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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 252/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – contratto di trasporto - risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno De Nicola, Parte_1 come da procura in atti;
APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Castioni e Controparte_1
RI VI AC, come da procura in atti APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1110/2019 resa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, dott. , in data 30.12.2019, depositata in Controparte_2 cancelleria il 08.01.2020, nel giudizio iscritto al n. 946/2019 di Ruolo Generale, non notificata. Esponeva che aveva in primo grado convenuto la quale passeggera del volo n. FR6470, Marseille/Napoli del CP_1 CP_1
27.09.2019, con partenza programmata alle ore 14:00 ed arrivo il medesimo giorno alle ore 15:35, al fine di ottenere il risarcimento ovvero l'indennizzo per il prolungato ritardo del suindicato volo aereo. A fondamento della domanda deduceva che il predetto trasporto, per ragioni ignorate, giungeva alla destinazione finale con oltre tre ore di ritardo ovvero solo dopo le ore 19.00 Precisava, inoltre, che il personale della , non le Controparte_1 forniva assistenza ed informazione, ed in vero benchè venisse più volte invitato, non le garantiva, a titolo gratuito, la possibilità di pernottare in una struttura alberghiera, la consumazione di pasti e bevande e la possibilità di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, al fine di attenuare il grave pregiudizio già cagionato A sostegno della propria domanda depositava la copia della prenotazione e la carta d'imbarco. Instaurato il contraddittorio, la compagnia aerea benché regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e quindi il decidente, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della documentazione prodotta, la tratteneva in decisione e rigettava la domanda. Ciò premesso deduceva a motivi di appello la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 942 del codice della navigazione e degli artt. 1681, 1218 c.c. e artt. 3 e ss del Regolamento comunitario 11 febbraio 2004 n. 261, atteso che il GdP aveva ritenuto non provato il denunziato ritardo del volo e che lo stesso fosse più di tre ore, laddove essa attrice aveva provato l'acquisto del biglietto ed allegato il ritardo, spettando poi alla compagnia aerea di provare l'esatto adempimento. Per tali motivi chiedeva la totale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare la al pagamento in CP_1 suo favore della complessiva somma di euro 400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 27.09.2019. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle forfettarie, e competenze professionali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario. Si costituiva tempestivamente in giudizio l'appellata la quale CP_1 premetteva che la aveva prenotato sul sito di un Parte_1 CP_1 biglietto aereo relativo alla tratta Marsiglia (MRS) – Napoli (NAP), con partenza prevista il giorno 27.09.2019 (volo FR 6470). Il sistema informatico di attribuiva al contratto di trasporto concluso da parte attrice il CP_1 codice di prenotazione n. HUSSRY. Stipulando con l'appellata il summenzionato contratto di trasporto, parte attrice si vincolava, quindi, al rispetto delle Condizioni Generali di Trasporto adottate dalla compagnia aerea. Il volo FR 6470 era previsto in partenza dall'aeroporto di Marsiglia per il giorno 27 settembre 2019 alle ore 14.00 con arrivo stimato a Napoli alle ore 15.35, ma la compagnia, per cause alla stessa non imputabili, si vedeva costretta a ritardare il volo su cui viaggiava l'appellante. Rilevata pertanto l'impossibilità di procedere al regolare servizio, essa appellata informava tempestivamente la del suddetto ritardo e della possibilità, in caso di Pt_1 rinuncia al volo ritardato, di ottenere alternativamente il rimborso del biglietto non usufruito o la riprotezione gratuita su un altro volo. A fronte di tali opzioni, la passeggera decideva di attendere il volo de quo, sul quale si imbarcava. Infatti, non appena possibile, il volo FR 6470 partiva alla volta di Napoli e ivi atterrava con un ritardo di appena 2 ore e 33 minuti, come risulta dall'estratto del sito flightstats.com - il quale raccoglie informazioni da un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 gran numero di fonti (governi, compagnie aeree, aeroporti, sistemi di prenotazione e altri) ed è in grado di fornire un prospetto storico in merito allo stato di qualsiasi volo in qualsiasi data - e dall'estratto dal sito flightbuddy.cpm, dal quale si evince lo storico del volo. La suddetta schermata registrava un ritardo del volo in questione di 2 ore e 33 minuti, indicando che l'aereo arrivò a destinazione alle ore 17:27. Al fine di ridurre il disagio subito dai passeggeri, la compagnia si attivava per fornire a quest'ultimi tutta l'assistenza necessaria ai sensi del Regolamento CE n. 261/04, distribuendo l'avviso di cui all'art. 14 comma 1 del Reg. CE n. 261/2004 e l'informativa ai sensi dell'art. 14 comma 2. Inoltre, in ottemperanza agli obblighi previsti all'art. 9 del Reg. CE n. 261/04, la compagnia provvedeva a distribuire a favore dei passeggeri dei refreshment voucher per l'acquisto di pasti e bevande presso i bar dell'aeroporto. Senza ricevere alcuna richiesta di risarcimento in via stragiudiziale, in data 04.10.2019 riceveva la notifica dell'atto di citazione, con il quale CP_1 parte attrice chiedeva la condanna di al pagamento di tutti i danni CP_1 subiti, patrimoniali e non, quantificati in euro 1.000,00. A seguito delle notificazione dell'atto di citazione, la causa veniva iscritta a ruolo per ben due volte, sia nei confronti della compagnia e sia contro essa CP_3 CP_1
Nello specifico, la difesa della procedeva ad una erronea e duplice Pt_1 iscrizione della causa, dando così origine a due distinti procedimenti e rispettivamente alle cause contrassegnate dal n. 946/2019 R.G. avverso la società e n. 1094/2019 R.G. contro la compagnia Nel corso CP_3 CP_1 del procedimento n. 946/2019 R.G., alla prima udienza del 26.11.2019 il Giudice ometteva di verificare la regolare costituzione del contraddittorio e rinviava all'udienza del 17.12.2019 per gli incombenti previsti dall'art. 320 c.p.c. e in data 30.12.2019 pronunciava nei confronti di la sentenza n. CP_1
1110/2019, con cui il GdP, nella contumacia di parte convenuta, rigettava le domande attoree e nulla disponeva per le spese di lite. Medio tempore, si costitutiva nel giudizio n. 1094/2019 R.G., correttamente iscritto, CP_1 eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore della in Irlanda e Controparte_4 chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Alla prima udienza di comparizione del 07.01.2020, la causa veniva rinviata, su richiesta di parte attrice, all'udienza del 04.02.2020 per gli incombenti previsti dall'art. 320 c.p.c. e successivamente, all'esito del giudizio n. 946/2019 R.G., in data 09.01.2020 la promuoveva Pt_1 impugnazione avverso la sentenza summenzionata, convenendo nel presente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 giudizio la compagnia la quale apprendeva per la prima volta il CP_1 contenuto del provvedimento adottato dal Giudice di Pace di Mercato San Severino. Ciò premesso la deduceva che la sentenza di primo grado CP_1 era nulla per violazione del contraddittorio, anche perché ai sensi dell'art. 156 c.p.c. la nota di iscrizione non aveva raggiunto il suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la lite instauratasi regolarmente fra le parti con l'atto di citazione, sicché non ne ricorrono i presupposti quando la nota, ancorché incompleta o erronea in qualcuno dei suoi elementi, sia comunque tale da individuare con sicurezza il rapporto processuale su cui è invocata la pronuncia del giudizio adito (Cass. Civ. n. 4163/2015). L'appellata rilevava che l'unico rapporto processuale venutosi a creare nel caso di specie è quello tra la Sig.ra e la Pt_1 compagnia nei confronti delle quali il Giudice avrebbe dovuto CP_3 pronunciarsi ed emettere la propria decisione. Malgrado quindi l'esito vittorioso della sentenza ivi impugnata, l'appellata – appellante in via incidentale, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore di dichiarare la nullità del provvedimento e del giudizio di prime cure, dovendosi ritenere come valido e regolare esclusivamente il procedimento contrassegnato dal n. 1094/2019 R.G., tuttora pendente tra le parti avanti al Giudice di Pace di Mercato San Severino. Con l'appello incidentale, chiedeva inoltre di riformare la sentenza di primo grado anche per difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto non è una Compagnia aerea extraeuropea CP_1 ed oggetto della domanda sono le richieste di cui al Reg. CE n. 261/2004 (e non danni ai bagagli non previsti dal Reg. CE n. 261/2004). Il GdP aveva, dunque, applicato erroneamente la Convenzione di Montreal, quando avrebbe dovuto applicare il Reg. CE n. 1215/2012 (in particolare l'art. 25) che avrebbe determinato la carenza di giurisdizione del giudice italiano in luogo di quello irlandese a fronte dell'accettazione da parte della Sig.ra Pt_1
dell'art.
2.4 delle condizioni generali di trasporto che prevedono:
[...]
“… le questioni relative alle richieste formulate ai sensi del Regolamento 261/04 per le quali non vi siate attenuti alla procedura di cui ai numeri da 15.2.1 a 15.2.7 dei Termini e Condizioni di Trasporto, nonché le questioni che non attengano al diritto dei consumatori, saranno di competenza esclusiva dei tribunali irlandesi”. Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti ai sensi dell'art.190 comma 2 c.p.c.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c., in quanto emessa in violazione del contraddittorio, per erronea iscrizione a ruolo della causa. Invero il GdP erroneamente dichiarò la contumacia della CP_1 laddove questa non su posta in grado di costituirsi nel giudizio iscritto a ruolo erroneamente nei confronti di altra compagnia aerea (la . CP_3
La nullità comporta la rimessione della causa al primo giudice. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza tra appellante principale e appellata – appellante in via incidentale e sono liquidate nella tariffa media, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, con riferimento al valore della causa fino ad euro 1.100,00 per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello incidentale e dichiara la nullità dell'impugnata sentenza e rimette la causa al Giudice di Pace di Mercato San Severino in diversa composizione
2) Condanna l'appellante principale al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che liquida in euro 331,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge
3) Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale il pagamento di un altro importo pari al contributo unificato dovuto. Così deciso in data 17.12.2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno De Nicola, Parte_1 come da procura in atti;
APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Castioni e Controparte_1
RI VI AC, come da procura in atti APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1110/2019 resa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, dott. , in data 30.12.2019, depositata in Controparte_2 cancelleria il 08.01.2020, nel giudizio iscritto al n. 946/2019 di Ruolo Generale, non notificata. Esponeva che aveva in primo grado convenuto la quale passeggera del volo n. FR6470, Marseille/Napoli del CP_1 CP_1
27.09.2019, con partenza programmata alle ore 14:00 ed arrivo il medesimo giorno alle ore 15:35, al fine di ottenere il risarcimento ovvero l'indennizzo per il prolungato ritardo del suindicato volo aereo. A fondamento della domanda deduceva che il predetto trasporto, per ragioni ignorate, giungeva alla destinazione finale con oltre tre ore di ritardo ovvero solo dopo le ore 19.00 Precisava, inoltre, che il personale della , non le Controparte_1 forniva assistenza ed informazione, ed in vero benchè venisse più volte invitato, non le garantiva, a titolo gratuito, la possibilità di pernottare in una struttura alberghiera, la consumazione di pasti e bevande e la possibilità di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, al fine di attenuare il grave pregiudizio già cagionato A sostegno della propria domanda depositava la copia della prenotazione e la carta d'imbarco. Instaurato il contraddittorio, la compagnia aerea benché regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e quindi il decidente, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della documentazione prodotta, la tratteneva in decisione e rigettava la domanda. Ciò premesso deduceva a motivi di appello la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 942 del codice della navigazione e degli artt. 1681, 1218 c.c. e artt. 3 e ss del Regolamento comunitario 11 febbraio 2004 n. 261, atteso che il GdP aveva ritenuto non provato il denunziato ritardo del volo e che lo stesso fosse più di tre ore, laddove essa attrice aveva provato l'acquisto del biglietto ed allegato il ritardo, spettando poi alla compagnia aerea di provare l'esatto adempimento. Per tali motivi chiedeva la totale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare la al pagamento in CP_1 suo favore della complessiva somma di euro 400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 27.09.2019. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle forfettarie, e competenze professionali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario. Si costituiva tempestivamente in giudizio l'appellata la quale CP_1 premetteva che la aveva prenotato sul sito di un Parte_1 CP_1 biglietto aereo relativo alla tratta Marsiglia (MRS) – Napoli (NAP), con partenza prevista il giorno 27.09.2019 (volo FR 6470). Il sistema informatico di attribuiva al contratto di trasporto concluso da parte attrice il CP_1 codice di prenotazione n. HUSSRY. Stipulando con l'appellata il summenzionato contratto di trasporto, parte attrice si vincolava, quindi, al rispetto delle Condizioni Generali di Trasporto adottate dalla compagnia aerea. Il volo FR 6470 era previsto in partenza dall'aeroporto di Marsiglia per il giorno 27 settembre 2019 alle ore 14.00 con arrivo stimato a Napoli alle ore 15.35, ma la compagnia, per cause alla stessa non imputabili, si vedeva costretta a ritardare il volo su cui viaggiava l'appellante. Rilevata pertanto l'impossibilità di procedere al regolare servizio, essa appellata informava tempestivamente la del suddetto ritardo e della possibilità, in caso di Pt_1 rinuncia al volo ritardato, di ottenere alternativamente il rimborso del biglietto non usufruito o la riprotezione gratuita su un altro volo. A fronte di tali opzioni, la passeggera decideva di attendere il volo de quo, sul quale si imbarcava. Infatti, non appena possibile, il volo FR 6470 partiva alla volta di Napoli e ivi atterrava con un ritardo di appena 2 ore e 33 minuti, come risulta dall'estratto del sito flightstats.com - il quale raccoglie informazioni da un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 gran numero di fonti (governi, compagnie aeree, aeroporti, sistemi di prenotazione e altri) ed è in grado di fornire un prospetto storico in merito allo stato di qualsiasi volo in qualsiasi data - e dall'estratto dal sito flightbuddy.cpm, dal quale si evince lo storico del volo. La suddetta schermata registrava un ritardo del volo in questione di 2 ore e 33 minuti, indicando che l'aereo arrivò a destinazione alle ore 17:27. Al fine di ridurre il disagio subito dai passeggeri, la compagnia si attivava per fornire a quest'ultimi tutta l'assistenza necessaria ai sensi del Regolamento CE n. 261/04, distribuendo l'avviso di cui all'art. 14 comma 1 del Reg. CE n. 261/2004 e l'informativa ai sensi dell'art. 14 comma 2. Inoltre, in ottemperanza agli obblighi previsti all'art. 9 del Reg. CE n. 261/04, la compagnia provvedeva a distribuire a favore dei passeggeri dei refreshment voucher per l'acquisto di pasti e bevande presso i bar dell'aeroporto. Senza ricevere alcuna richiesta di risarcimento in via stragiudiziale, in data 04.10.2019 riceveva la notifica dell'atto di citazione, con il quale CP_1 parte attrice chiedeva la condanna di al pagamento di tutti i danni CP_1 subiti, patrimoniali e non, quantificati in euro 1.000,00. A seguito delle notificazione dell'atto di citazione, la causa veniva iscritta a ruolo per ben due volte, sia nei confronti della compagnia e sia contro essa CP_3 CP_1
Nello specifico, la difesa della procedeva ad una erronea e duplice Pt_1 iscrizione della causa, dando così origine a due distinti procedimenti e rispettivamente alle cause contrassegnate dal n. 946/2019 R.G. avverso la società e n. 1094/2019 R.G. contro la compagnia Nel corso CP_3 CP_1 del procedimento n. 946/2019 R.G., alla prima udienza del 26.11.2019 il Giudice ometteva di verificare la regolare costituzione del contraddittorio e rinviava all'udienza del 17.12.2019 per gli incombenti previsti dall'art. 320 c.p.c. e in data 30.12.2019 pronunciava nei confronti di la sentenza n. CP_1
1110/2019, con cui il GdP, nella contumacia di parte convenuta, rigettava le domande attoree e nulla disponeva per le spese di lite. Medio tempore, si costitutiva nel giudizio n. 1094/2019 R.G., correttamente iscritto, CP_1 eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore della in Irlanda e Controparte_4 chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Alla prima udienza di comparizione del 07.01.2020, la causa veniva rinviata, su richiesta di parte attrice, all'udienza del 04.02.2020 per gli incombenti previsti dall'art. 320 c.p.c. e successivamente, all'esito del giudizio n. 946/2019 R.G., in data 09.01.2020 la promuoveva Pt_1 impugnazione avverso la sentenza summenzionata, convenendo nel presente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 giudizio la compagnia la quale apprendeva per la prima volta il CP_1 contenuto del provvedimento adottato dal Giudice di Pace di Mercato San Severino. Ciò premesso la deduceva che la sentenza di primo grado CP_1 era nulla per violazione del contraddittorio, anche perché ai sensi dell'art. 156 c.p.c. la nota di iscrizione non aveva raggiunto il suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la lite instauratasi regolarmente fra le parti con l'atto di citazione, sicché non ne ricorrono i presupposti quando la nota, ancorché incompleta o erronea in qualcuno dei suoi elementi, sia comunque tale da individuare con sicurezza il rapporto processuale su cui è invocata la pronuncia del giudizio adito (Cass. Civ. n. 4163/2015). L'appellata rilevava che l'unico rapporto processuale venutosi a creare nel caso di specie è quello tra la Sig.ra e la Pt_1 compagnia nei confronti delle quali il Giudice avrebbe dovuto CP_3 pronunciarsi ed emettere la propria decisione. Malgrado quindi l'esito vittorioso della sentenza ivi impugnata, l'appellata – appellante in via incidentale, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore di dichiarare la nullità del provvedimento e del giudizio di prime cure, dovendosi ritenere come valido e regolare esclusivamente il procedimento contrassegnato dal n. 1094/2019 R.G., tuttora pendente tra le parti avanti al Giudice di Pace di Mercato San Severino. Con l'appello incidentale, chiedeva inoltre di riformare la sentenza di primo grado anche per difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto non è una Compagnia aerea extraeuropea CP_1 ed oggetto della domanda sono le richieste di cui al Reg. CE n. 261/2004 (e non danni ai bagagli non previsti dal Reg. CE n. 261/2004). Il GdP aveva, dunque, applicato erroneamente la Convenzione di Montreal, quando avrebbe dovuto applicare il Reg. CE n. 1215/2012 (in particolare l'art. 25) che avrebbe determinato la carenza di giurisdizione del giudice italiano in luogo di quello irlandese a fronte dell'accettazione da parte della Sig.ra Pt_1
dell'art.
2.4 delle condizioni generali di trasporto che prevedono:
[...]
“… le questioni relative alle richieste formulate ai sensi del Regolamento 261/04 per le quali non vi siate attenuti alla procedura di cui ai numeri da 15.2.1 a 15.2.7 dei Termini e Condizioni di Trasporto, nonché le questioni che non attengano al diritto dei consumatori, saranno di competenza esclusiva dei tribunali irlandesi”. Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti ai sensi dell'art.190 comma 2 c.p.c.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c., in quanto emessa in violazione del contraddittorio, per erronea iscrizione a ruolo della causa. Invero il GdP erroneamente dichiarò la contumacia della CP_1 laddove questa non su posta in grado di costituirsi nel giudizio iscritto a ruolo erroneamente nei confronti di altra compagnia aerea (la . CP_3
La nullità comporta la rimessione della causa al primo giudice. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza tra appellante principale e appellata – appellante in via incidentale e sono liquidate nella tariffa media, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, con riferimento al valore della causa fino ad euro 1.100,00 per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello incidentale e dichiara la nullità dell'impugnata sentenza e rimette la causa al Giudice di Pace di Mercato San Severino in diversa composizione
2) Condanna l'appellante principale al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che liquida in euro 331,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge
3) Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale il pagamento di un altro importo pari al contributo unificato dovuto. Così deciso in data 17.12.2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5