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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 841 dell'anno 2018 del Ruolo Generale Affari civili contenziosi, promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
in proprio e quali eredi di , tutti rappresentati e difesi
[...] Persona_1 dall'avv. Claudio Ceriani appellanti
CONTRO
, , nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 eredi che hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità di Controparte_3 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Di Stefano, dall'Avv. Prof. Carmelo Restivo e dall'Avv. Prof. Filippo Alessandro Cimino
, , nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 procuratori generali di , rappresentati e difesi, congiuntamente e CP_4 disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Di Stefano, dall'Avv. Prof. Carmelo Restivo e dall'Avv. Prof. Filippo Alessandro Cimino
rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Bonavitacola e Parte_5
Giuseppe Viola appellati
1 OGGETTO: Mandato, intestazione fiduciaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per gli appellanti: « “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni più opportuna statuizione e declaratoria, sia di rito che di merito, così giudicare: 1) in riforma della sentenza n. 5846/2017 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 9 novembre 2017 2015 non notificata, accertare e dichiarare che tra i signori , , , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
da una parte e e dall'altra è intervenuto un patto fiduciario e un
[...] Controparte_5 Parte_5 correlato mandato di gestione finalizzato alla liquidazione del patrimonio delle società ER e Finanziaria Immobiliare, all'estinzione dei debiti delle stesse verso il ceto bancario e alla restituzione, all'esito dell'operazione di risanamento, delle quote di Finanziaria Immobiliare in favore degli stessi Persona_1
, , , e;
2) in riforma della predetta
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza, in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento di e Controparte_5 [...]
all'obbligo di restituzione delle quote di Finanziaria Immobiliare in favore degli stessi Parte_5 [...]
, , , e , e per l'effetto condannare gli Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di e al risarcimento del danno quantificato in €
Controparte_5 Parte_5 47.400.000,00 come da perizia in atti (doc. n. 59 fasc. primo grado attori) o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
3) in riforma della predetta sentenza, in via subordinata, accertare e dichiarare l'inadempimento di e all'obbligo di pagamento delle somme e ri-
Controparte_5 Parte_5 trasferimento degli immobili di cui alla promessa di pagamento/ricognizione di debito del 14.3.2012 e, per l'effetto, condannare gli eredi di e al risarcimento del danno
Controparte_5 Parte_5 quantificato in € 18.000.000,00 oltre all'equivalente monetario del valore degli immobili in Palermo e Salimi da quantificarsi in corso di causa, o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
4) in riforma della predetta sentenza, condannare gli eredi di e al
Controparte_5 Parte_5 pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore dei signori , Parte_1 Pt_2
, , ; 5) in via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova
[...] Parte_3 Parte_4 testimoniale e nell'ammissione di CTU. In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. »
Conclusioni per gli appellati n.q di eredi accettati con il Controparte_6 benefico dell'eredità di « Voglia l'ecc.ma Corte di Appello Ogni contraria istanza, Controparte_3 eccezione e difesa reietta, Rigettare l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di avverso la sentenza del Tribunale Parte_4 Persona_1 di Palermo - Sez. III Civile n. 5846/2017 pubblicata il 9.11.2017 e, per l'effetto, confermarla;
Condannare gli odierni appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di e Controparte_1 nella qualità di eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità di Controparte_2 CP_3
»
[...]
Conclusioni per l'appellata « Voglia l'ecc.ma Corte di Appello Ogni contraria istanza, eccezione CP_4 e difesa reietta, dare atto della rinuncia di all'eredità di e per l'effetto: CP_4 Controparte_3 Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Con vittoria di spese e compensi di CP_4 giudizio. »
Conclusioni per l'appellato « Voglia la Corte d'Appello respingere l'appello con il Parte_5 beneficio delle spese del grado. »
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 3 giugno 2014, , Persona_1 Parte_1 Pt_2
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale
[...] Parte_3 Parte_4 di Palermo, , Controparte_5 Parte_5 CP_7 Controparte_8
e A sostegno delle loro domande, esponevano quanto segue: Gli attori, CP_9 rispettivamente moglie e figli di , deceduto a Palermo nel 1986, avevano Persona_2 incontrato notevoli difficoltà nella gestione dell'ingente patrimonio ereditato. Questo patrimonio continuava a essere associato, agli occhi dei terzi, alla figura di , Persona_2 noto per presunti legami con la mafia e per le inchieste giudiziarie di cui fu protagonista in vita. Avevano vanamente cercato di affrontare la crisi finanziaria derivante dal discredito reputazionale legato al loro nome, che coinvolse anche le società facenti capo al patrimonio familiare. Avevano formalmente intestato beni e partecipazioni societarie a P_
e , affidando loro un mandato gestorio fiduciario per
[...] Parte_5 liquidare tali beni e fronteggiare le esposizioni debitorie. Si erano affidati anche ai professionisti e , ritenuti esperti nel settore bancario, per CP_7 Controparte_8 risanare le società del gruppo . Nel 2005, veniva elaborato un progetto di Parte_6 finanza straordinaria che coinvolgeva , la società ER S.r.l. (partecipata CP_7 CP_8 da e ) e Tuttavia, gli attori affermavano di non avere P_ Parte_5 CP_10 dato esecuzione al progetto, che avrebbe avvantaggiato e , riconosciuti come CP_7 CP_8 soci di dalla banca finanziatrice. Quest'ultima acquisì successivamente CP_10
immobili di pregio da ER. Con nota del 14 marzo 2012, e P_ Parte_5 avrebbero riconosciuto un debito nei confronti della famiglia . Con nota del 18 Parte_6 dicembre 2013, i ricorrenti avevano richiesto a e il rendiconto della P_ Parte_5 gestione. Gli attori deducevano di essere stati danneggiati dalle condotte di e P_
, ritenute inadempienti rispetto al patto fiduciario, nonché dalle azioni illecite di Parte_5
e , che avrebbero agito per favorire sé stessi e Chiedevano quindi CP_7 CP_8 CP_10
3 la condanna di e a fornire il rendiconto della gestione. Il P_ Parte_5 risarcimento di € 47.400.000,00 oltre interessi e rivalutazione legale, il valore di determinati immobili e i canoni locativi maturati. In via subordinata, chiedevano un risarcimento di € 18.000.000,00 e il trasferimento gratuito degli immobili in via Ariosto 12
(Palermo) e via Matteotti 58 (Salemi) o, in alternativa, l'equivalente monetario.
Si costituivano in giudizio e che eccepivano la nullità della CP_7 CP_8 CP_9 citazione e la prescrizione delle pretese risarcitorie, affermando l'avvenuta esecuzione del piano del 2005.
Si costituivano inoltre e che negavano l'esistenza del rapporto P_ Parte_5 fiduciario e contestavano le domande di rendiconto e risarcimento per mancanza di prove e di accertamento del rapporto fiduciario.
Con Sentenza n. 5846/2017 del 9 novembre 2017, il Tribunale di Palermo rigettava tutte le domande avanzate dagli attori, ritenendo non provata l'esistenza del patto fiduciario, infondata la domanda di rendiconto e risarcimento, e assente il rapporto di mandato. Gli attori venivano condannati al pagamento delle spese di lite.
Gli appellanti, indicati nell'epigrafe, impugnavano la sentenza contestando: L'erroneità nella valutazione delle prove e nella distribuzione dell'onere probatorio. Il rigetto ingiustificato delle domande subordinate. L'omessa pronuncia sulle obbligazioni derivanti dalla scrittura del 14 marzo 2012.
L'appello era rivolto solo contro e , con espressa rinuncia nei P_ Parte_5 confronti di e CP_7 CP_8 CP_10
Dopo vari rinvii e dopo il decesso di la causa interrotta era riassunta Controparte_3 nei confronti degli eredi, i quali si costituivano in giudizio.
, nel costituirsi in giudizio, rappresentava di avere rinunciato all'eredità e CP_4 chiedeva che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione. Gli appellanti, dal loro canto, rinunziavano alle domande proposte nei confronti della medesima.
4 La causa era stata posta in decisione il 12 aprile 2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna formulata in via principale dagli attori odierni appellanti, ritenendo erroneamente non provato il patto fiduciario e il correlato mandato di gestione. Gli appellanti sostengono che la sentenza è errata principalmente nella parte in cui ha posto a carico degli attori l'onere di provare il patto fiduciario e il mandato di gestione con e , rigettando le domande per P_ Parte_5 un presunto difetto di prova, senza tenere conto della scrittura del 14 marzo 2012, in palese violazione degli articoli 1988 e 2730 c.c. Secondo gli appellanti, questa nota non solo costituirebbe una promessa di pagamento, dalla quale deriverebbe un'inversione dell'onere probatorio (art. 1988 c.c.), ma rappresenterebbe anche una confessione stragiudiziale, costituente prova legale del patto fiduciario asseritamente intercorso tra la famiglia e Pt_1
P_
In primo luogo, va osservato che la richiesta di accertamento del patto fiduciario non introduce una nuova domanda in appello, ma piuttosto conferma e ripropone la causa petendi già proposta in primo grado.
Il motivo di appello è invece inammissibile con riferimento alla rimodulazione della domanda di risarcimento e restituzione, poiché nel primo grado di giudizio gli appellanti hanno chiesto il rendiconto e il risarcimento del danno derivante dalla mala gestione del patto fiduciario. In appello, invece, hanno domandato l'accertamento di un patto fiduciario e la condanna al risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di Finanziaria Immobiliare, che costituisce dunque una nuova domanda inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Passando all'esame nel merito del motivo di appello, si deve osservare che nella citata scrittura del 14 marzo 2012, e hanno riconosciuto l'obbligo di P_ Parte_5 corrispondere a una somma pari a 18 milioni di euro. È stato inoltre Persona_1
5 confermato che il trasferimento di due immobili, situati a Palermo e Salemi, sarebbe stato oggetto di accordi separati.
Le affermazioni contenute nel succitato documento non rappresentano una promessa di pagamento, ma piuttosto un riconoscimento formale del debito come si evince dalle espressioni usate nel documento come “dare atto” e “confermare” che evidenziano una volontà di ricognizione, cioè il riconoscimento di un obbligo già esistente.
Secondo l'articolo 1988 del Codice civile, le dichiarazioni di riconoscimento possono determinare l'inversione dell'onere della prova, ma solo per le obbligazioni esplicitamente riconosciute. In questo caso, l'inversione si applica esclusivamente alla somma di 18 milioni di euro (sospensivamente condizionata). Non è possibile invece estendere questa inversione dell'onere della prova ad altri aspetti, come la presunta esistenza di un contratto fiduciario o di un mandato di gestione, che non sono stati riconosciuti nel documento.
Inoltre, la nota specifica che 17 milioni di euro derivano dalla vendita dell'azienda agricola
Torrevecchia e che questi fondi erano stati utilizzati per finanziare CP_9 nell'acquisizione di crediti vantati nei confronti di Finanziaria Immobiliare S.r.l. Per quanto riguarda il restante milione di euro, la nota è meno chiara, limitandosi a descriverlo come un
“apporto” da parte di e . P_ Parte_5
La somma di 18 milioni di euro sarebbe stata corrisposta a quando Per_1 CP_9 avesse rimborsato ER S.r.l. Questo aspetto è documentato in una scrittura privata del 16 maggio 2005, nella quale si fa riferimento anche al trasferimento dei due immobili.
Il documento riconosce quindi esclusivamente che la famiglia aveva finanziato Pt_1 per consentire l'acquisto di crediti bancari nei confronti di Finanziaria CP_9
Immobiliare S.r.l. e che questi fondi dovevano essere restituiti alla famiglia . Non vi è Pt_1 invece alcun accenno a una presunta intestazione fiduciaria o a un mandato di gestione.
In sintesi, il documento contiene un riconoscimento di debito limitato alla somma di 18 milioni di euro e al trasferimento di due immobili. Non vengono riconosciuti altri eventuali
6 rapporti contrattuali, come fiduciari o di gestione. Inoltre, la nota ha un valore confessorio limitato, circoscritto agli accordi finanziari esplicitamente descritti. La dichiarazione unilaterale in questione non è ricognitiva di una intestazione fiduciaria e promissiva di ritrasferimento al fiduciante.
Pertanto, il Tribunale non ha errato nella parte in cui, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che gravasse sugli attori l'onere di provare l'esistenza del patto fiduciario.
Gli appellanti, sempre nell'ambito del primo motivo di appello, lamentano che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere che il patto fiduciario e il correlato mandato di gestione dovessero essere necessariamente provati per iscritto e nell'avere quindi dichiarato inammissibili le prove testimoniali e per presunzioni.
Anche questo motivo è infondato.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6459/2020 resa a Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.”
Di conseguenza, il negozio fiduciario, non richiedendo la forma scritta, “non soggiace ai limiti probatori di cui agli artt. 2721 e 2722 né a quelli di cui all'art. 2725 c.c.” (cfr.
Cassazione civile 28 settembre 1994 n. 7899 e Cassazione civile 20 febbraio 2013 n.
4184), il che significa che “la prova di tale negozio può quindi essere data anche per testimoni e per presunzioni.”
Invero, “non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 e 2722 c.c., poiché il “pactum fiduciae” non amplia né modifica il contenuto di un altro negozio – operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo ad adempiere a cura del fiduciario – né si applicano le
7 disposizioni dell'art. 2725 c.c., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta” (cfr. Cassazione civile 28 settembre 1994 n. 7899).
Considerando quanto sopra, trattandosi di un problema di prova (non di validità) del patto fiduciario eventualmente concluso tra le parti, è possibile esaminare nel merito il relativo motivo d'appello.
Nel caso di specie, la prova della sussistenza del predetto patto fiduciario, dedotto peraltro in maniera generica quanto ad oggetto e durata, non è stata fornita.
Per quanto attiene alle presunzioni, la Corte ritiene che quelle offerte non siano gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.); infatti, attraverso tali presunzioni, quali fatti noti, non
è possibile risalire al fatto ignoto, cioè all'effettiva conclusione del patto fiduciario.
La circostanza che in un atto del 1998 ci sia indicazione di una intestazione fiduciaria di quote di una sas non è sufficiente per provare un accordo molto più ampio e complesso come quello prospettato dagli appellanti, per cui i convenuti e P_ Parte_5 sarebbero stati destinatari del trasferimento fiduciario di beni già di e Persona_2
avrebbero ricevuto mandato prima speciale e poi dal 2005 generale di gestirli in modo dinamico al fine di liquidare il patrimonio, definire la grave esposizione debitoria col ceto finanziario e bancario e chiudere i rapporti con le banche.
La circostanza che siano state rilasciate diverse procure speciali a per P_ rappresentare gli attori in specifici atti negoziali, in ragione della natura specifica di tali atti, contraddice l'esistenza di un patto fiduciario e comunque non incide sulla prova della sua esistenza.
Non risulta inoltre che il preteso patto fiduciario avesse come finalità la sistemazione dei rapporti con il ceto creditorio.
La scrittura del 14 marzo 2012 non costituisce prova dell'esistenza e del contenuto del patto fiduciario ipotizzato dagli appellanti;
non è nemmeno fonte di obbligazione a carico di
8 se non altro a motivo della condizione sospensiva cui è subordinata P_
l'obbligazione oggetto di asserito riconoscimento.
La scrittura privata del 16 maggio 2005, che sancisce un accordo riguardante una complessa operazione finanziaria, non presuppone che a monte vi fosse l'intestazione fiduciaria a di quote societarie e il conferimento a questi di un mandato gestorio. P_
In merito alla prova per testi, anche se si volesse affermarne l'ammissibilità in contrasto con quanto deciso dal primo giudice, la prova della esistenza del patto fiduciario, nel caso di specie, non sarebbe comunque raggiunta.
La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti concreti specifici, determinati nel loro contesto spazio-temporale, utili a contestualizzare le modalità di conclusione del negozio fiduciario, il contesto in cui è avvenuto, le parti presenti e il contenuto specifico delle clausole convenute tra le parti.
La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. ex multis, Cass. civ. n.
1808/2015), non essendo possibile demandare al teste di provare l'esistenza di un negozio fiduciario mediante una generica dichiarazione che lo inviti semplicemente a confermare l'esistenza di un patto fiduciario in quanto tale, senza offrire alcun elemento utile a ricostruire la vicenda storica che avrebbe dato origine al patto stesso.
Nel caso in esame, l'onere probatorio gravante sugli attori odierni appellanti non è stato assolto. I capitoli di prova offerti dalla parte attrice per provare l'esistenza del negozio fiduciario non potevano essere ammessi, poiché formulati in modo assai generico, non avendo descritto il fatto nemmeno nei suoi elementi essenziali utili a contestualizzarlo dal punto di vista spazio-temporale. Infatti, i capitoli di prova presentano una formulazione generica e sono irrilevanti ai fini del contendere;
come già accennato nella valutazione della prova per presunzioni, la circostanza che si occupasse della gestione delle società P_
9 della famiglia , fosse amministratore di alcune delle società, le banche negassero Persona_3 il rientro dall'esposizione debitoria, e fosse l'interlocutore della famiglia per P_ quanto riguarda le vicende relative a , Finanziaria Immobiliare e ER, non CP_11 CP_10 dimostrano l'esistenza del patto fiduciario.
Gli altri articolati di prova sono alquanto generici e inconducenti al fine di dimostrare l'esistenza del patto fiduciario e il suo contenuto.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata formulata una specifica domanda in relazione alle obbligazioni derivanti dalla nota del 14 marzo 2012.
Inoltre, sostengono che, anche ammettendo che tale domanda fosse stata formulata, il
Tribunale ha errato nel ritenere che gli attori difettassero della relativa legittimazione attiva.
Questo motivo di appello è inammissibile.
Nel primo grado di giudizio, gli appellanti avevano chiesto con una domanda subordinata
(rispetto a quella di rendimento del conto) la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito, pari all'importo di € 18.000.000,00, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di rendiconto.
Nel presente grado di giudizio, tale domanda di condanna al pagamento della somma di €
18.000.000,00 viene formulata sulla base della sola scrittura del 14 marzo 2012, che, secondo gli appellanti, costituirebbe una promessa di pagamento o una ricognizione di debito.
Tuttavia, ciò costituisce una domanda nuova ex art. 345 c.p.c.
In ogni caso, va osservato che la scrittura del 14 marzo 2012 prevedeva che la somma di €
18.000.000 sarebbe stata corrisposta “quando a ER Srl sarà rimborsata da CP_9 la suddetta somma”, e quindi prevedeva una condizione sospensiva di cui non vi è prova dell'avveramento.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
10 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 2022, in favore di e Controparte_1 in euro 14.500,00 e in favore di Controparte_2 Parte_5 nell'importo di € 13.400,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Si compensano invece le spese tra gli appellanti e la quale costituendosi ha CP_4 rappresentato di avere rinunziato all'eredità di P_
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1. Rigetta l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
in proprio e quali eredi di avverso la Sentenza n.
[...] Persona_1
5846/2017 del 9.11.2017 resa dal Tribunale di Palermo e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali, in favore di CP_1
e nella qualità di eredi che hanno accettato con
[...] Controparte_2
beneficio di inventario l'eredità di che liquida in € 14.500,00 Controparte_3 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_5 che liquida in € 13.400,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella
[...] misura di legge;
4. Compensa le spese tra gli appellanti e . CP_4
5. dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti
11 processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 12/12/2024
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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