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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/07/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 591/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ZICCARDI VINCENZO APPELLANTE contro
QUALE MANDATARIA CON RAPPRESENTANZA DI Controparte_1
C.F. ), Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DE MICHELE DOMENICO. ,
QUALE MANDATARIA CON RAPPRESENTANZA DI Controparte_3
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATO
(c.f. ) Controparte_5 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZICCARDI VINCENZO
CONCLUSIONI
Come in atti
IN FATTO
1. proponeva opposizione ex art. 615, comma I° c.p.c., avverso l'esecuzione forzata Parte_2
intrapresa nei suoi confronti da lamentando la illegittima applicazione di Controparte_6
tassi di interesse usurari sul mutuo n.14.730 rep. racc. N.7.581, la illegittima pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto conseguente alla rinegoziazione del mutuo pagina 1 di 6 tra le parti avvenuta in data 01.07.2012, la violazione da parte della banca delle regole di correttezza, buona fede e trasparenza ex Lege 108/1996, l'illegittima segnalazione di alla Centrale dei CP_5
Rischi.
2. Si costituiva la cessionaria del credito chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_4
3. Nelle more del giudizio decedeva, e la causa veniva proseguita dalla coniuge Parte_2 [...]
Parte_1
In sede di comparsa conclusionale, l'opponente lamentava altresì la violazione dei limiti di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB.
4. Con sentenza n. 214/2022 il Tribunale di Parma, esclusa l'usura e verificata la violazione dei limiti di cui all'art. 38 TUB, dopo aver ritenuto ammissibile la relativa eccezione e riconosciuto l'esistenza delle condizioni perché il contratto concluso il 04.06.2007 dalle parti si convertisse in un mutuo ipotecario, disponeva la conversione, rigettava l'opposizione alla esecuzione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta nella misura della metà, compensando il restante 50%.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_1 Controparte_1
mandataria con rappresentanza di diventa cessionaria del credito cedutole da Controparte_2
Controparte_4
Si è costituito in qualità di chiamato all'eredità di nelle more Controparte_5 Parte_1
deceduta, svolgendo ulteriori e nuove difese.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
6. Va preliminarmente rilevato che, costituendosi nel presente grado, ha affermato di Controparte_5 essere chiamato all'eredità, quale figlio, dell'appellante documentando che Parte_1
creditrice di in forza della sentenza impugnata in qualità di Controparte_2 Parte_1
cessionaria del relativo credito, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. nei suoi confronti, chiedendo al giudice la fissazione di un termine entro il quale dichiari se intenda o meno accettare l'eredità della defunta, e che, nel suddetto procedimento, egli si costituito, contestando la legittimazione del credito della odierna appellata e non effettuando alcuna dichiarazione.
Risulta pertanto che, allo stato, non abbia accettato l'eredità. Controparte_5
Orbene, secondo la giurisprudenza della S.C., “La delazione conseguente all'apertura della successione ereditaria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l'acquisto dell'eredità,
a tal fine occorrendo anche che il chiamato proceda all'accettazione mediante una dichiarazione
pagina 2 di 6 espressa di volontà (o con l'assunzione del titolo di erede) in un atto pubblico o in una scrittura privata (art. 475 cod. civ.) oppure compiendo atti che necessariamente presuppongono la volontà di accettare e che il chiamato stesso non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede. Di conseguenza, nel caso di morte di una delle parti in corso di causa, la legittimazione a stare in giudizio - salvo che nelle particolari ipotesi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ. - si trasmette non già al chiamato all'eredità, bensì in via esclusiva all'erede (art. 110 cod. proc. civ.).” (Cass., n.
9782/1995).
è pertanto sfornito di legittimazione a stare nel presente giudizio, con conseguente Controparte_5
inammissibilità degli atti difensivi da costui depositati e quindi delle nuove eccezioni in essi contenute. con conseguente declaratoria;
non osta in proposito la mancata previa sottoposizione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., della questione, in quanto la carenza di legittimazione è annoverabile tra le questioni di esclusiva rilevanza processuale, che, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi della disposizione citata, se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (vedi Cass., n. 6218/2019, Cass., n 7356/2022;
S.U., n. 30883/2024).
7. Per altro verso si osserva, quanto alla posizione di che “La morte o la perdita Parte_1
delle capacità della parte costituita, quando sopravviene nel corso del giudizio di merito, prima della chiusura della discussione, trovano specifica e compiuta regolamentazione nelle disposizioni dell'art.
300 cod. proc. civ. senza alcuna possibilità di integrazione o di interferenza, nella relativa disciplina, dei principi e delle norme che regolano gli effetti degli eventi medesimi se intervenuti in ulteriori e diversi momenti del rapporto processuale. Pertanto, se il procuratore costituito, unico legittimato, ai sensi del citato art.300, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discussione del giudizio di primo grado (o del giudizio di appello), l'avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti dal giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato "ad litem", pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante preposizione di impugnazione” (Cass., n. 7281/1996); e dunque “nel caso in cui il procuratore della parte deceduta o divenuta incapace ometta la dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti dell'avvenuto decesso o della perdita di capacità, la posizione giuridica della parte stessa resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente ed ancora capace, sia nella fase in corso del rapporto processuale che nelle
pagina 3 di 6 successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, e di riattivazione a seguito di impugnazione” (Cass., n. 6588/2003).
Il presente processo pertanto si svolge tra l'originaria appellante e l'appellata.
8. Ciò precisato, parte appellante lamenta a) la nullità della sentenza per omessa motivazione e/o contraddittoria motivazione per non avere il tribunale dato luogo ai riconteggi dell'importo dell'atto di precetto come disposto con ordinanza del 13.07.2020; b) la nullità/invalidità della sentenza per aver il giudice di primo grado disposto la conversione del mutuo fondiario d'ufficio, ovvero su eccezione tardivamente dedotta dall'odierno appellato;
c) la nullità/invalidità della sentenza per aver disposto la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario in violazione dei presupposti di legge, essendo legittimamente stipulabile, per l'operazione convenuta tra le parti, soltanto il mutuo fondiario e non quello ipotecario e d) l'erroneità della sentenza nella parte in cui non recepisce l'eccezione di invalidità del mutuo in quanto avente natura di mutuo condizionato.
9. Il primo motivo è infondato.
Premesso che l'ordinanza istruttoria è sempre revocabile e non può mai pregiudicare la decisione della causa ex art. 177, 1° e 2° comma c.p.c., e che, pertanto, la eventuale contraddittorietà fra ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di motivazione, bensì legittima espressione del menzionato principio, si osserva che, nel caso di specie, i conteggi sono stati disposti nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado per l'ipotesi che fosse riscontrata usura, poi esclusa dal tribunale sulla corta delle conclusioni peritali, con statuizione non impugnata e pertanto passata sul punto in giudicato.
10. Quanto al secondo e al terzo motivo, gli stessi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Come affermato dalla sentenza n. 33719/2022 delle Sezioni Unite, “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Peraltro, con la stessa pronuncia le S.U. hanno statuito che “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione -
pagina 4 di 6 sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Dunque il secondo motivo di gravame è parzialmente fondato, con conseguente riforma della decisione impugnata sul punto, in quanto il primo giudice non avrebbe dovuto operare alcuna riqualificazione e/o conversione del mutuo;
non può peraltro non rilevarsi come tale profilo non rivesta alcun concreto interesse per l'appellante, stante la validità del contratto nonostante l'avvenuto accertato superamento del limite di finanziabilità.
11. Infondato è infine il quarto motivo, con il quale si deduce che il contratto di mutuo oggetto di causa sia un mutuo c.d. condizionato, rectius destinato a coprire passività preesistenti;
invero, quanto alla figura del mutuo c.d. condizionato, che non è la fattispecie concretamente dedotta nel caso di specie e che consiste nell'accordo negoziale con il quale un istituto di credito concede a mutuo una determinata somma di danaro, effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita al mutuante, e costituita in deposito (o pegno) irregolare, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni (principalmente, il consolidarsi dell'ipoteca), si rielva che anche su questo argomento si sono di recente espresse le S.U., nel senso che “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (S.U., n.
5968/2025).
12. Quanto poi al mutuo denominato “di scopo” o, più propriamente, “solutorio”, ossia seguito dalla contestuale o, comunque, immediata destinazione delle somme a ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, le S.U. (n. 5841/2025) hanno chiarito che: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo
"solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta
pagina 5 di 6 nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Anche la doglianza in esame va pertanto respinta.
13. In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata soltanto laddove ha disposto la conversione del mutuo da fondiario in ipotecario, con conseguente rigetto integrale dell'opposizione originariamente proposta.
14. In considerazione del fatto che tutte le questioni trattate sono state oggetto negli ultimi anni di contrasti giurisprudenziali soltanto di recente composti, nelle more del giudizio di appello, dalle pronunce delle Suprema Corte sopra richiamate, ricorrono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di e, in parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale Controparte_5
riforma della sentenza n. 214/2022 del Tribunale di Parma, revoca la declaratoria di conversione del mutuo oggetto di causa da fondiario in ipotecario e rigetta interamente l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il giorno 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 591/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ZICCARDI VINCENZO APPELLANTE contro
QUALE MANDATARIA CON RAPPRESENTANZA DI Controparte_1
C.F. ), Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DE MICHELE DOMENICO. ,
QUALE MANDATARIA CON RAPPRESENTANZA DI Controparte_3
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATO
(c.f. ) Controparte_5 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZICCARDI VINCENZO
CONCLUSIONI
Come in atti
IN FATTO
1. proponeva opposizione ex art. 615, comma I° c.p.c., avverso l'esecuzione forzata Parte_2
intrapresa nei suoi confronti da lamentando la illegittima applicazione di Controparte_6
tassi di interesse usurari sul mutuo n.14.730 rep. racc. N.7.581, la illegittima pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto conseguente alla rinegoziazione del mutuo pagina 1 di 6 tra le parti avvenuta in data 01.07.2012, la violazione da parte della banca delle regole di correttezza, buona fede e trasparenza ex Lege 108/1996, l'illegittima segnalazione di alla Centrale dei CP_5
Rischi.
2. Si costituiva la cessionaria del credito chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_4
3. Nelle more del giudizio decedeva, e la causa veniva proseguita dalla coniuge Parte_2 [...]
Parte_1
In sede di comparsa conclusionale, l'opponente lamentava altresì la violazione dei limiti di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB.
4. Con sentenza n. 214/2022 il Tribunale di Parma, esclusa l'usura e verificata la violazione dei limiti di cui all'art. 38 TUB, dopo aver ritenuto ammissibile la relativa eccezione e riconosciuto l'esistenza delle condizioni perché il contratto concluso il 04.06.2007 dalle parti si convertisse in un mutuo ipotecario, disponeva la conversione, rigettava l'opposizione alla esecuzione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta nella misura della metà, compensando il restante 50%.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_1 Controparte_1
mandataria con rappresentanza di diventa cessionaria del credito cedutole da Controparte_2
Controparte_4
Si è costituito in qualità di chiamato all'eredità di nelle more Controparte_5 Parte_1
deceduta, svolgendo ulteriori e nuove difese.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
6. Va preliminarmente rilevato che, costituendosi nel presente grado, ha affermato di Controparte_5 essere chiamato all'eredità, quale figlio, dell'appellante documentando che Parte_1
creditrice di in forza della sentenza impugnata in qualità di Controparte_2 Parte_1
cessionaria del relativo credito, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. nei suoi confronti, chiedendo al giudice la fissazione di un termine entro il quale dichiari se intenda o meno accettare l'eredità della defunta, e che, nel suddetto procedimento, egli si costituito, contestando la legittimazione del credito della odierna appellata e non effettuando alcuna dichiarazione.
Risulta pertanto che, allo stato, non abbia accettato l'eredità. Controparte_5
Orbene, secondo la giurisprudenza della S.C., “La delazione conseguente all'apertura della successione ereditaria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l'acquisto dell'eredità,
a tal fine occorrendo anche che il chiamato proceda all'accettazione mediante una dichiarazione
pagina 2 di 6 espressa di volontà (o con l'assunzione del titolo di erede) in un atto pubblico o in una scrittura privata (art. 475 cod. civ.) oppure compiendo atti che necessariamente presuppongono la volontà di accettare e che il chiamato stesso non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede. Di conseguenza, nel caso di morte di una delle parti in corso di causa, la legittimazione a stare in giudizio - salvo che nelle particolari ipotesi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ. - si trasmette non già al chiamato all'eredità, bensì in via esclusiva all'erede (art. 110 cod. proc. civ.).” (Cass., n.
9782/1995).
è pertanto sfornito di legittimazione a stare nel presente giudizio, con conseguente Controparte_5
inammissibilità degli atti difensivi da costui depositati e quindi delle nuove eccezioni in essi contenute. con conseguente declaratoria;
non osta in proposito la mancata previa sottoposizione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., della questione, in quanto la carenza di legittimazione è annoverabile tra le questioni di esclusiva rilevanza processuale, che, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi della disposizione citata, se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (vedi Cass., n. 6218/2019, Cass., n 7356/2022;
S.U., n. 30883/2024).
7. Per altro verso si osserva, quanto alla posizione di che “La morte o la perdita Parte_1
delle capacità della parte costituita, quando sopravviene nel corso del giudizio di merito, prima della chiusura della discussione, trovano specifica e compiuta regolamentazione nelle disposizioni dell'art.
300 cod. proc. civ. senza alcuna possibilità di integrazione o di interferenza, nella relativa disciplina, dei principi e delle norme che regolano gli effetti degli eventi medesimi se intervenuti in ulteriori e diversi momenti del rapporto processuale. Pertanto, se il procuratore costituito, unico legittimato, ai sensi del citato art.300, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discussione del giudizio di primo grado (o del giudizio di appello), l'avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti dal giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato "ad litem", pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante preposizione di impugnazione” (Cass., n. 7281/1996); e dunque “nel caso in cui il procuratore della parte deceduta o divenuta incapace ometta la dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti dell'avvenuto decesso o della perdita di capacità, la posizione giuridica della parte stessa resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente ed ancora capace, sia nella fase in corso del rapporto processuale che nelle
pagina 3 di 6 successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, e di riattivazione a seguito di impugnazione” (Cass., n. 6588/2003).
Il presente processo pertanto si svolge tra l'originaria appellante e l'appellata.
8. Ciò precisato, parte appellante lamenta a) la nullità della sentenza per omessa motivazione e/o contraddittoria motivazione per non avere il tribunale dato luogo ai riconteggi dell'importo dell'atto di precetto come disposto con ordinanza del 13.07.2020; b) la nullità/invalidità della sentenza per aver il giudice di primo grado disposto la conversione del mutuo fondiario d'ufficio, ovvero su eccezione tardivamente dedotta dall'odierno appellato;
c) la nullità/invalidità della sentenza per aver disposto la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario in violazione dei presupposti di legge, essendo legittimamente stipulabile, per l'operazione convenuta tra le parti, soltanto il mutuo fondiario e non quello ipotecario e d) l'erroneità della sentenza nella parte in cui non recepisce l'eccezione di invalidità del mutuo in quanto avente natura di mutuo condizionato.
9. Il primo motivo è infondato.
Premesso che l'ordinanza istruttoria è sempre revocabile e non può mai pregiudicare la decisione della causa ex art. 177, 1° e 2° comma c.p.c., e che, pertanto, la eventuale contraddittorietà fra ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di motivazione, bensì legittima espressione del menzionato principio, si osserva che, nel caso di specie, i conteggi sono stati disposti nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado per l'ipotesi che fosse riscontrata usura, poi esclusa dal tribunale sulla corta delle conclusioni peritali, con statuizione non impugnata e pertanto passata sul punto in giudicato.
10. Quanto al secondo e al terzo motivo, gli stessi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Come affermato dalla sentenza n. 33719/2022 delle Sezioni Unite, “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Peraltro, con la stessa pronuncia le S.U. hanno statuito che “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione -
pagina 4 di 6 sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Dunque il secondo motivo di gravame è parzialmente fondato, con conseguente riforma della decisione impugnata sul punto, in quanto il primo giudice non avrebbe dovuto operare alcuna riqualificazione e/o conversione del mutuo;
non può peraltro non rilevarsi come tale profilo non rivesta alcun concreto interesse per l'appellante, stante la validità del contratto nonostante l'avvenuto accertato superamento del limite di finanziabilità.
11. Infondato è infine il quarto motivo, con il quale si deduce che il contratto di mutuo oggetto di causa sia un mutuo c.d. condizionato, rectius destinato a coprire passività preesistenti;
invero, quanto alla figura del mutuo c.d. condizionato, che non è la fattispecie concretamente dedotta nel caso di specie e che consiste nell'accordo negoziale con il quale un istituto di credito concede a mutuo una determinata somma di danaro, effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita al mutuante, e costituita in deposito (o pegno) irregolare, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni (principalmente, il consolidarsi dell'ipoteca), si rielva che anche su questo argomento si sono di recente espresse le S.U., nel senso che “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (S.U., n.
5968/2025).
12. Quanto poi al mutuo denominato “di scopo” o, più propriamente, “solutorio”, ossia seguito dalla contestuale o, comunque, immediata destinazione delle somme a ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, le S.U. (n. 5841/2025) hanno chiarito che: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo
"solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta
pagina 5 di 6 nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Anche la doglianza in esame va pertanto respinta.
13. In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata soltanto laddove ha disposto la conversione del mutuo da fondiario in ipotecario, con conseguente rigetto integrale dell'opposizione originariamente proposta.
14. In considerazione del fatto che tutte le questioni trattate sono state oggetto negli ultimi anni di contrasti giurisprudenziali soltanto di recente composti, nelle more del giudizio di appello, dalle pronunce delle Suprema Corte sopra richiamate, ricorrono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di e, in parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale Controparte_5
riforma della sentenza n. 214/2022 del Tribunale di Parma, revoca la declaratoria di conversione del mutuo oggetto di causa da fondiario in ipotecario e rigetta interamente l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il giorno 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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