Articolo 10 della Legge 13 dicembre 1956, n. 1410
Articolo 9Articolo 11
Versione
13 gennaio 1957
Art. 10.
La tredicesima mensilita', spettante al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466 , e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957