Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 535 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1 a leg nte pro P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano 18, presso gli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Greco e Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar Per_1 del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313)
[...] appellante
E
, Agente della Riscossione per tutti gli ambiti Controparte_1 rritorio della Regione Sicilia, subentrata a titolo universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_2 CP_3
si dell'art. 1 DL
[...] Controparte_4 Controparte_5 25 016, pubblicato in GU 282 del 2/12/2016, CF e P. Iva n. , in persona del suo Procuratore, P.IVA_3 CP_6 in qualità di Re i Introduttivi del Giudizio CALAB
[...] autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_2 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/202 difesa dall'avv. Gustavo Birio, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio sito in Napoli, via Arturo Rocco n. 4, è elettivamente domiciliata appellata nonché
Controparte_7 appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<
2. agisce per la declaratoria di non-debenza delle somme portate dalle cartelle CP_7 di p to – recanti numero 13920100011729271000, 13920110000894552000, 13920110001185882000, 13920110011963774000, 13920140005606361000, e 13920150005163378000 – e degli avvisi di addebito – portanti numero 1 43920112000043668000, 43920112000245036000, 43920120000401222000, 43920120000949518000, 43920112000222691000, 43920120000066826000, 43920120000575490000, 43920130000904314000, 43920112000074101000, 43920120000025376000, 43920120000539611000, 43920130000431428000, 43920170000608456000, 43920180000010613000, e 43920180000450945000 – veicolati dall'intimazione di pagamento – avente numero 13920199001790737000 e portata alla sua conoscenza legale il 26 giugno 2019 – poiché asseritamente rivenienti da atti mai notificati e – a ogni modo – prescritte>>
§2.1 Il Tribunale <dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente agli atti di pagamento recanti numero e richiamati dall impugnata in via principale accoglie parzialmente domanda nel merito per l dichiara come non dovuto poich prescritto riportato ciascuno degli pure rigetta il ricorso portanti compensa integralmente fra le parti spese processuali>>.
§2.2 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<
5. Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, poiché parte dei diritti patrimoniali vantati – e, nello specifico, quelli riportati nelle cartelle di pagamento aventi numero: 13920110011963774000, 13920140005606361000, e 13920150005163378000 – sono risultati rientrare nella casistica contemplata dall'art. 4, d. l. 119/2018 (come convertito), a mente del quale «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
2 interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili», e in quella recentemente introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16- bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e 2 all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»), estensiva della caducazione ope legis a tutti i crediti – entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
6. Nella specie risulta – dalla disamina del carteggio versato al procedimento – l'afferenza dei carichi succitati all'alveo operativo della disciplina summenzionata, limitatamente a quelli i quali – comprensivi di capitale, interessi e sanzioni – non superino i mille euro, e appunto rivendicati dalle Amministrazioni convenute per tramite dell'Agente riscossore.
7. Per quanto concerne, invece, gli atti di pagamento – portanti numero 13920100011729271000, 13920110000894552000, 43920112000043668000, 43920112000245036000, 43920120000401222000, 43920112000074101000, 43920120000025376000, 43920120000539611000, 13920110001185882000, 43920112000222691000, 43920120000066826000, 43920120000575490000, 43920120000949518000, 43920130000431428000, 43920180000450945000 – va rilevato come l'azione qui proposta debba ritenersi correttamente incardinata tanto nei confronti di quanto nei riguardi di : essa, infatti, Pt_1 Controparte_8 ha ad ogg certamento della no dall Pt_1 summenzionato, per tramite del soggetto deputato alla riscossione.
7.1. La domanda attorea, pertanto, deve ritenersi supportata da un valido interesse ad agire, essendo volta a rimuovere una situazione di incertezza giuridicamente rilevante, quanto potenzialmente prodromica all'azionamento, da parte del soggetto deputato alla riscossione, degli strumenti previsti dalla legge per incamerare il credito qui avversato.
7.2 Detto accertamento, peraltro, presuppone la disamina della perdurante possibilità (o meno) – per l'Agente della riscossione medesimo – di procedere esecutivamente nei riguardi della parte ricorrente: indagine la quale si risolve nella verifica dell'intervenuta prescrizione – ovvero della perdurante esigibilità – del diritto patrimoniale al cui incasso ambiscono le controparti (ciascuna nella veste propria).
7.2. Nella specie – a ben vedere – adisce l'Autorità giudiziaria allo scopo di far CP_7 constare l'intervento di fenomeni estintivi (del diritto patrimoniale disputato) sopravvenuti alla formazione della cartella di pagamento succitata: come chiarito, allora, dalla recente giurisprudenza della Corte di legittimità – e, precipuamente, dall'ordinanza n. 454/2020 – «La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del 3 termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale,
3 secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal primo gennaio 2011, ha sostituito Pt_1 la cartella di pagamento per i crediti di previdenziale di detto (D.L. n. 78 Pt_1 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”. […] in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell' quale nuovo concessionario non Controparte_1 determina il mutamento della esta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c., (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”. La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza […] Nel caso di specie, peraltro, non ha rilievo l'interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento, posto che quest'ultima è intervenuta dopo il termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle e, quindi, dopo che la prescrizione quinquennale era già maturata (cfr. Cass. n. 20867 del 2018; n. 3121 del 2011)».
7.3 Ciò posto, è bene precisare come dirimente sia proprio la trattazione del profilo prescrizionale, poiché idonea – per evidenti necessità di economia processuale, e in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida” – a definire il giudizio in questione.
8. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di titoli di pagamento formati per l'esazione di contributi previdenziali – il termine di prescrizione operante al fine di procedere in executivis sia quinquennale (secondo quanto ormai pacificamente affermato da Cass., SS. UU., sent. n. 23397/2016, dalle cui argomentazioni non si ravvisano motivi per discostarsi).
9. Né l né hanno dedotto il successivo intervento Pt_1 Controparte_8 di atti tiv tto a quello qui osteggiato poiché – fra l'altro – emanato tardivamente), nel pertinente arco temporale – pari a cinque anni – decorrente dalla data di notificazione dell'avviso di addebito presentemente controverso (le censure attoree relative alla cui notificazione difettosa appaiono, peraltro, condivisibili: donde l'ammissibilità della presente azione), e, relativamente a taluni atti di pagamento, non hanno esibito la c.d. “busta” della notifica avvenuta via p.e.c., così da rendere nulla la stessa.
10. Deve, pertanto, dichiararsi prescritto, e di conseguenza non dovuto da CP_7 l'importo richiamato dagli atti di pagamento portanti numero 13920100011729 13920110000894552000, 13920110001185882000, 43920112000074101000, 43920120000025376000, 43920120000539611000, 43920112000222691000,
4 43920120000066826000, 43920120000575490000, 43920112000043668000, 43920112000245036000, 43920120000401222000, 43920120000949518000, 43920130000431428000, 43920180000450945000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata. 11. Per quanto concerne, invece, gli avvisi di addebito, portanti numero 43920130000904314000, 43920170000608456000, e 43920180000010613000, le doglianze attoree non possono trovare accoglimento, gli atti di pagamento suddetti risultando notificati ritualmente notificati e tempestivamente. 12. In assenza, dunque, di censure attoree utili a contestare il difetto di notifica degli avvisi di addebito indicati, deve conclusivamente escludersi la relativa dichiarazione di prescrizione.
13. L'epilogo della vertenza, condizionato dalla sopravvenienza normativa, consiglia la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti>>
§3 La sentenza è gravata d'appello dall limitatamente alla declaratoria di prescrizione Pt_1 del credito portato dall'avviso di addebito n. 43920180000450945000; ne lamenta l'erroneità, in parte qua, perché “nessuna prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito 43920180000450945000 è maturata nel caso di specie in considerazione dell'avvenuta notifica data 12.07.2018, nonché della successiva notifica dell'intimazione di pagamento opposta, portata a conoscenza legale dell'appellato in data 26.06.2019. Va rilevato, peraltro, che il ricorrente in primo grado non ha mai contestato la notifica ed anzi, nei diversi scritti difensivi, successivi al ricorso introduttivo del giudizio, non include mai il suddetto atto tra quelli in relazione ai quali sarebbe maturata la prescrizione”. Costituitasi in giudizio, ha aderito alle conclusioni Controparte_1 dell Pt_1 Non te la ritualità della notifica del ricorso in appello, non si è costituito CP_7
.
[...] acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 18/24 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello si presta ad essere accolto. Orbene, dalla disamina del fascicolo di parte dell di primo grado emerge che Pt_1 l'avviso di addebito n. 43920180000450945000 a notificato a mezzo pec il 12.7.2018, sicché al momento della notifica dell'intimazione di pagamento da cui è originato il presente giudizio, effettuata nel 2019, la prescrizione non era ancora maturata. In definitiva, il gravame va accolto e, in parziale riforma della sentenza gravata, va rigettata l'opposizione proposta dal sig. con riferimento all'avviso di addebito in CP_7 questione. La parziale reciproca soccombenza e l'esito complessivo del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso in Pt_1 data 7 maggio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo tia, giudice del lavoro, n. 759/2023, resa in data 8 novembre 2023, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso di con riferimento all'avviso di addebito n. Controparte_7 43920180000
5 conferma nel resto;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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