Decreto presidenziale 29 marzo 2022
Sentenza 14 dicembre 2022
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03064/2025REG.PROV.COLL.
N. 02630/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2630 del 2022, proposto dall’Azienda sanitaria locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Annunziata, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
TA LE, IC LE, RI LL, RI LE, AN LE, rappresentati e difesi dagli avvocati Sabato Criscuolo e Raffaele Chirico, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 404/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano e di TA LE, IC LE, RI LL, RI LE e AN LE;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 2 aprile 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Azienda sanitaria locale di Salerno ha appellato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno i cui estremi sono indicati in intestazione, recante l’ordine nei suoi confronti di determinarsi sull’eventuale acquisizione di un’area sita nel Comune di Pontecagnano oggetto di procedura espropriativa non portata a conclusione per la realizzazione di un poliambulatorio comunale, su un’area dell’estensione di 5200 mq, facente parte di una più vasta area di 25253 mq, di proprietà dei danti causa degli odierni appellati, censita a catasto al foglio 5, particella 200.
Con memoria deposita l’8 febbraio 2025 l’azienda sanitaria appellante ha riferito che è cessata la materia del contendere in conseguenza di un accordo transattivo intervenuto tra il Comune di Pontecagnano e i privati espropriati, con corresponsione da parte del primo a favore di questi delle somme dovute.
DIRITTO
In conformità alla dichiarazione dell’Azienda sanitaria appellante va dichiarata la cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; l’esito della controversia nel senso ora esposto giustifica la compensazione delle spese di causa tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO