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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/09/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa
Federica Bonsangue, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2177/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 1° settembre 1947 ed elettivamente domiciliato a Termini Imerese (PA) in via Piersanti
Mattarella n. 9, presso lo studio dell'avv. Aiosa Davide, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti ( Email_1
Opponente
CONTRO
(P.IVA. e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria per la gestione del credito, (P.IVA: Controparte_2
), elettivamente domiciliata a Roma in via Adolfo Ravà n. 75, presso lo studio P.IVA_2 degli avv.ti Polverino Luca e Coluccino Luigi, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti - Email_2 Email_3
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
***
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
404/2020 di questo Tribunale che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida Parte_1 in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
pone definitivamente le spese del CTU, liquidate con separato decreto, a carico di
. Parte_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 404/2020 con cui questo Tribunale ha ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 9.866,74, oltre Controparte_1 interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo per la fornitura elettrica.
Nel dettaglio, l'opponente ha contestato l'efficacia probatoria della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con particolare riferimento all'estratto conto e alla fattura e, pertanto, ha dedotto l'assenza di prova in ordine all'an e al quantum debeatur.
Ha concluso chiedendo la revoca del provvedimento opposto.
Si è costituita in giudizio che, contestando Controparte_1 integralmente le ragioni di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nello specifico, ha chiarito che la fattura n. 82469065010101A del 16 marzo 2015 era stata emessa a seguito dell'accertamento di prelievo irregolare di energia elettrica compiuto dai tecnici di Enel Distribuzione s.p.a. il 17 febbraio 2015 presso l'immobile in uso all'odierno opponente, sito a SA CR EL (PA) in piazza Kennedy n. 2.
Pertanto, con la fattura in questione era stato richiesto il corrispettivo per la fornitura di energia elettrica che, in ragione dell'allaccio abusivo, non era stata misurata, calcolato sulla scorta dei dati comunicati dal distributore.
Il 1° luglio 2021 il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Il procedimento è stato istruito documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio; sostituito per ragioni d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
***
L'opposizione proposta da è infondata e va rigettata per le motivazioni di Parte_1 seguito esposte.
In linea generale va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale;
si apre, dunque, un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti (cfr. produzione di parte opposta- verbale di accertamento) risulta che in data 17 febbraio 2015 i tecnici di Enel
Distribuzione s.p.a. accertavano la sussistenza di un “allaccio diretto a rete enel tramite cavi abusivi 2 x 6 mm2, su rete enel 2 x 6 mm2, l'allaccio effettuato dietro la basetta del cc, terminava in una cassetta di derivazione dell'impianto”.
Ora, va ricordato che l'onere della prova in ordine al consumo di energia, anche in via presuntiva, grava sul rivenditore in quanto creditore.
Nel caso di specie è di chiara evidenza, alla luce della documentazione in atti, che vi sia stato un consumo di energia elettrica da parte dell'opponente in assenza di regolare contratto e tramite un allaccio abusivo alla rete di Enel Distribuzione s.p.a.
Al verbale di accertamento, redatto dai verificatori del distributore territorialmente competente, deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va, infatti, riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente di Enel Distribuzione s.p.a. che sia addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore (cfr. Cass. civ.; n. 7075/2020;
Cass. pen.; n. 7566/2020).
Costituendosi in giudizio parte opponente non ha contestato l'allaccio abusivo né di aver concretamente usufruito dell'energia elettrica né, infine, ha provato alcun fatto volto a confutare il valore della predetta verifica o a dare la prova contraria di quanto accertato e verbalizzato dai tecnici.
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Per ciò che concerne la ricostruzione dei consumi di energia elettrica, la società di distribuzione ha applicato il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile” che, appunto, non può che essere di tipo presuntivo perché trattandosi di allaccio diretto manca proprio la registrazione del consumo effettivo e reale, evidenziandone i parametri utilizzati per la relativa quantificazione (cfr. produzione di parte opposta- comunicazione della società).
La correttezza di tale ricostruzione è stata confermata dal nominato c.t.u. che, con valutazioni condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da errori di tipo metodologico, ha ritenuto corretto l'operato di con riferimento alla Controparte_3 misurazione e ricostruzione dei consumi nel periodo 2010-2015.
Sul punto, nella memoria 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha genericamente contestato il criterio utilizzato per la ricostruzione dei consumi, omettendo di allegare, e tanto più di dimostrare, le circostanze da cui poter inferire la erroneità o eccessività dei consumi ricalcolati dal distributore e fatturati dall'opposta (quali, ad esempio, il tipo di immobile, delle dimensioni, del tipo e numero di apparecchiature utilizzate ecc..).
Tantomeno risulta formulata alcuna contestazione seria, puntuale e specifica in ordine alla corrispondenza dei consumi riportati nella fattura di Controparte_1
e quelli indicati nella comunicazione effettuata da Enel Distribuzione s.p.a.
Parte opponente non ha, inoltre, dedotto, e men che meno provato, nessuna circostanza dalla quale poter evincere che i dati forniti dal distributore, e quindi anche la possibilità di collocare la data di inizio dell'allaccio diretto nel corso dei cinque anni precedenti, fossero infondati o non rispondenti al vero né risulta provato il dedotto pagamento delle spettanze dovute al creditore.
Alcuna rilevanza può, infine, essere attribuita alla sentenza penale prodotta dall'opponente in quanto riferita a dei prelievi irregolari di energia elettrica effettuati presso diverso immobile in uso a , sito in Bagheria (PA), Strada provinciale 127 n. Parte_1
15/A- C. da Specchiale.
Alla luce dei rilievi svolti deve, quindi, ritenersi corretta la ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore.
La c.t.u. svolta ha consentito di verificare la correttezza dei consumi ricostruiti e, conseguentemente, degli importi fatturati (cfr. relazione di c.t.u. depositata in data 20 novembre 2023).
Conclusivamente, il credito vantato da è stato Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
debitamente supportato e provato e poiché da parte sua l'attore in opposizione non ha provato né allegato alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito,
l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.
***
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012) come successivamente modificato, da ridurre della metà in considerazione della natura dell'attività espletata e delle questioni decisorie dibattute.
Va, inoltre, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
Termini Imerese, 17 settembre 2025
Il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile