Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte, lette le note depositate dalle parti per l'udienza del 10 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta, e la richiesta di assunzione in decisione, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D' Avino Presidente
dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. rg. 6442/2023 instaurata da
(C.F. , P.IVA. ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Walter
Palombi (C.F. ) e dall'Avv. Nilia Aversa C.F._1
( ) nei confronti di C.F._2 Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv.
[...] P.IVA_3
Donato Iacovino (C.F. ). C.F._3
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l' Parte_2
conveniva in giudizio il Controparte_2
al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
convenuto nella causazione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno conseguente in favore della
pari ad euro 22.052,39 ovvero alla somma maggiore o Parte_2
minore o comunque ritenuta di giustizia oltre le spese di lite.
2. Esponeva parte attrice: di operare nell'ambito della commercializzazione di autovetture nuove e usate, e di aver stipulato un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in via Portuense CP_1
331/A, afferente al ove, sino alla Controparte_1
cessione del contratto avvenuta in data 31.1.2021, esercitava attività di officina meccatronica, ricoverandovi non solo le vetture oggetto di intervento ma stoccandovi i materiali di consumo ed i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni. Precisava che all'interno dell'immobile è
presente un pozzetto appartenente alla rete fognaria la cui manutenzione era sempre stata curata in via esclusiva dal , che tuttavia in CP_1
occasione delle precipitazioni stagionali che avevano all'epoca interessato il territorio nazionale, si verificava nel gennaio 2021 un copioso allagamento all'interno dell'immobile in questione e, più precisamente, nella porzione che la aveva adibito ad Parte_2
officina di riparazione, causata dal rigurgito proveniente dal pozzetto della rete fognaria in cattivo stato di manutenzione e CP_3
pulizia, provocando ingenti danni sia alle superfici (pavimenti e pareti)
sia ai materiali ed alle attrezzature ivi presenti. A seguito di denuncia il attivava la propria polizza assicurativa, aprendo il sinistro in CP_1
data 20 gennaio 2021 presso la e la compagnia nominava il CP_4
proprio perito il quale, all'esito dei sopralluoghi e della disamina del
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materiale danneggiato, della documentazione contabile sottoposta dalla società provvedeva a stimare i danni connessi alla perdita dei beni in euro
22.052,00 , ai quali doveva essere aggiunto il lucro cessante, dato dalla perdita del potenziale guadagno che la avrebbe potuto Parte_2
trarre dalla rivendita del materiale ormai invendibile. Tuttavia la
Compagnia Assicurativa rigettava la richiesta di risarcimento danni al punto che la società si vedeva costretta ad agire nei confronti del condominio per conseguire il risarcimento di tutti i danni subiti .
3. Nessuno si costituiva per il convenuto, che veniva pertanto CP_1
dichiarato contumace.
4. Nel corso dell'istruttoria non era ammessa la prova per testi in quanto inammissibile poiché vertente su circostanze documentali, generiche o valutative e la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni
4.Il Tribunale con sentenza n. 8101/2023 rigettava la domanda ritenendo non provato il fatto storico, il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno e il pregiudizio patrimoniale lamentato, in base alla seguente motivazione : “La domanda è infondata. Parte attrice non si è offerta di provare il fatto
storico, il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno, il pregiudizio patito a causa dell'evento. Anzitutto, l'attore in citazione (e poi, nelle memorie istruttorie), non ha circoscritto temporalmente l'evento fonte dei lamentati danni, limitandosi a riferire che “nel mese di gennaio 2021, in occasione delle precipitazioni stagionali … si verificava un copioso allagamento all'interno dell'immobile in questione (cfr. atto di citazione). Ha inoltre articolato prova per testi risultata inammissibile poiché vertente su
circostanze documentali, generiche o valutative (cfr. ordinanza del
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26.1.2023). Ancora, ha versato in atti, a sostegno della propria domanda,
una perizia effettuata dal fiduciario della compagnia
[...]
compagnia assicurativa del convenuto Controparte_5 CP_1
(che con missiva del 20.1.2021, aveva denunciato l'evento). Dall'esame di tale documento emerge che il fiduciario della compagnia, in sede di
sopralluogo, accertava (ma soltanto ad intervento riparativo effettuato e sulla base di “…riscontri obiettivi rilevati sul posto…”, tuttavia non meglio indicati e della documentazione fotografica acquisita), che una “…
occlusione della colonna discendente di scarico in corrispondenza del pozzetto ubicato nel locale commerciale sito al piano terra dell'immobile assicurato ed adibito ad autofficina …” era stata riparata “… mediante disostruzione tramite canaljet a cura e spese del condominio assicurato …”
e “… le acque fuoriuscite dalla loro sede naturale … provocavano un allagamento del locale commerciale con conseguenti danni alle superfici di tutte le pareti nonché danni al contenuto della attività commerciale …”.
Orbene tale documento non può spiegare idonea valenza di prova del fatto, delle sue modalità, dell'attribuibilità dell'evento al convenuto. CP_1
Premesso che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno
rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun
caso a tenerne conto (cfr., fra le altre, Cass. n. 265930/2022), nel caso di
specie nulla è detto in perizia circa la riconducibilità del fatto al
convenuto, rilevato altresì che la circostanza che il CP_1 CP_1
abbia effettuato l'intervento a propria cura e spese nulla prova in punto di
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responsabilità, in difetto di ulteriori elementi, ben potendo il CP_1
intervenire e successivamente addossare le conseguenze del fatto all'effettivo responsabile e nulla provando, altresì, la missiva con la quale il ha denunciato il sinistro alla propria compagnia CP_1
assicurativa. Orbene in siffatto contesto probatorio e considerato che la
contumacia non equivale a non contestazione (la non contestazione della
domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della domanda, deve essere inequivocabile, di talchè non può ravvisarsi nè in caso di contumacia del
convenuto, nè in ipotesi di contestazione meramente generica e formale;
la contumacia infatti - così ad es. Cass. 24885/2014 - integra un
comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria,
e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova), in difetto pertanto di adeguata allegazione e prova, la domanda, come proposta, deve essere rigettata. ..”.
5.Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale appello la società censurando sostanzialmente l'erronea interpretazione delle Parte_2
prove precostituite offerte a sostegno della domanda (tra cui la perizia stragiudiziale del fiduciario della compagnia assicuratrice del condominio )
e la mancata ammissione delle prove costituende (prova testimoniale articolati nella memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c.), di cui ha chiesto in questa sede l' ammissione .
6. Si è costituito il appellato chiedendo il rigetto del gravame e CP_1
la conferma dell' impugnata sentenza .
7.Espletata la trattazione e fissata udienza per la discussione ai sensi dell' art. 281 sexies c.pc. che si è tenuta in trattazione scritta , la Corte ha deciso la causa mediante lettura del presente provvedimento .
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***
8.Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività delle contestazioni svolte in ordine ai fatti costitutivi della domanda dal costituito solo in CP_1
questo grado. Trattasi invero non già di eccezioni in senso stretto bensì di mere difese che non essendo assoggettate a decadenze o preclusioni, ben possono essere proposte per la prima volta in appello (v. Cass. 35708/2023)
9.Sempre in via preliminare e con specifico riguardo all' istanza di ammissione delle istanze istruttorie rigettate nel primo grado, deve rilevarsi l'avvenuta preclusione dell'appellante derivante dalla mancata riproposizione delle istanze in sede di precisazione delle conclusioni, nelle quali la difesa della società ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., senza alcun richiamo alla memoria contenete la formulazione dei capitoli di prova testimoniale di cui in questa sede chiede l' ammissione .
10.Nel merito si osserva quanto segue. Gli elementi probatori offerti dall'attrice nel precedente grado non consentono di ritenere assolto l' onere probatorio gravante sulla medesima, di fornire la prova del fatto storico dal quale è derivato il danno, del nesso di causalità tra tale fatto e il danno e dell'effettivo pregiudizio lamentato. Per quanto attiene alla prova del fatto storico gravante sull' attrice ex art. 2967 c.c. , si osserva che la medesima non ha mai circostanziato temporalmente la data della verificazione dello stesso attesochè sia in citazione che nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. , l' evento viene genericamente collocato nel mese di gennaio, in assenza quindi di alcuna specifica indicazione alla data di verificazione dell' allagamento
(v. cap .5 memoria 183 n. 2 c.p.c. - “ Vero che nel mese di gennaio 2021 si verificava un copioso allagamento all' interno dell' immobile in questione
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e, più nello specifico, nella porzione che la aveva adibito ad Parte_2
officina di riparazione ”) .
Né- si osserva- tale lacunosità può essere superata dalla corrispondenza intercorsa con il convenuto alla quale si richiamata l' appellante, CP_1
in quanto la missiva 14/1/2021 dell' avv. Palombi (sub all. 5 citazione), consente al più di collocare l'evento in questione nei giorni precedenti l'
inoltro della stessa.
Anche a prescindere da tale rilievo difetta del tutto la prova del nesso causale tra il fatto e il pregiudizio oltre che di quest' ultimo.
Invero non vi è prova della asserita derivazione dell'allagamento del locale condotto in locazione dalla odierna appellante dal rigurgito proveniente dal pozzetto della rete fognaria condominiale, ancorchè ubicato all' interno della proprietà privata locata alla società danneggiata ( v. cap. 6 prova testimoniale della memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c.), dovendo ritenersi corretto il diniego delle prove testimoniali stante l' inammissibilità dei capitoli dedotti nella memoria istruttoria riguardanti la conferma della derivazione dell'
allagamento dalla rete fognaria condominiale che include elementi valutativi interdetti ai testimoni .
L' appellante censura inoltre la erronea valutazione sulla efficacia probatoria della perizia effettuata dal fiduciario della compagnia assicuratrice designato dalla stessa in seguito alla denunzia dell' evento inoltrata dall' amministratore del condominio. Dalla lettura del documento risulta invero che la constatazione dei danni provenendo da un soggetto terzo rispetto al giudizio, è priva di efficacia probatoria dei fatti che il perito assicurativo afferma di aver accertato e secondo quanto ritenuto per le perizie stragiudiziali, costituisce un mero indizio liberamente valutabile dal giudice
7 8
(v. Cass. n. 5667/2025). Inoltre risulta per tabulas che l' anzidetta constatazione è avvenuta allorchè il condominio aveva già provveduto ad effettuare le riparazioni necessarie per cui non era possibile accertare quale fosse la situazione esistente al momento dell' allagamento delle merci presenti nel locale (v. perizia : “E' stato eseguito un intervento di Per_1
ricerca e riparazione del guasto mediante disostruzione tramite canaljet a
cura e spese del Condominio assicurato, intervento di cui si allega fattura.
…).
Per le ragioni indicate nessun valore probatorio può quindi attribuirsi alla asserita derivazione dell'allagamento dalla occlusione della colonna discendente di scarico in corrispondenza del pozzetto ubicato nel locale commerciale sito al piano terra dell'immobile assicurato ed adibito ad e ai conseguenti danni alle superfici di tutte Controparte_6
le pareti nonché danni al contenuto (v. pag. 3 allegato n. 8 citazione).
11.In conclusione l'appello deve essere rigettato e confermata integralmente l'impugnata sentenza.
12.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellato secondo i criteri contenuti nelle tabelle per la determinazione dei compensi (valore indeterminabile complessità bassa), per valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate e il correlativo impegno richiesto nella redazione degli atti difensivi, e con espunzione della voce istruttoria in quanto non espletata .
13. Sussistono i presupposti per la declaratoria della sussistenza dell' obbligo degli appellanti al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002
P.Q.M.
8 9
La Corte, definitivamente pronunciando, sull' appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8101/2023 , Parte_2
ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna a rifondere al Parte_2 Controparte_1
le spese di lite del presente grado che liquida in euro
[...]
3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge .;
-dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 11/04/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino
La Corte, lette le note depositate dalle parti per l'udienza del 10 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta, e la richiesta di assunzione in decisione, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D' Avino Presidente
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dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. rg. 6442/2023 instaurata da
(C.F. , P.IVA. ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Walter
Palombi (C.F. ) e dall'Avv. Nilia Aversa C.F._1
( ) nei confronti di C.F._2 Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv.
[...] P.IVA_3
Donato Iacovino (C.F. ). C.F._3
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
5. Con atto di citazione regolarmente notificato, l' Parte_2
conveniva in giudizio il Controparte_2 CP_1
al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
convenuto nella causazione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno conseguente in favore della
pari ad euro 22.052,39 ovvero alla somma maggiore o Parte_2
minore o comunque ritenuta di giustizia oltre le spese di lite.
6. Esponeva parte attrice: di operare nell'ambito della commercializzazione di autovetture nuove e usate, e di aver stipulato un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in via Portuense CP_1
331/A, afferente al ove, sino alla Controparte_1
cessione del contratto avvenuta in data 31.1.2021, esercitava attività di officina meccatronica, ricoverandovi non solo le vetture oggetto di
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intervento ma stoccandovi i materiali di consumo ed i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni. Precisava che all'interno dell'immobile è presente un pozzetto appartenente alla rete fognaria la cui manutenzione era sempre stata curata in via esclusiva dal , che tuttavia in CP_1
occasione delle precipitazioni stagionali che avevano all'epoca interessato il territorio nazionale, si verificava nel gennaio 2021 un copioso allagamento all'interno dell'immobile in questione e, più precisamente, nella porzione che la aveva adibito ad Parte_2
officina di riparazione, causata dal rigurgito proveniente dal pozzetto della rete fognaria in cattivo stato di manutenzione e CP_3
pulizia, provocando ingenti danni sia alle superfici (pavimenti e pareti)
sia ai materiali ed alle attrezzature ivi presenti. A seguito di denuncia il attivava la propria polizza assicurativa, aprendo il sinistro in CP_1
data 20 gennaio 2021 presso la e la compagnia nominava il CP_4
proprio perito il quale, all'esito dei sopralluoghi e della disamina del materiale danneggiato, della documentazione contabile sottoposta dalla società provvedeva a stimare i danni connessi alla perdita dei beni in euro
22.052,00 , ai quali doveva essere aggiunto il lucro cessante, dato dalla perdita del potenziale guadagno che la avrebbe potuto Parte_2
trarre dalla rivendita del materiale ormai invendibile. Tuttavia la
Compagnia Assicurativa rigettava la richiesta di risarcimento danni al punto che la società si vedeva costretta ad agire nei confronti del condominio per conseguire il risarcimento di tutti i danni subiti .
7. Nessuno si costituiva per il convenuto, che veniva pertanto CP_1
dichiarato contumace.
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8. Nel corso dell'istruttoria non era ammessa la prova per testi in quanto inammissibile poiché vertente su circostanze documentali, generiche o valutative e la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni
4.Il Tribunale con sentenza n. 8101/2023 rigettava la domanda ritenendo non provato il fatto storico, il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno e il pregiudizio patrimoniale lamentato, in base alla seguente motivazione : “La domanda è infondata. Parte attrice non si è offerta di provare il fatto
storico, il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno, il pregiudizio patito a causa dell'evento. Anzitutto, l'attore in citazione (e poi, nelle memorie istruttorie), non ha circoscritto temporalmente l'evento fonte dei lamentati danni, limitandosi a riferire che “nel mese di gennaio 2021, in occasione delle precipitazioni stagionali … si verificava un copioso allagamento all'interno dell'immobile in questione (cfr. atto di citazione). Ha inoltre articolato prova per testi risultata inammissibile poiché vertente su
circostanze documentali, generiche o valutative (cfr. ordinanza del
26.1.2023). Ancora, ha versato in atti, a sostegno della propria domanda, una perizia effettuata dal fiduciario della compagnia
[...]
compagnia assicurativa del convenuto Controparte_5 CP_1
(che con missiva del 20.1.2021, aveva denunciato l'evento). Dall'esame di tale documento emerge che il fiduciario della compagnia, in sede di sopralluogo, accertava (ma soltanto ad intervento riparativo effettuato e sulla base di “…riscontri obiettivi rilevati sul posto…”, tuttavia non meglio indicati e della documentazione fotografica acquisita), che una “… occlusione della colonna discendente di scarico in corrispondenza del pozzetto ubicato nel locale commerciale sito al piano terra dell'immobile
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assicurato ed adibito ad autofficina …” era stata riparata “… mediante disostruzione tramite canaljet a cura e spese del condominio assicurato …”
e “… le acque fuoriuscite dalla loro sede naturale … provocavano un allagamento del locale commerciale con conseguenti danni alle superfici di tutte le pareti nonché danni al contenuto della attività commerciale …”.
Orbene tale documento non può spiegare idonea valenza di prova del fatto, delle sue modalità, dell'attribuibilità dell'evento al convenuto. CP_1
Premesso che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno
rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la
conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento
discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (cfr., fra le altre, Cass. n. 265930/2022), nel caso di
specie nulla è detto in perizia circa la riconducibilità del fatto al
convenuto, rilevato altresì che la circostanza che il CP_1 CP_1
abbia effettuato l'intervento a propria cura e spese nulla prova in punto di responsabilità, in difetto di ulteriori elementi, ben potendo il CP_1
intervenire e successivamente addossare le conseguenze del fatto all'effettivo responsabile e nulla provando, altresì, la missiva con la quale il ha denunciato il sinistro alla propria compagnia CP_1
assicurativa. Orbene in siffatto contesto probatorio e considerato che la contumacia non equivale a non contestazione (la non contestazione della
domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della domanda, deve essere
inequivocabile, di talchè non può ravvisarsi nè in caso di contumacia del convenuto, nè in ipotesi di contestazione meramente generica e formale;
la
contumacia infatti - così ad es. Cass. 24885/2014 - integra un
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comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria,
e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova), in difetto pertanto di adeguata allegazione e
prova, la domanda, come proposta, deve essere rigettata. ..”.
5.Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale appello la società censurando sostanzialmente l'erronea interpretazione delle Parte_2
prove precostituite offerte a sostegno della domanda (tra cui la perizia stragiudiziale del fiduciario della compagnia assicuratrice del condominio )
e la mancata ammissione delle prove costituende (prova testimoniale articolati nella memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c.), di cui ha chiesto in questa sede l' ammissione .
6. Si è costituito il appellato chiedendo il rigetto del gravame e CP_1
la conferma dell' impugnata sentenza .
7.Espletata la trattazione e fissata udienza per la discussione ai sensi dell' art. 281 sexies c.pc. che si è tenuta in trattazione scritta , la Corte ha deciso la causa mediante lettura del presente provvedimento .
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8.Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività delle contestazioni svolte in ordine ai fatti costitutivi della domanda dal costituito solo in CP_1
questo grado. Trattasi invero non già di eccezioni in senso stretto bensì di mere difese che non essendo assoggettate a decadenze o preclusioni, ben possono essere proposte per la prima volta in appello (v. Cass. 35708/2023)
9.Sempre in via preliminare e con specifico riguardo all' istanza di ammissione delle istanze istruttorie rigettate nel primo grado, deve rilevarsi l'avvenuta preclusione dell'appellante derivante dalla mancata riproposizione delle istanze in sede di precisazione delle conclusioni, nelle
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quali la difesa della società ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., senza alcun richiamo alla memoria contenete la formulazione dei capitoli di prova testimoniale di cui in questa sede chiede l' ammissione .
10.Nel merito si osserva quanto segue. Gli elementi probatori offerti dall'attrice nel precedente grado non consentono di ritenere assolto l' onere probatorio gravante sulla medesima, di fornire la prova del fatto storico dal quale è derivato il danno, del nesso di causalità tra tale fatto e il danno e dell'effettivo pregiudizio lamentato. Per quanto attiene alla prova del fatto storico gravante sull' attrice ex art. 2967 c.c. , si osserva che la medesima non ha mai circostanziato temporalmente la data della verificazione dello stesso attesochè sia in citazione che nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. , l' evento viene genericamente collocato nel mese di gennaio, in assenza quindi di alcuna specifica indicazione alla data di verificazione dell' allagamento
(v. cap .5 memoria 183 n. 2 c.p.c. - “ Vero che nel mese di gennaio 2021 si verificava un copioso allagamento all' interno dell' immobile in questione
e, più nello specifico, nella porzione che la aveva adibito ad Parte_2
officina di riparazione ”) .
Né- si osserva- tale lacunosità può essere superata dalla corrispondenza intercorsa con il convenuto alla quale si richiamata l' appellante, CP_1
in quanto la missiva 14/1/2021 dell' avv. Palombi (sub all. 5 citazione), consente al più di collocare l'evento in questione nei giorni precedenti l'
inoltro della stessa.
Anche a prescindere da tale rilievo difetta del tutto la prova del nesso causale tra il fatto e il pregiudizio oltre che di quest' ultimo.
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Invero non vi è prova della asserita derivazione dell'allagamento del locale condotto in locazione dalla odierna appellante dal rigurgito proveniente dal pozzetto della rete fognaria condominiale, ancorchè ubicato all' interno della proprietà privata locata alla società danneggiata ( v. cap. 6 prova testimoniale della memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c.), dovendo ritenersi corretto il diniego delle prove testimoniali stante l' inammissibilità dei capitoli dedotti nella memoria istruttoria riguardanti la conferma della derivazione dell' allagamento dalla rete fognaria condominiale che include elementi valutativi interdetti ai testimoni .
L' appellante censura inoltre la erronea valutazione sulla efficacia probatoria della perizia effettuata dal fiduciario della compagnia assicuratrice designato dalla stessa in seguito alla denunzia dell' evento inoltrata dall' amministratore del condominio. Dalla lettura del documento risulta invero che la constatazione dei danni provenendo da un soggetto terzo rispetto al giudizio, è priva di efficacia probatoria dei fatti che il perito assicurativo afferma di aver accertato e secondo quanto ritenuto per le perizie stragiudiziali, costituisce un mero indizio liberamente valutabile dal giudice
(v. Cass. n. 5667/2025). Inoltre risulta per tabulas che l' anzidetta constatazione è avvenuta allorchè il condominio aveva già provveduto ad effettuare le riparazioni necessarie per cui non era possibile accertare quale fosse la situazione esistente al momento dell' allagamento delle merci presenti nel locale (v. perizia : “E' stato eseguito un intervento di Per_1
ricerca e riparazione del guasto mediante disostruzione tramite canaljet a
cura e spese del Condominio assicurato, intervento di cui si allega fattura.
…).
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Per le ragioni indicate nessun valore probatorio può quindi attribuirsi alla asserita derivazione dell'allagamento dalla occlusione della colonna discendente di scarico in corrispondenza del pozzetto ubicato nel locale commerciale sito al piano terra dell'immobile assicurato ed adibito ad e ai conseguenti danni alle superfici di tutte Controparte_6
le pareti nonché danni al contenuto (v. pag. 3 allegato n. 8 citazione).
11.In conclusione l'appello deve essere rigettato e confermata integralmente l'impugnata sentenza.
12.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellato secondo i criteri contenuti nelle tabelle per la determinazione dei compensi (valore indeterminabile complessità bassa), per valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate e il correlativo impegno richiesto nella redazione degli atti difensivi, e con espunzione della voce istruttoria in quanto non espletata .
13. Sussistono i presupposti per la declaratoria della sussistenza dell' obbligo degli appellanti al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull' appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8101/2023 , Parte_2
ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna a rifondere al Parte_2 Controparte_1
le spese di lite del presente grado che liquida in euro
[...]
3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,
iva e cpa come per legge .;
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-dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio dell' 11/04/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino
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