civitella, con la quale ordina la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna l’ordinanza n. 21 del 15.07.2024, con cui il Comune di Moio della Civitella ha ordinato la demolizione delle seguenti opere abusive, realizzate su un immobile in località Chiove, identificato al NCEU al foglio 11, particella n. 635 ( ex 297):
- difformità n. 1: realizzazione di una camera sul lato sud-ovest del fabbricato. tale ambiente viene utilizzato come palestra ed ha dimensioni pari a 5,50 ml x 6,00 e altezza interna pari a 2,85 mt - dimensioni: s.l.= 33.00 mq - vol. = 99.80 mc - stato di avanzamento dei lavori: completati - epoca di realizzazione: antecedente al 2011 - opere soggette a: pdc - deposito calcoli strutturali: assente;
- difformità - n. 2: realizzazione di un locale interrato con sovrastante terrazza sul confine sud-ovest del lotto - dimensioni: s.l. = circa 80.00 mq - vol.= circa 240,00 mc - stato di avanzamento dei lavori: completati - epoca di realizzazione: antecedente al 2011 - opere soggette a: pdc - deposito calcoli strutturali: assente;
- difformità n. 3: realizzazione di una tettoia sul prospetto nord-ovest del fabbricato - dimensioni: s.l. = circa 60.00 mq - stato di avanzamento dei lavori: completati - epoca di realizzazione: fine 2014 - opere soggette a: pdc - deposito calcoli strutturali: assente;
- difformità n. 4: realizzazione di n. 2 camere al di sopra del solaio di copertura nello spigolo nord-est del fabbricato, al piano +1. E’ stata inoltre rimossa la copertura su parte del fabbricato al fine di creare una terrazza a tasca - dimensioni: s.l. = 51.00 mq - vol. = 153.00 - stato di avanzamento dei lavori: completati (mancano solo gli infissi esterni) - epoca di realizzazione: fine 2022 - opere soggette a: pdc - deposito calcoli strutturali: assente.
Formula, quali censure:
- il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto “le strutture accedono ad un immobile legittimamente realizzato” ed in quanto “parte delle opere indicate nell’ordinanza di demolizione potevano essere sanate, poiché realizzate in difformità ai progetti già presentati e agli interventi già autorizzati”;
- la genericità dell’avviso di avvio del procedimento, mancanza della qualità di messo notificatore in capo al soggetto notificante e violazione dell’art. 10 della L. 265/1999, per non essere avvenuta la notifica a mezzo posta;
- la mancata allegazione del verbale di sopralluogo, seppure menzionato come allegato nell’atto impugnato;
- la carenza di “elementi utili dai quali poter chiaramente desumere la riconducibilità delle predette opere ad una delle categorie di interventi elencati nell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, per la cui realizzazione è, appunto, richiesto il permesso a costruire”;
- l’ammissibilità degli interventi ai sensi dell’art. 46 del PUC, “all’interno dell’area agricola ordinaria, come nel caso di specie”; indebita contestazione come abuso di “opere non ancora completate”;
- la natura pertinenziale degli interventi, che costituiscono “un ampliamento non superiore al 20% dell’edificio preesistente” e che “non possono qualificarsi come interventi di nuova costruzione per la cui realizzazione è richiesto il rilascio del permesso a costruire”;
- l’adozione dell’ordinanza, nonostante la volontà, “già preannunciata in sede di sopralluogo per l’eventualità di riscontrate violazioni, di presentare all’ufficio competente del Comune di Moio della Civitella, formale richiesta di rilascio di permesso in sanatoria con riferimento agli interventi oggetto del provvedimento impugnato e ritenuti dall’Ente realizzati in assenza di permesso di costruire”.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata, stante la natura strettamente vincolata dell’ordinanza di demolizione, trattandosi di quattro abusi comportanti nuove superfici ed in tre casi anche nuovi volumi.
Per vero, consolidati orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4919; 13 ottobre 2020, n. 6191; 10 novembre 2017, n. 5180; 8 maggio 2018, n. 2738; sez. II, 11 marzo 2024, n. 2321; 4 novembre 2024, n. 8751; 9 ottobre 2024, n. 8118) prescrivono che la verifica della consistenza e dell’incidenza urbanistico-edilizia degli interventi realizzati – finalizzata ad apprezzare l’alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici ed ad individuare, di conseguenza, il necessario titolo abilitativo e, ove carente, la sanzione applicabile per il relativo abuso – va condotta sulla globalità delle opere, mostrandosi parziale e quindi incompleta una visione atomistica, che prenda a riferimento separatamente ogni singolo intervento, al fine di stabilire se ciascuno di essi sia o meno assoggettato a permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2119; T.A.R. Lazio, sez. II-quater, 16 maggio 2024, n. 9698; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 29 giugno 2023, n. 584; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 67).
Inoltre, trattandosi in parte di ampliamenti di un immobile esistente ed in parte di strutture distinte dal manufatto principale per destinazione e classificazione, non può sostenersi la natura meramente pertinenziali delle opere stesse (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 27 dicembre 2023, n. 7234 e sez. VII, 11 aprile 2023, n. 2220).
Pertanto, quale atto dovuto, l’ordinanza non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento – nella fattispecie, comunque avvenuta nelle mani del ricorrente –, non ravvisandosi spazi per utili apporti partecipativi da parte del destinatario, atteso che la stessa comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 21- octies , comma 2, primo alinea, della legge n. 241/1990 (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 10 dicembre 2024, n. 22347).
Infine, l’atto impugnato reca una descrizione degli abusi ed una qualificazione giuridica dei medesimi oltremodo precise, tali cioè da consentire al privato di difendersi anche senza la previa visione del verbale di sopralluogo, comunque svoltosi in contraddittorio.
Nulla è dovuto per spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta
Nulla per le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
AU Zoppo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO