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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
RR OL, OR
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12135/2015 depositato il 04/08/2015
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - Via Difensore_2115 Indirizzo_1 OL NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di OL 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PAGAMENTO n. 22455RU/2015 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame ricorrente impugnava l'avviso di pagamento in epigrafe a lui notificato dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di OL 2 in data 22.05.2015 con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 236.811,75 per il mancato pagamento di Accise non armonizzate.
Il ricorrente deduceva l'infondatezza della pretesa risultando la falsità delle sottoscrizioni a suo nome dei documenti posti a base dell'avviso di pagamento e chiedeva annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di OL 2
controdeducendo la infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 12.05.2023 veniva disposta la sospensione del giudizio avendo il ricorrente proposto azione per querela di falso innanzi al Tribunale di OL.
La causa veniva riassunta da parte ricorrente con deposito di memorie con le quali insisteva nelle proprie domande.
Depositava memorie parte resistente rappresentando di aver proceduto allo sgravio del ruolo relativo all'avviso di pagamento impugnato alla luce del disposto della sentenza emessa dal Tribunale di OL in data 21.12.2023 all'esito del giudizio di querela di falso tenendo indenne l'attività di esazione tributaria non ancora conclusa nei confronti degli altri obbligati in solido intimati fino ad integrale soddisfo e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi, in via preliminare la cessazione della materia del contendere.
Nella fattispecie si contestava al ricorrente la fittizietà di sedici operazione di bunkeraggio, effettuate dal 19/04/2010 al 05/06/2010 relative al rifornimento in sospensione di accisa e di IVA di gasolio su varie navi mai verificatisi, con la conseguente evasione di accise per euro 236.811,75.
L'avviso veniva notificato anche al ricorrente in qualità di responsabile in solido in quanto spedizioniere presunto dell'operazione.
In data 17 luglio 2015 il ricorrente denunziava i fatti di cui sopra alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di OL chiedendo l'accertamento della verità e la punizione del responsabile della frode e truffa ai suoi danni e, quindi, proponeva giudizio per Querela di Falso innanzi al Tribunale Civile di OL.
Tale giudizio si è concluso con Sentenza n.11819/2023 della VIII Sezione Civile del
Tribunale di OL, del 21/12/2023 che ha accertato la falsità delle sottoscrizioni dei documenti posti a base dell'Avviso di Pagamento.
Sulla scorta di tale decisione l'Ufficio ha proceduto allo sgravio del ruolo nei confronti del ricorrente da parte dell'ente impositore.
Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Si ritiene equo, non potendo l'Ufficio avere consapevolezza della falsità delle sottoscrizioni, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
RR OL, OR
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12135/2015 depositato il 04/08/2015
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - Via Difensore_2115 Indirizzo_1 OL NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di OL 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PAGAMENTO n. 22455RU/2015 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame ricorrente impugnava l'avviso di pagamento in epigrafe a lui notificato dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di OL 2 in data 22.05.2015 con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 236.811,75 per il mancato pagamento di Accise non armonizzate.
Il ricorrente deduceva l'infondatezza della pretesa risultando la falsità delle sottoscrizioni a suo nome dei documenti posti a base dell'avviso di pagamento e chiedeva annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di OL 2
controdeducendo la infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 12.05.2023 veniva disposta la sospensione del giudizio avendo il ricorrente proposto azione per querela di falso innanzi al Tribunale di OL.
La causa veniva riassunta da parte ricorrente con deposito di memorie con le quali insisteva nelle proprie domande.
Depositava memorie parte resistente rappresentando di aver proceduto allo sgravio del ruolo relativo all'avviso di pagamento impugnato alla luce del disposto della sentenza emessa dal Tribunale di OL in data 21.12.2023 all'esito del giudizio di querela di falso tenendo indenne l'attività di esazione tributaria non ancora conclusa nei confronti degli altri obbligati in solido intimati fino ad integrale soddisfo e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi, in via preliminare la cessazione della materia del contendere.
Nella fattispecie si contestava al ricorrente la fittizietà di sedici operazione di bunkeraggio, effettuate dal 19/04/2010 al 05/06/2010 relative al rifornimento in sospensione di accisa e di IVA di gasolio su varie navi mai verificatisi, con la conseguente evasione di accise per euro 236.811,75.
L'avviso veniva notificato anche al ricorrente in qualità di responsabile in solido in quanto spedizioniere presunto dell'operazione.
In data 17 luglio 2015 il ricorrente denunziava i fatti di cui sopra alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di OL chiedendo l'accertamento della verità e la punizione del responsabile della frode e truffa ai suoi danni e, quindi, proponeva giudizio per Querela di Falso innanzi al Tribunale Civile di OL.
Tale giudizio si è concluso con Sentenza n.11819/2023 della VIII Sezione Civile del
Tribunale di OL, del 21/12/2023 che ha accertato la falsità delle sottoscrizioni dei documenti posti a base dell'Avviso di Pagamento.
Sulla scorta di tale decisione l'Ufficio ha proceduto allo sgravio del ruolo nei confronti del ricorrente da parte dell'ente impositore.
Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Si ritiene equo, non potendo l'Ufficio avere consapevolezza della falsità delle sottoscrizioni, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese