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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/09/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4383/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4383/2020 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 24 settembre 2025 E' presente l'avv. Giuseppina Losco nell'interesse dell'attore, la quale si riporta all'atto di citazione e a tutte le proprie difese chiedendo l'accoglimento della domanda. In particolare si riporta alla Ctu depositata e chiede l'integrale accoglimento. Chiede dichiararsi la contumacia della parte convenuta, ritualmente citata. Chiede condannarsi la convenuta al pagamento di onorari, spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore. Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 24 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4383/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Titoli di credito“ e vertente TRA nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1 Montefalcione (AV) alla via Cardinale dell'Olio n. 53, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Losco, C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2 Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 39, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
- ATTORE – E
(c.f. ), in persona del legale rappr.te p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
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- CONVENUTO contumace -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi a Parte_1 questo Tribunale il chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1 somma di € 84.474,50, a titolo di contributo determinato ai sensi della legge n. 219/1981. L'attore premetteva in fatto, in sintesi: di essere proprietario di immobile sito in Montefalcione (AV), alla via Cardinale dell'Olio n. 53, contraddistinto al foglio di catasto n. 11, con particella 282, sub 15 e 611 e sub 7,8 e 9; che tale immobile si trovava all'interno di un fabbricato condominiale (Via Cardinale dell'Olio ai numeri 49, 51 e 53), oggetto di lavori di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria ai sensi della legge n. 219/1981; che il progetto di riparazione veniva redatto dal geom. , (pratica n. 1569 CP_2 CP_ del 30.06.1988), con ditta committente , ed , e, Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 poi, approvato dalla commissione preposta con verbale n. 373 del 20.03.1990; che il contributo inizialmente riconosciuto era pari alla somma di lire 257.730.958; i lavori di risanamento cominciavano in data 06.11.2013 sulla base del permesso a costruire n. 813, prot. N. 944 del 14.05.2013 e di successiva autorizzazione sismica n. 72540 del 30.10.2013; essi venivano ultimati in data 16.03.2013, con regolare verbale di visita e rilascio del certificato di collaudo;
i costi dei lavori venivano interamente sopportati dalle ditte committenti;
in data 27.10.2016 il progetto di riparazione veniva sottoposto a riesame da parte della commissione istituita ai sensi della n. 219/1981, la quale rideterminava il contributo nella minore somma di € 190.828,05, di cui: € 84.474,50 in favore di (committente erede di Parte_1 Persona_1 ; € 104.353,55 in favore di , e (committenti
[...] Persona_2 Pt_1 CP_5 Per_3 eredi di e ); in data 22.03.2009 esso attore succedeva mortis causa Controparte_3 CP_6 alla madre subentrando anche nei diritti inerenti al contributo;
in data Persona_1 25.06.2016 esso attore acquistava da , e i diritti di proprietà Persona_4 CP_5 Pt_1 del fabbricato, identificato al foglio di catasto n. 11, con particella 611 sub 7 e 9 (atto di compravendita per NO;
in data 02.11.2016 il Comune di Montefalcione Per_5 comunicava la nuova determinazione del buono contributo pari alla somma di € 84.474,50; di tale contributo egli, così come già la defunta madre, era beneficiario per la ricostruzione “prima casa”, dalla data del riconoscimento, il buono contributo non veniva erogato, né egli era a conoscenza della sua posizione in graduatoria;
senza esito rimanevano i solleciti e le richieste inviate al Comune di Montefalcione del 23.11.2017; 13.04.2018; 12.05.2018;10.09.2019; 06.08.2019. Parte attrice esponeva in diritto: che spettava al Giudice Ordinario la cognizione delle vertenze in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è vincolata, rigorosamente, dai criteri predisposti dalla Legge a tutela dei soggetti privati danneggiati dagli eventi sismici nelle controversie da costoro promosse per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal D.Lgs. 18.03.1981 n. 75, convertito in legge 14.05.1981 n. 219 e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi
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sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981; di possedere tutti i requisiti, idonei e sufficienti, previsti dalla legge per fare richiesta del contributo e di aver ottenuto i contributi utili per l'assegnazione della somma oggetto del contributo così come determinato dal Comune di Montefalcione;
di avere avuto, quale erede della madre , già beneficiaria prima Persona_1 casa, la concessione del buono contributo con la priorità della “prima casa”, che il Comune di Montefalcione aveva concesso il beneficio a seguito di un iter istruttorio complicato, rilasciando autorizzazione a costruire e destinando una somma a copertura dei lavori, di essere pertanto pienamente legittimato a ricevere il beneficio del buono contributo e a conoscere la propria posizione in graduatoria. L'attore concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Avellino: a) Accertare i fatti, riconoscere il diritto di a vedersi corrispondere il contributo per la Parte_1 ricostruzione della sua prima casa ai sensi della L. 219/81 e succ. modif. ed integrazioni b) e per lo effetto condannare il al pagamento di euro 84.474,50, giusta somma Controparte_1 determinata dal stesso;
c) condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed CP_1 onorari del presente giudizio, con attribuzione.”. La parte convenuta, pur ritualmente citato, non si costituiva Controparte_1 in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 27.10.2021. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di C.t.u. e, assegnata la scrivente, veniva rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza di discussione orale, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto, va confermata la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario. Al riguardo è sufficiente rammentare che il buono contributo rientra nel novero delle erogazioni pubbliche da erogare in base a criteri predisposti dalla legge a tutela della posizione dei singoli danneggiati che hanno consistenza di diritti soggettivi tutelabili innanzi al giudice ordinario (vedi Cass. SS.UU. 3103/95; Sez. U, Ordinanza n. 2369 del 18/02/2002 “La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998 e della legge n. 205 del 2000.”; Sez. U, Ordinanza n. 15439 del 04/11/2002
“La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione del contributo contemplato dal D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta - vertendosi in tema di erogazione in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi - alla cognizione del giudice ordinario, senza che rilevi in senso contrario la censura alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine all'erogazione dei finanziamenti, ne' essendo, d'altra parte, configurabile un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, trattandosi appunto di controversia che, in quanto concernente la corresponsione del contributo e non l'intervento edilizio, è estranea all'uso e all'assetto del territorio.”; Sez. U, Ordinanza n. 6486 del 01/04/2004 (Rv. 571748 - 01) “Nella materia dei pubblici servizi, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), non è compresa l'erogazione ai privati dei contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n.
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219, e successive modificazioni, per la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici, la quale non è riconducibile alle attività di protezione civile. Ne consegue che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione di tale contributo spetta alla cognizione del giudice ordinario, perché si verte in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri all'uopo predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritto soggettivo, senza che su di esse incidano le questioni in ordine alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire la priorità dell'erogazione.”; v. anche Sez. U, Sentenza n. 21000 del 28/10/2005). Come noto, i riferimenti normativi debbono essere individuati nella legge 281 del 1981, seguita dal T.U. del 1990 n.76 e dalla legge 1992, n. 32 che all'art. 3 ha dettato i criteri di priorità da osservare per il riconoscimento del diritto al contributo. In particolare, la legge n° 32/1992, in ordine all'assegnazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, ha sostituito al criterio cronologico della data di presentazione della domanda, previsto dalla l. 281 del 1981, quello delle priorità indicate dall'art. 3 della legge citata, lettere a), b) e c). Più in dettaglio, gli aventi titolo all'assegnazione dei contributi previsti dalla primaria legge n. 219/1981 e successive modificazioni e integrazioni, per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari abitative (rurali e non) danneggiate dal terremoto, erano generalmente rappresentati dai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma, salvo i casi particolari disciplinati dall'art. 7, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n° 19/1984 convertito in legge n° 80/1984 (discendente in linea retta del proprietario, erede del proprietario, ecc.), poi confluiti nell'art. 14, commi 5, 6, 7 e 10, del Testo Unico, approvato con decreto legislativo n. 76/1990. L'art. 3 comma 2, l. n. 32/1992, ha disposto che “2. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore: a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sempreché abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;
b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;
c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma. “I soggetti di cui al comma 1” sono quelli “che hanno subìto danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990” (cfr. comma 1 art. 3 cit.). Dunque, non residuano in capo all'amministrazione margini di discrezionalità, dovendo la stessa rispettare pedissequamente i criteri di cui alla l. n. 32/1992, senza poter introdurre condizioni e/o requisiti aggiuntivi o creare ulteriori categorie o sub categorie di priorità. Venendo ai fatti di causa, si osserva quanto segue. Come sopra esposto, l'attore ha agito nella odierna sede al fine di ottenere la corresponsione del contributo per la ricostruzione della “prima casa”, ai sensi della L. 219/81 e succ. modif. ed integrazioni, con riguardo all'immobile ubicato in Montefalcione (AV) alla via Cardinale dell'Olio n. 53, riportato in Catasto Fabbricati al Foglio 11, particella 282 sub 15 e 611 sub 7,8 e 9. A supporto delle proprie ragioni, l'attore ha allegato: la dichiarazione di successione di reg. al n. 48 vol. 897 del 16.06.2009; l'atto di compravendita Persona_1 del 03.07.2012 n. 3677 per NO trascritto il 4.7.2012 al n. 11151; il progetto di Per_5 riparazione del fabbricato oggetto di causa del geom. il certificato di collaudo CP_2
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30.03.2016; il parere favorevole del Comune di Montefalcione prot. 0004709 del 03.11.2016 (datata 02.11.2016). In corso di causa è stata poi disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di chiarire se la domanda di contributo presentata dall'attore dovesse rientrare tra le priorità a) ovvero b) o c) di cui all'articolo 3 della legge 32/92 e successive modifiche ed integrazioni, quali pratiche fossero state già finanziate dal ed i criteri seguiti per il finanziamento, specificando, CP_1 altresì, l'appartenenza a quale priorità delle pratiche già finanziate, l'esistenza di fondi destinati alla ricostruzione post sismica e la disponibilità degli stessi da parte del (v. per il quesito CP_1 completo Ordinanza del G.I. del 7/04/2023). E' risultato accertato, quindi, che “In data 30 giugno 1988, la signora , Persona_1 genitrice dell'attore nella qualità di delegata dei proprietari di un fabbricato Parte_1 urbano situato alla via Cardinale dell'Olio, censito al Catasto Fabbricati al foglio 11, particella 282, trasmetteva al Comune di Montefalcione il progetto di riparazione di detto stabile danneggiato dagli eventi sismici del novembre 1980, chiedendone il contributo ai sensi della legge 219/81 e successive modifiche ed integrazioni. Il relativo progetto veniva trasmesso ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto legge 48/86, convertito con modificazioni in legge 119/86, secondo il quale “nei Comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati, ai fini dell'assegnazione dei contributi per le unità immobiliari colpite dal sisma ed incluse nei piani di recupero approvati ai sensi dell'art. 28 della legge 219/81, si prescinde dalla domanda”. Detta norma permetteva di bypassare il termine ultimo del 31 marzo 1984 previsto per legge entro il quale occorreva presentare, a pena di decadenza, l'istanza di contributo, atteso che per i fabbricati rientranti nella perimetrazione dei piani di recupero regolarmente approvati, si poteva prescindere dalla domanda e presentare unicamente il progetto entro i termini stabiliti (31 marzo 1989) per la trasmissione della documentazione tecnica. Una sorta di via preferenziale per gli interventi di recupero e risanamento volti ad assicurare la salvaguardia del tessuto urbano ed edilizio storicamente consolidato. E lo stabile di che trattasi li presentava tutti i requisiti prescritti, visto e considerato che rientrava nella perimetrazione del piano di recupero approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 219/81 (categoria d'intervento: ristrutturazione edilizia) e che il Comune di Montefalcione era stato classificato, in base all'entità dei danni subiti, come
“gravemente danneggiato”. Alla pratica di riparazione veniva attribuito il numero di protocollo 1569 del 30 giugno 1988; previa istruttoria dell'UTC, esame della Commissione preposta e richieste di integrazioni (allegato B – n° 1/a e 1/b), al Comune venivano trasmessi documenti integrativi in data 30 novembre 1988, 4 aprile 1989 ( prot. 1913) -allegato B, n° 2/a- e 6 novembre 1989; tra questi, cinque dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese in data 28 marzo 1989 dai proprietari dell'immobile (allegato B – n° 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f ), verbale dell'assemblea condominiale del 31 marzo 1989 (allegato B – n° 2/g), avente ad oggetto
“l'approvazione del progetto e l'impegno dell'accollo spesa”, relazione ed elaborati grafici integrativi sia inerenti allo stato di fatto che allo stato di progetto. Dalla lettura comparata delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese il 28 marzo 1989, dello stato di fatto giurato dal Geom. e allegato al progetto di riparazione (allegato B – n° 2/h), nonché CP_2 dell'atto di divisione ereditaria per NO del 16 novembre 2007, rep. Persona_6 204738, trascritto in AV il successivo 29 novembre ai nn. 25956/17198 (allegato C – n° 1/a e 1/b), si ricavano i nominativi dei titolari del diritto di proprietà, alla data del sisma del 23 novembre 1980, dell'intero stabile costituito da un piano seminterrato, destinato a depositi agricoli prospicienti sulla retrostante area pertinenziale a giardino, da un piano terra e da un primo piano, entrambi destinati ad unità immobiliari residenziali.”. (v. Relazione di C.t.u. depositata nel fascicolo telematico in data 31/12/2024). Ricostruito l'iter amministrativo e rimandando all'uopo all'ampia e completa disamina di cui alla relazione tecnica d'ufficio, va rilevato, per ciò che qui specificamente interessa, che il C.t.u. ha altresì fornito, dal punto di vista tecnico, risposta positiva alla parte di quesito in cui si chiedeva di verificare se la domanda di contributo presentata dall'attore dovesse rientrare tra le
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priorità a) ovvero tra le priorità b) o c) di cui all'art. 3 della legge 32/92 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare chiarendo che “Già il dato oggettivo che l'immobile da riparare rientri nella perimetrazione del Piano di Recupero del Centro Storico approvato (prima dell'entrata in vigore della legge 32/92) ai sensi dell'art. 28 della legge 219/81 dal Comune di Montefalcione, fa si che la pratica di che trattasi possieda tutti i requisiti per godere della priorità in lettera c), atteso che: -tale priorità viene assegnata, dall'art. 3, comma 2, della legge 32/92, ai
“proprietari di immobili inclusi in piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati, che risultano approvati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma”; -il Comune di Montefalcione è classificato come “gravemente danneggiato”; -l'immobile in argomento è stato danneggiato dal sisma. Ma vi è di più. Lette le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di “unicità dell'abitazione” presentate al Comune dall'attore il 31 maggio e il 16 ottobre 2024 (allegato E – n° 13/a e 13/b) - Parte_1 prot. 4212 e 8042 -, nella qualità di erede unico della madre (a sua volta, Persona_1 nipote e coerede di ) e di coerede legittimo dello zio , Controparte_3 Persona_7 rese ora per allora, in nome e per conto di detti danti causa;
visto, per giunta, che l'art. 14, comma 5, lettera b), ultimo periodo, del TU così recita: “… l'erede del proprietario di unità immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa (non dipendente dal sisma), ha titolo al contributo previsto dal presente testo unico a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante”; non vi è dubbio alcuno che, relativamente alla sua quota parte dello stabile danneggiato, pervenutagli in proprietà per successione legittima, all'attore è attribuibile la priorità in lettera b) contemplata dall'art. 3, comma Parte_1 2, della legge 32/92; priorità maturata dai suoi danti causa e spettantegli di diritto ai sensi del citato art. 14, comma 5, lettera b), del TU. Difatti, ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma ai fini dell'attribuzione di detta priorità; ovverossia: 1)-l'istanza di contributo per la riparazione fu presentata il 30 giugno 1988 e acquisita al protocollo col numero 1569, proprio entro il termine ultimo fissato dalla legge;
2)-la documentazione ai fini della riparazione delle unità abitative (progetto) fu trasmessa in uno con la domanda, il 30 giugno 1988, ovvero prima del termine ultimo prescritto del 31 marzo 1989 (a tal fine, non vengono considerate le integrazioni al progetto); 3)-l'unicità dell'abitazione era requisito posseduto da tutti i danti causa, per come documentato con dichiarazione sostitutiva resa ora per allora dall'avente causa.”. Il C.t.u. ha, altresì, fornito risposta positiva al quesito relativo all'esistenza di fondi destinati alla ricostruzione post sismica e la disponibilità degli stessi da parte del Rimandando anche CP_1 in questo caso all'ampia e completa analisi effettuata dal C.t.u. (v. pag. 19 e ss. Relazione cit.), l'ausiliario d'ufficio concludeva nel senso che “il presenta una disponibilità di cassa di CP_1 risorse destinate alla ricostruzione privata (non impegnate) pari ad euro 537.790,59 = € (207.400,97 + 330.389,62). A questi vanno pure aggiunti i 349.427,22 euro non ancora trasferiti in termini di cassa dal MIT e già destinati alla ricostruzione privata con delibera consiliare n° 21 del 30 settembre 2010”. Tutto ciò posto, non può sottacersi come il medesimo C.t.u. abbia concluso la propria analisi rappresentando che, dato atto della giacenza presso il Comune di Montefalcione di 177 pratiche approvate che non hanno copertura finanziaria e che i relativi contributi sono stati determinati in base alla sola disciplina del TU (D. Lgs. 76/90) e che giacciono in uno stato definito “limbo”, visto e considerato che, come da attestazione del responsabile del procedimento (allegato E–n° 12), nessuno degli intestatari ha documentato al Comune o dichiarato di possedere i requisiti per usufruire delle priorità in lettera a) o in lettera b)”, ha poi chiarito che l'unica eccezione sia rappresentata proprio dalla posizione dell'odierno attore “ che, come già visto, di recente ha dichiarato, lui per i suoi danti causa defunti, il possesso dei requisiti soggettivi per vedersi riconosciuta la priorità in lettera b). Per effetto di questo, l'attore fuoriesce da questo limbo (ove occupava la 145a posizione), e la sua pratica, ad oggi, si attesta come primo progetto in priorità lettera b) in attesa della relativa copertura finanziaria;
accertata, peraltro, la
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disponibilità finanziaria in bilancio del e acclarato il fatto che i lavori sono stati già CP_1 eseguiti con l'anticipazione di fondi propri, è dell'avviso che al Sig. vada Parte_1 riconosciuto, liquidato e pagato il contributo per l'importo di euro 67.329,36, per come calcolato alle pagine 17 e 18 della presente relazione. La liquidazione e il pagamento di detta somma, sono entrambi subordinati alla trasmissione al da parte attorea, delle fatture e CP_1 degli atti di contabilità finale giurati prescritti dall'art. 9 della legge regionale della Campania n° 20/03.” (v. pag. 23 Relazione cit.). Ebbene, l'analisi dei documenti in atti e delle conclusioni della C.t.u., cui deve aderirsi essendo esse basate su competenze specifiche e logicamente e analiticamente motivate, deve allora necessariamente condurre a ritenere che la domanda attorea di condanna del
[...]
al pagamento del contributo per la ricostruzione non possa essere, allo stato, CP_1 accolta. Difatti, in disparte il rilievo della diversa determinazione dell'importo del contributo operata dal C.t.u. (v. pag. 18 relazione cit.), deve notarsi come il richiamato art. 9 della L.R. n. 20/03 imponga “1. Per la liquidazione del saldo finale di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 21, comma 2, lettera c), sono richiesti al beneficiario del contributo, in qualità di soggetto appaltante i lavori, i seguenti documenti a dimostrazione della spesa: a) relazione giurata del direttore dei lavori sull'andamento degli stessi;
b) lo stato finale dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori, dal titolare dell'impresa e dal proprietario, ai fini della dimostrazione della spesa per lavori inerenti le unità ammesse a contributo;
c) eventuali parcelle professionali, vistate dagli ordini competenti, per la dimostrazione della spesa per oneri tecnici inerenti le unità ammesse a contributo;
d) le fatture relative all'importo del contributo. Per i lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con legge 26 luglio 1988, n. 291, le fatture possono essere sostituite da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario attestante l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa o in economia;
e) collaudo tecnico amministrativo per i lavori di importo superiore a Euro 516.456,89.”. Nel caso di specie è emerso dagli accertamenti peritali, per un verso, l'astratta sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo, per altro verso e tuttavia, la mancanza dei presupposti per provvedere alla liquidazione in favore dell'attore, in assenza del deposito delle fatture e degli atti di contabilità imposti dalla legge. In altri termini, stima il Tribunale, proprio sulla scorta delle chiare ed inequivocabili risultanze della C.t.u., che non potrebbe qui provvedersi alla liquidazione ed alla condanna dell'ente comunale al pagamento di somme, in presenza di riscontrate carenze documentali nella pratica dell'attore, previste dalla legge ed indicate dallo stesso ausiliario d'ufficio proprio quali condizioni per la liquidazione. Pertanto, sulla scorta di quanto in atti, le domande attoree vanno rigettate. Nulla per le spese in considerazione della contumacia del convenuto. Le spese CP_1 di c.t.u. vanno poste a definitivo carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta la domanda proposta da parte attrice Parte_1
B. Nulla per le spese. C. Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 31/01/2025. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 24 settembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4383/2020 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 24 settembre 2025 E' presente l'avv. Giuseppina Losco nell'interesse dell'attore, la quale si riporta all'atto di citazione e a tutte le proprie difese chiedendo l'accoglimento della domanda. In particolare si riporta alla Ctu depositata e chiede l'integrale accoglimento. Chiede dichiararsi la contumacia della parte convenuta, ritualmente citata. Chiede condannarsi la convenuta al pagamento di onorari, spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore. Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 24 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4383/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Titoli di credito“ e vertente TRA nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1 Montefalcione (AV) alla via Cardinale dell'Olio n. 53, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Losco, C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2 Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 39, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
- ATTORE – E
(c.f. ), in persona del legale rappr.te p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
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- CONVENUTO contumace -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi a Parte_1 questo Tribunale il chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1 somma di € 84.474,50, a titolo di contributo determinato ai sensi della legge n. 219/1981. L'attore premetteva in fatto, in sintesi: di essere proprietario di immobile sito in Montefalcione (AV), alla via Cardinale dell'Olio n. 53, contraddistinto al foglio di catasto n. 11, con particella 282, sub 15 e 611 e sub 7,8 e 9; che tale immobile si trovava all'interno di un fabbricato condominiale (Via Cardinale dell'Olio ai numeri 49, 51 e 53), oggetto di lavori di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria ai sensi della legge n. 219/1981; che il progetto di riparazione veniva redatto dal geom. , (pratica n. 1569 CP_2 CP_ del 30.06.1988), con ditta committente , ed , e, Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 poi, approvato dalla commissione preposta con verbale n. 373 del 20.03.1990; che il contributo inizialmente riconosciuto era pari alla somma di lire 257.730.958; i lavori di risanamento cominciavano in data 06.11.2013 sulla base del permesso a costruire n. 813, prot. N. 944 del 14.05.2013 e di successiva autorizzazione sismica n. 72540 del 30.10.2013; essi venivano ultimati in data 16.03.2013, con regolare verbale di visita e rilascio del certificato di collaudo;
i costi dei lavori venivano interamente sopportati dalle ditte committenti;
in data 27.10.2016 il progetto di riparazione veniva sottoposto a riesame da parte della commissione istituita ai sensi della n. 219/1981, la quale rideterminava il contributo nella minore somma di € 190.828,05, di cui: € 84.474,50 in favore di (committente erede di Parte_1 Persona_1 ; € 104.353,55 in favore di , e (committenti
[...] Persona_2 Pt_1 CP_5 Per_3 eredi di e ); in data 22.03.2009 esso attore succedeva mortis causa Controparte_3 CP_6 alla madre subentrando anche nei diritti inerenti al contributo;
in data Persona_1 25.06.2016 esso attore acquistava da , e i diritti di proprietà Persona_4 CP_5 Pt_1 del fabbricato, identificato al foglio di catasto n. 11, con particella 611 sub 7 e 9 (atto di compravendita per NO;
in data 02.11.2016 il Comune di Montefalcione Per_5 comunicava la nuova determinazione del buono contributo pari alla somma di € 84.474,50; di tale contributo egli, così come già la defunta madre, era beneficiario per la ricostruzione “prima casa”, dalla data del riconoscimento, il buono contributo non veniva erogato, né egli era a conoscenza della sua posizione in graduatoria;
senza esito rimanevano i solleciti e le richieste inviate al Comune di Montefalcione del 23.11.2017; 13.04.2018; 12.05.2018;10.09.2019; 06.08.2019. Parte attrice esponeva in diritto: che spettava al Giudice Ordinario la cognizione delle vertenze in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è vincolata, rigorosamente, dai criteri predisposti dalla Legge a tutela dei soggetti privati danneggiati dagli eventi sismici nelle controversie da costoro promosse per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal D.Lgs. 18.03.1981 n. 75, convertito in legge 14.05.1981 n. 219 e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi
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sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981; di possedere tutti i requisiti, idonei e sufficienti, previsti dalla legge per fare richiesta del contributo e di aver ottenuto i contributi utili per l'assegnazione della somma oggetto del contributo così come determinato dal Comune di Montefalcione;
di avere avuto, quale erede della madre , già beneficiaria prima Persona_1 casa, la concessione del buono contributo con la priorità della “prima casa”, che il Comune di Montefalcione aveva concesso il beneficio a seguito di un iter istruttorio complicato, rilasciando autorizzazione a costruire e destinando una somma a copertura dei lavori, di essere pertanto pienamente legittimato a ricevere il beneficio del buono contributo e a conoscere la propria posizione in graduatoria. L'attore concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Avellino: a) Accertare i fatti, riconoscere il diritto di a vedersi corrispondere il contributo per la Parte_1 ricostruzione della sua prima casa ai sensi della L. 219/81 e succ. modif. ed integrazioni b) e per lo effetto condannare il al pagamento di euro 84.474,50, giusta somma Controparte_1 determinata dal stesso;
c) condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed CP_1 onorari del presente giudizio, con attribuzione.”. La parte convenuta, pur ritualmente citato, non si costituiva Controparte_1 in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 27.10.2021. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di C.t.u. e, assegnata la scrivente, veniva rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza di discussione orale, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto, va confermata la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario. Al riguardo è sufficiente rammentare che il buono contributo rientra nel novero delle erogazioni pubbliche da erogare in base a criteri predisposti dalla legge a tutela della posizione dei singoli danneggiati che hanno consistenza di diritti soggettivi tutelabili innanzi al giudice ordinario (vedi Cass. SS.UU. 3103/95; Sez. U, Ordinanza n. 2369 del 18/02/2002 “La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998 e della legge n. 205 del 2000.”; Sez. U, Ordinanza n. 15439 del 04/11/2002
“La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione del contributo contemplato dal D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta - vertendosi in tema di erogazione in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi - alla cognizione del giudice ordinario, senza che rilevi in senso contrario la censura alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine all'erogazione dei finanziamenti, ne' essendo, d'altra parte, configurabile un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, trattandosi appunto di controversia che, in quanto concernente la corresponsione del contributo e non l'intervento edilizio, è estranea all'uso e all'assetto del territorio.”; Sez. U, Ordinanza n. 6486 del 01/04/2004 (Rv. 571748 - 01) “Nella materia dei pubblici servizi, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), non è compresa l'erogazione ai privati dei contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n.
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219, e successive modificazioni, per la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici, la quale non è riconducibile alle attività di protezione civile. Ne consegue che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione di tale contributo spetta alla cognizione del giudice ordinario, perché si verte in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri all'uopo predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritto soggettivo, senza che su di esse incidano le questioni in ordine alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire la priorità dell'erogazione.”; v. anche Sez. U, Sentenza n. 21000 del 28/10/2005). Come noto, i riferimenti normativi debbono essere individuati nella legge 281 del 1981, seguita dal T.U. del 1990 n.76 e dalla legge 1992, n. 32 che all'art. 3 ha dettato i criteri di priorità da osservare per il riconoscimento del diritto al contributo. In particolare, la legge n° 32/1992, in ordine all'assegnazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, ha sostituito al criterio cronologico della data di presentazione della domanda, previsto dalla l. 281 del 1981, quello delle priorità indicate dall'art. 3 della legge citata, lettere a), b) e c). Più in dettaglio, gli aventi titolo all'assegnazione dei contributi previsti dalla primaria legge n. 219/1981 e successive modificazioni e integrazioni, per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari abitative (rurali e non) danneggiate dal terremoto, erano generalmente rappresentati dai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma, salvo i casi particolari disciplinati dall'art. 7, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n° 19/1984 convertito in legge n° 80/1984 (discendente in linea retta del proprietario, erede del proprietario, ecc.), poi confluiti nell'art. 14, commi 5, 6, 7 e 10, del Testo Unico, approvato con decreto legislativo n. 76/1990. L'art. 3 comma 2, l. n. 32/1992, ha disposto che “2. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore: a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sempreché abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;
b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;
c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma. “I soggetti di cui al comma 1” sono quelli “che hanno subìto danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990” (cfr. comma 1 art. 3 cit.). Dunque, non residuano in capo all'amministrazione margini di discrezionalità, dovendo la stessa rispettare pedissequamente i criteri di cui alla l. n. 32/1992, senza poter introdurre condizioni e/o requisiti aggiuntivi o creare ulteriori categorie o sub categorie di priorità. Venendo ai fatti di causa, si osserva quanto segue. Come sopra esposto, l'attore ha agito nella odierna sede al fine di ottenere la corresponsione del contributo per la ricostruzione della “prima casa”, ai sensi della L. 219/81 e succ. modif. ed integrazioni, con riguardo all'immobile ubicato in Montefalcione (AV) alla via Cardinale dell'Olio n. 53, riportato in Catasto Fabbricati al Foglio 11, particella 282 sub 15 e 611 sub 7,8 e 9. A supporto delle proprie ragioni, l'attore ha allegato: la dichiarazione di successione di reg. al n. 48 vol. 897 del 16.06.2009; l'atto di compravendita Persona_1 del 03.07.2012 n. 3677 per NO trascritto il 4.7.2012 al n. 11151; il progetto di Per_5 riparazione del fabbricato oggetto di causa del geom. il certificato di collaudo CP_2
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30.03.2016; il parere favorevole del Comune di Montefalcione prot. 0004709 del 03.11.2016 (datata 02.11.2016). In corso di causa è stata poi disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di chiarire se la domanda di contributo presentata dall'attore dovesse rientrare tra le priorità a) ovvero b) o c) di cui all'articolo 3 della legge 32/92 e successive modifiche ed integrazioni, quali pratiche fossero state già finanziate dal ed i criteri seguiti per il finanziamento, specificando, CP_1 altresì, l'appartenenza a quale priorità delle pratiche già finanziate, l'esistenza di fondi destinati alla ricostruzione post sismica e la disponibilità degli stessi da parte del (v. per il quesito CP_1 completo Ordinanza del G.I. del 7/04/2023). E' risultato accertato, quindi, che “In data 30 giugno 1988, la signora , Persona_1 genitrice dell'attore nella qualità di delegata dei proprietari di un fabbricato Parte_1 urbano situato alla via Cardinale dell'Olio, censito al Catasto Fabbricati al foglio 11, particella 282, trasmetteva al Comune di Montefalcione il progetto di riparazione di detto stabile danneggiato dagli eventi sismici del novembre 1980, chiedendone il contributo ai sensi della legge 219/81 e successive modifiche ed integrazioni. Il relativo progetto veniva trasmesso ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto legge 48/86, convertito con modificazioni in legge 119/86, secondo il quale “nei Comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati, ai fini dell'assegnazione dei contributi per le unità immobiliari colpite dal sisma ed incluse nei piani di recupero approvati ai sensi dell'art. 28 della legge 219/81, si prescinde dalla domanda”. Detta norma permetteva di bypassare il termine ultimo del 31 marzo 1984 previsto per legge entro il quale occorreva presentare, a pena di decadenza, l'istanza di contributo, atteso che per i fabbricati rientranti nella perimetrazione dei piani di recupero regolarmente approvati, si poteva prescindere dalla domanda e presentare unicamente il progetto entro i termini stabiliti (31 marzo 1989) per la trasmissione della documentazione tecnica. Una sorta di via preferenziale per gli interventi di recupero e risanamento volti ad assicurare la salvaguardia del tessuto urbano ed edilizio storicamente consolidato. E lo stabile di che trattasi li presentava tutti i requisiti prescritti, visto e considerato che rientrava nella perimetrazione del piano di recupero approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 219/81 (categoria d'intervento: ristrutturazione edilizia) e che il Comune di Montefalcione era stato classificato, in base all'entità dei danni subiti, come
“gravemente danneggiato”. Alla pratica di riparazione veniva attribuito il numero di protocollo 1569 del 30 giugno 1988; previa istruttoria dell'UTC, esame della Commissione preposta e richieste di integrazioni (allegato B – n° 1/a e 1/b), al Comune venivano trasmessi documenti integrativi in data 30 novembre 1988, 4 aprile 1989 ( prot. 1913) -allegato B, n° 2/a- e 6 novembre 1989; tra questi, cinque dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese in data 28 marzo 1989 dai proprietari dell'immobile (allegato B – n° 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f ), verbale dell'assemblea condominiale del 31 marzo 1989 (allegato B – n° 2/g), avente ad oggetto
“l'approvazione del progetto e l'impegno dell'accollo spesa”, relazione ed elaborati grafici integrativi sia inerenti allo stato di fatto che allo stato di progetto. Dalla lettura comparata delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese il 28 marzo 1989, dello stato di fatto giurato dal Geom. e allegato al progetto di riparazione (allegato B – n° 2/h), nonché CP_2 dell'atto di divisione ereditaria per NO del 16 novembre 2007, rep. Persona_6 204738, trascritto in AV il successivo 29 novembre ai nn. 25956/17198 (allegato C – n° 1/a e 1/b), si ricavano i nominativi dei titolari del diritto di proprietà, alla data del sisma del 23 novembre 1980, dell'intero stabile costituito da un piano seminterrato, destinato a depositi agricoli prospicienti sulla retrostante area pertinenziale a giardino, da un piano terra e da un primo piano, entrambi destinati ad unità immobiliari residenziali.”. (v. Relazione di C.t.u. depositata nel fascicolo telematico in data 31/12/2024). Ricostruito l'iter amministrativo e rimandando all'uopo all'ampia e completa disamina di cui alla relazione tecnica d'ufficio, va rilevato, per ciò che qui specificamente interessa, che il C.t.u. ha altresì fornito, dal punto di vista tecnico, risposta positiva alla parte di quesito in cui si chiedeva di verificare se la domanda di contributo presentata dall'attore dovesse rientrare tra le
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priorità a) ovvero tra le priorità b) o c) di cui all'art. 3 della legge 32/92 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare chiarendo che “Già il dato oggettivo che l'immobile da riparare rientri nella perimetrazione del Piano di Recupero del Centro Storico approvato (prima dell'entrata in vigore della legge 32/92) ai sensi dell'art. 28 della legge 219/81 dal Comune di Montefalcione, fa si che la pratica di che trattasi possieda tutti i requisiti per godere della priorità in lettera c), atteso che: -tale priorità viene assegnata, dall'art. 3, comma 2, della legge 32/92, ai
“proprietari di immobili inclusi in piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati, che risultano approvati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma”; -il Comune di Montefalcione è classificato come “gravemente danneggiato”; -l'immobile in argomento è stato danneggiato dal sisma. Ma vi è di più. Lette le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di “unicità dell'abitazione” presentate al Comune dall'attore il 31 maggio e il 16 ottobre 2024 (allegato E – n° 13/a e 13/b) - Parte_1 prot. 4212 e 8042 -, nella qualità di erede unico della madre (a sua volta, Persona_1 nipote e coerede di ) e di coerede legittimo dello zio , Controparte_3 Persona_7 rese ora per allora, in nome e per conto di detti danti causa;
visto, per giunta, che l'art. 14, comma 5, lettera b), ultimo periodo, del TU così recita: “… l'erede del proprietario di unità immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa (non dipendente dal sisma), ha titolo al contributo previsto dal presente testo unico a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante”; non vi è dubbio alcuno che, relativamente alla sua quota parte dello stabile danneggiato, pervenutagli in proprietà per successione legittima, all'attore è attribuibile la priorità in lettera b) contemplata dall'art. 3, comma Parte_1 2, della legge 32/92; priorità maturata dai suoi danti causa e spettantegli di diritto ai sensi del citato art. 14, comma 5, lettera b), del TU. Difatti, ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma ai fini dell'attribuzione di detta priorità; ovverossia: 1)-l'istanza di contributo per la riparazione fu presentata il 30 giugno 1988 e acquisita al protocollo col numero 1569, proprio entro il termine ultimo fissato dalla legge;
2)-la documentazione ai fini della riparazione delle unità abitative (progetto) fu trasmessa in uno con la domanda, il 30 giugno 1988, ovvero prima del termine ultimo prescritto del 31 marzo 1989 (a tal fine, non vengono considerate le integrazioni al progetto); 3)-l'unicità dell'abitazione era requisito posseduto da tutti i danti causa, per come documentato con dichiarazione sostitutiva resa ora per allora dall'avente causa.”. Il C.t.u. ha, altresì, fornito risposta positiva al quesito relativo all'esistenza di fondi destinati alla ricostruzione post sismica e la disponibilità degli stessi da parte del Rimandando anche CP_1 in questo caso all'ampia e completa analisi effettuata dal C.t.u. (v. pag. 19 e ss. Relazione cit.), l'ausiliario d'ufficio concludeva nel senso che “il presenta una disponibilità di cassa di CP_1 risorse destinate alla ricostruzione privata (non impegnate) pari ad euro 537.790,59 = € (207.400,97 + 330.389,62). A questi vanno pure aggiunti i 349.427,22 euro non ancora trasferiti in termini di cassa dal MIT e già destinati alla ricostruzione privata con delibera consiliare n° 21 del 30 settembre 2010”. Tutto ciò posto, non può sottacersi come il medesimo C.t.u. abbia concluso la propria analisi rappresentando che, dato atto della giacenza presso il Comune di Montefalcione di 177 pratiche approvate che non hanno copertura finanziaria e che i relativi contributi sono stati determinati in base alla sola disciplina del TU (D. Lgs. 76/90) e che giacciono in uno stato definito “limbo”, visto e considerato che, come da attestazione del responsabile del procedimento (allegato E–n° 12), nessuno degli intestatari ha documentato al Comune o dichiarato di possedere i requisiti per usufruire delle priorità in lettera a) o in lettera b)”, ha poi chiarito che l'unica eccezione sia rappresentata proprio dalla posizione dell'odierno attore “ che, come già visto, di recente ha dichiarato, lui per i suoi danti causa defunti, il possesso dei requisiti soggettivi per vedersi riconosciuta la priorità in lettera b). Per effetto di questo, l'attore fuoriesce da questo limbo (ove occupava la 145a posizione), e la sua pratica, ad oggi, si attesta come primo progetto in priorità lettera b) in attesa della relativa copertura finanziaria;
accertata, peraltro, la
6 R.G. n. 4383/2020
disponibilità finanziaria in bilancio del e acclarato il fatto che i lavori sono stati già CP_1 eseguiti con l'anticipazione di fondi propri, è dell'avviso che al Sig. vada Parte_1 riconosciuto, liquidato e pagato il contributo per l'importo di euro 67.329,36, per come calcolato alle pagine 17 e 18 della presente relazione. La liquidazione e il pagamento di detta somma, sono entrambi subordinati alla trasmissione al da parte attorea, delle fatture e CP_1 degli atti di contabilità finale giurati prescritti dall'art. 9 della legge regionale della Campania n° 20/03.” (v. pag. 23 Relazione cit.). Ebbene, l'analisi dei documenti in atti e delle conclusioni della C.t.u., cui deve aderirsi essendo esse basate su competenze specifiche e logicamente e analiticamente motivate, deve allora necessariamente condurre a ritenere che la domanda attorea di condanna del
[...]
al pagamento del contributo per la ricostruzione non possa essere, allo stato, CP_1 accolta. Difatti, in disparte il rilievo della diversa determinazione dell'importo del contributo operata dal C.t.u. (v. pag. 18 relazione cit.), deve notarsi come il richiamato art. 9 della L.R. n. 20/03 imponga “1. Per la liquidazione del saldo finale di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 21, comma 2, lettera c), sono richiesti al beneficiario del contributo, in qualità di soggetto appaltante i lavori, i seguenti documenti a dimostrazione della spesa: a) relazione giurata del direttore dei lavori sull'andamento degli stessi;
b) lo stato finale dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori, dal titolare dell'impresa e dal proprietario, ai fini della dimostrazione della spesa per lavori inerenti le unità ammesse a contributo;
c) eventuali parcelle professionali, vistate dagli ordini competenti, per la dimostrazione della spesa per oneri tecnici inerenti le unità ammesse a contributo;
d) le fatture relative all'importo del contributo. Per i lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con legge 26 luglio 1988, n. 291, le fatture possono essere sostituite da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario attestante l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa o in economia;
e) collaudo tecnico amministrativo per i lavori di importo superiore a Euro 516.456,89.”. Nel caso di specie è emerso dagli accertamenti peritali, per un verso, l'astratta sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo, per altro verso e tuttavia, la mancanza dei presupposti per provvedere alla liquidazione in favore dell'attore, in assenza del deposito delle fatture e degli atti di contabilità imposti dalla legge. In altri termini, stima il Tribunale, proprio sulla scorta delle chiare ed inequivocabili risultanze della C.t.u., che non potrebbe qui provvedersi alla liquidazione ed alla condanna dell'ente comunale al pagamento di somme, in presenza di riscontrate carenze documentali nella pratica dell'attore, previste dalla legge ed indicate dallo stesso ausiliario d'ufficio proprio quali condizioni per la liquidazione. Pertanto, sulla scorta di quanto in atti, le domande attoree vanno rigettate. Nulla per le spese in considerazione della contumacia del convenuto. Le spese CP_1 di c.t.u. vanno poste a definitivo carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta la domanda proposta da parte attrice Parte_1
B. Nulla per le spese. C. Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 31/01/2025. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 24 settembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice dott. Federica Rossi
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