Art. 10.
La tredicesima mensilita', spettante al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466 , e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.
La tredicesima mensilita', spettante al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466 , e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.