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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8339/2022 r.g. proposta da
in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Novielli, domiciliatario, giusta procura in atti
-opponente-
contro titolare dell'omonima ditta indivi- Controparte_1
duale, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Creanza, do-
miciliataria, giusta procura in atti
-opposto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
19/12/2024, che qui si intende riportato
Il Giudice 1 A. Ruffino
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €8.151,20, oltre ad accessori, vantato da titolare Controparte_1 della omonima ditta individuale, sulla scorta di n.1 fattu- ra (n. 2/13 del 14/10/2019), integralmente insoluta, emessa per il pagamento del corrispettivo di una compravendita di prodotti ortofrutticoli (fornitura di uva da vino Parte_2
).
[...]
Chiesto e ottenuto dalla creditrice il decreto ingiuntivo n. 1490/2022 del 10/05/2022, la debitrice
[...]
(d'ora innanzi, più semplicemente Parte_1
ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., con- Pt_1 testando l'esistenza del credito azionato ed eccependo di non aver ordinato la merce asseritamente venduta, né di aver stipulato alcun titolo contrattuale in forma scritta per la cessione di uva, non essendo stato prodotto alcun documento “da cui sia possibile ricavare quale sia il prez- zo eventualmente pattuito dai paciscenti per i prodotti as- seritamente commerciati”; in secondo luogo, ha eccepito l'insussistenza di documenti idonei a comprovare la conse- gna dei prodotti medesimi, oltre che l'inidoneità della fatture, prodotta in sede monitoria, a costituire prova adeguata della pretesa creditoria nel giudizio di merito.
Ha infine disconosciuto, ai sensi di cui all'art.214
c.p.c., i documenti di trasporto ex adverso prodotti (n.02
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
del 30/09/2019, n.3 del 01/10/2019, n. 04 del 02/10/2019,
n. 05 del 03/10/2019, n. 06 del 05/10/2019), “non ricono- scendosi, nei segni grafici ivi apposti, alcuna sottoscri- zione riconducibile alla ”. Parte_1
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di giudizio (atto di ci-
tazione notificato il 27/06/2022).
I.2.- L'opposto costituendosi Controparte_1 in giudizio, ha contestato ogni avversa eccezione, ribaden- do nel merito ha la fondatezza del proprio credito e ag- giungendo che, a ulteriore dimostrazione della fornitura di cui ai D.D.T., vi sono le pesature elettroniche attestanti il peso della fornitura dell'uva, rilasciate dalla Parte_1
, come da timbro apposto in calce dalla Società stessa.
[...]
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la con- ferma del d.i. opposto, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 03/11/2022).
I.3.- Con ord. del 03/11/2022 è stata negata la prov-
visoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ed è stato concesso un termine per l'introduzione della domanda di mediazione.
I.4.- Con mem. ex art.183, co.6., n.1, c.p.c. la debi- trice opponente ha disconosciuto le ricevute allegate da parte opposta in sede di costituzione in giudizio con il file denominato “pesatura.pdf”: sul punto ha precisato che
“nessuna sottoscrizione riconducibile alla odierna opponen- te e/o al di essa legale rapp.te p.t. è presente su tali ricevute e nemmeno un timbro della odierna osservante, come erroneamente afferma controparte” e che “i segni grafici
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ivi aggiunti a penna, non sono stati vergati a mano da per- sonale della ”. Parte_1
I.5.- Infruttuosamente esperito il tentativo di media-
zione, la causa è stata istruita con l'interrogatorio for-
male delle parti e la prova per testi ( Testimone_1 Tes_2
, ; quindi è stata riservata in deci-
[...] Testimone_3
sione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memo-
rie conclusionali e le repliche.
II.- Nel merito, l'opposizione è fondata.
L'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vanta- to da nella sua qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, in relazione alla vendita di prodotti ortofrutticoli (nella specie, uva da vino bian- ca “Trebbiano”) oggetto della fattura azionata in sede mo- nitoria, che era stata precedentemente contestata dalla so- cietà opponente (v. pec del 14/11/2019, all. 3 prod. oppo- nente).
In ragione dei noti criteri distributivi dell'onere proba- torio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il creditore-opposto assume le vesti di attore in senso so- stanziale1 e, in quanto tale, è principalmente onerato del- la prova degli elementi costitutivi del credito vantato, laddove sull'opponente grava l'onere di specifica contesta- zione del diritto di credito azionato in sede monitoria nonché della prova dei fatti estintivi, modificativi o im- peditivi dello stesso. TRIBUNALE DI BARI
Deve pure rammentarsi che, nella presente sede di cognizio- ne piena le fatture commerciali, attese le loro caratteri- stiche genetiche, non possono fondare, di per sé sole, la pretesa creditoria, se non accompagnate da idonea prova (ex multis, Cass. n. 5915/2011). Ne consegue che, ove il rap- porto sia contestato, la fattura non può costituire un va- lido elemento di prova dell'esistenza del rapporto contrat- tuale e dell'esecuzione della prestazione ivi indicate, po- tendo al più costituire un mero indizio.
Con peculiare pertinenza alla fattispecie di causa, mette conto di aggiungere che l'art.62, co.1, d.l. n.1/2012, in tema di “relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, prevede che “i con- tratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agri- coli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le carat- teristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento […]”; è altresì vero che l'art.3 del Decreto del Ministro dele Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, n.199/2012, nel disciplinare le modalità at- tuative della norma predetta, ha specificato che “ai fini dell'applicazione dell'art.62 co.1 […] per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costitui- re, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari”.
Da tali disposizioni si ricava che gli obblighi formali
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
previsti dal co.1 dell'art.62 cit. possono ritenersi assol- ti con forme equipollenti, anche attraverso l'esibizione dei documenti di trasporto e di consegna, sempre che, però, gli stessi siano sottoscritti e riconducibili alla parte che contesta l'effettività del rapporto obbligatorio e/o l'avvenuta ricezione della merce e che gli elementi con- trattuali essenziali di cui innanzi siano concordati a mon- te tra acquirente e fornitore mediante precedente accordo.
Si tratta, invero, di presupposti assenti nella fattispecie di causa.
Più nel dettaglio, il creditore opposto ha prodotto, a fon- damento della propria pretesa creditoria:
- la fattura azionata in sede monitoria dell'importo di
€8.151,20 (n. 2/13 del 14/10/2019);
- n. 5 documenti di trasporto (n.02 del 30/09/2019, n.3 del
01/10/2019, n. 04 del 02/10/2019, n. 05 del 03/10/2019, n.
06 del 05/10/2019);
- ricevute delle c.d. “pesature elettroniche”, attestanti il peso della fornitura dell'uva dal 30/09/2019 al
05/10/2019, asseritamente rilasciate dalla e Parte_1 recanti il timbro aziendale di detta Società.
Alla luce di tale produzione documentale, facendo applica- zione alla fattispecie delle sopra enunciate coordinate di giudizio, non può ritenersi che il creditore opposto, a fronte della contestazione specifica della opponente circa l'insussistenza dell'ordine di acquisto (nonché della con- segna) dell'uva, costituente oggetto della fattura, abbia fornito sufficienti e idonei elementi atti a comprovare il proprio credito, avuto altresì riguardo agli obblighi for- mali previsti dal citato comma 1 dell'art.62 d.l. n.1/2012.
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Nella specie:
- i documenti di trasporto prodotti dal che ap- CP_1 paiono sottoscritti sia dal destinatario sia dal vettore, sono stati disconosciuti ai sensi di cui all'art.214 c.p.c. dalla che ha specificamente negato la sus- Parte_1 sistenza di una sottoscrizione ad essa riconducibile;
- stesso disconoscimento la ha operato av- Parte_1 verso le ricevute riportanti le “pesature elettroniche”, sia con riferimento alla circostanza che non v'è alcuna sottoscrizione riferibile alla Società opponente, sia con riguardo al timbro aziendale.
Posto che il documento di trasporto firmato dal destinata- rio è idoneo (in astratto) a soddisfare l'onere probatorio in ordine alla consegna di determinati beni al compratore,
è noto che ai sensi di cui all'art.214 c.p.c. “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la pro- pria sottoscrizione”.
Com'è noto, il disconoscimento di scrittura privata, qualo- ra validamente e specificamente effettuato, è idoneo ad in- nescare l'onere della controparte (che intenda avvalersi dello scritto) di proporre l'istanza di verificazione, co- sicché il relativo giudizio (disciplinato dall'art. 216
c.p.c.) consiste nell'accertamento dell'autenticità della scrittura.
In mancanza di un'istanza in tal senso, la parte non può avvalersi della relativa scrittura come mezzo di prova (tra le tante, Cass. n. 27506/2017): in altre parole, “la manca- ta proposizione dell'istanza di verificazione di una scrit- tura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione
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legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di pro- va a sé favorevoli” (così, tra le più recenti, Cass. n.
3602/2024).
In definitiva, per le ragioni di cui innanzi, va escluso il valore probatorio dei d.d.t. prodotti dalla Parte_3 in ordine alla consegna della merce ivi indicata, dovendosi ritenere detti documenti una prova neutra, ovvero inutiliz- zabile.
Cionondimeno, in via generale, come più volte chiarito dal- la giurisprudenza, “il disconoscimento formale della sotto- scrizione apposta sui documenti di trasporto non preclude la possibilità di provare l'avvenuta consegna della merce con altri mezzi, inclusa la prova testimoniale” (cfr. Corte
App. Venezia n. 359/2025): la parte che ha emesso i DDT, pur non potendo avvalersi degli stessi come prova privile- giata della consegna, ai sensi di cui all'art. 2702 c.c., ha la possibilità di dimostrare tale circostanza con ogni mezzo ammesso dalla legge, in ossequio al principio di di- ritto in forza del quale “nei contratti aventi oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna” (Cass. n. 14594/2007).
Non assumono alcuna valenza probatoria nel senso qui esami- nato neppure le ricevute riportanti le c.d. “pesature elet-
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troniche”, sulle quali risulta apposta una stampigliatura meccanica recante la dicitura “ Parte_1
”. Tale stampigliatura, tuttavia, non è ac-
[...] compagnata da alcuna sottoscrizione che possa riferirsi al- la medesima Società e dunque non pare idonea a dimostrare l'asserito acquisto di uva da parte di quest'ultima, senza che in proposito assuma rilievo il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. impropriamente formulato dalla
[...]
da intendersi tuttavia quale mera contesta- Parte_1 zione del valore probatorio del documento: contestazione, a fronte della quale, il creditore opposto non ha fornito elementi utili a dimostrarne la riconducibilità alla dedot- ta operazione di vendita di uva in favore della Parte_1
[...]
In definitiva, considerata sia l'inutilizzabilità a fini probatori dei d.d.t. in forza del disconoscimento della sottoscrizione del ricevente, sia il difetto di valenza probatoria concreta delle ricevute contenenti le c.d. pesa- ture elettroniche, il non ha fornito elementi at- CP_1 ti a supportare la propria pretesa creditoria sotto il pro- filo della forma scritta del contratto richiesta dall'art.62 co. 1 cit., come interpretato dal art.3 del De- creto del Controparte_2
n.199/2012.
[...]
Per completezza va poi aggiunto che:
- nessuna conferenza può avere l'affermazione del credi- tore opposto circa la messa a disposizione da parte della Società opponente di un camion per il trasporto della merce alimentare di cui trattasi: affermazione basata sulla documentazione fotografica allegata alla
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mem. ex art.183 co.6 n.3 (files denominati “foto ca- mion tg.ba 691430.pdf” e “fornitura uva bianca
(1).pdf), che è stata tempestivamente contestata dalla e risulta priva di qualunque dato spa- Parte_1 zio-temporale utile a valutarne la valenza dimostrati- va dei fatti contestati, dovendo in proposito rammen- tarsi che “la riproduzione fotografica è idonea ad as- sumere valore probatorio solo quando risulti conforme al fatto allegato, sicché, laddove l'allegazione at- tenga a circostanze sia di luogo che di tempo, dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, in mancanza del quale non sorge, a carico della
contro
- parte, alcun onere di disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 c.c., della conformità della riprodu- zione fotografica al fatto rappresentato (cfr. Cass.
n.28665/2017);
- parimenti irrilevante è la Dichiarazione Vitivinicola
2019/2020 (allegata alla mem. ex art.183, co.6., n.2,
c.p.c.) che nella prospettazione di parte opposta at- testerebbe l'avvenuta raccolta del quantitativo di Uva bianca oggetto della fattura azionata;
si tratta tut- tavia di documento a formazione unilaterale della par- te interessata a farlo valere e, dunque, radicalmente privo di valore probatorio.
Va da sé che le suesposte gravi lacune della indispensabile prova scritta del contratto nei sensi sopra precisati ren- dano ininfluenti gli esiti dell'espletata istruttoria ora- le.
In conclusione, in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e la domanda di pagamento
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
avanzata da va rigettata. Controparte_1
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposto.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega- ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona- li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, della modesta difficoltà delle questioni trattate nonché del valore della stessa:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio 919,00 -20% 735,20
Introduttiva 777,00 -20% 621,60
Istruttoria 1.680,00 -20% 1.344,00
Decisoria 1.701,00 -20% 1.360,80
TOTALE 4.061,60
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta, con atto di citazione notificato in data
27/06/2022, da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto:
a.1) REVOCA il decreto ingiuntivo n.1490/2022, emesso dal Tribunale di Bari in data 10/05/2022;
a.2) RIGETTA la domanda di pagamento di VE AN-
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GELO VITO;
b) CONDANNA al pagamento, in favore Controparte_1
della delle Parte_1 spese processuali del giudizio di opposizione, che liqui- da in complessivi €4.207,10, di cui €145,50 a titolo di esborsi documentati ed €4.061,60 a titolo di compensi, oltre a rimborso spese forf. (15% compensi), Iva e Cap come per legge.
Bari, 14/05/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 12 A. Ruffino
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex multis, Cass. n. 13240/2019, n. 3373/2010 e n. 24815/2005
Il Giudice 4 A. Ruffino