Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6515/2019 posta in deliberazione il giorno 10/10/2024
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
, nato a [...] il [...], CF nella Parte_2 C.F._1
qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Parte_1
Avv. PARRELLA VITALE RAFFAELE;
( ) Parte_3 C.F._2
VIA DEGLI SCIPIONI, 228 C/O PARRELLA;
Parte_4
E
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ADS
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 5477/2019 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Parte_1
Tribunale di Roma, pronunciandosi su tre cause riunite (n. r.g. 66561/15, 66567/15 e 7327/16) ha rigettato le domande tutte proposte dalla nei confronti del Parte_1 [...]
, di e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
1
Interrotto il giudizio per il fallimento della questo è stato riassunto dott. Parte_1
, nato a [...] il [...], CF nella Parte_2 C.F._1
qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Parte_1
Le controparti hanno eccepito l'inammissibilità della riassunzione per difetto di legittimazione attiva della società in bonis.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con lettura della sentenza.
2. Questo l'oggetto del giudizio, come esposto nella sentenza di primo grado :
“1.1 lite n. 66561/2015 r.g.. Con l'atto introduttivo della lite, la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio il
[...]
, nonché l'agente della riscossione ha chiesto Controparte_1 Controparte_2 al tribunale:
“..nel merito ritenere e dichiarare la illegittimità, per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, a causa del comportamento posto in essere dal
[...]
e dalla nella fase Controparte_1 Controparte_5 di attuazione del bando relativo al progetto PIA Innovazione 1° Bando n. B01/0246/P 28243-
13 con il quale è stato concesso un finanziamento agevolato in via provvisoria con il Decreto n. 127485 del 05.08.2003, e per l'effetto: annullare il decreto prot. n. 5371 del 02.12.2014 con il quale sono state revocate le agevolazioni pari ad € 715.080,00 di finanziamento agevolato relativo al progetto PIA Innovazione 1° bando n. B01/0246/P 28243-13 .. e disposto il recupero delle somme relative al finanziamento agevolato al netto degli importi già rimborsati, pari ad € 309.262,96”.
Con separato atto di citazione la società attrice in epigrafe, evocando in giudizio il solo
, ha chiesto al tribunale di: Controparte_1
“..nel merito ritenere e dichiarare la illegittimità, per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, a causa del comportamento posto in essere dal
[...]
e dalla nella fase Controparte_1 Controparte_5 di attuazione del bando relativo al progetto PIA Innovazione 1° Bando n. B01/0246/P 28243-
13 con il quale è stato concesso un finanziamento agevolato in via provvisoria con il Decreto
n. 127485 del 05.08.2003, nonché del bando relativo al progetto PIA Innovazione 2° Bando n.
B01/0385/P 43337-13 con il quale è stato concesso un finanziamento agevolato in via provvisoria con il Decreto n. 150051 del 20.03.2006, e per l'effetto: annullare il decreto prot. n. 1577 del 16.05.2014 con il quale sono state revocate le agevolazioni pari ad € 1.026.130,00 di finanziamento agevolato relativo al progetto PIA Innovazione 2° bando n. B01/0385/P 43337-13 .. e disposto il recupero delle somme relative al finanziamento agevolato al netto degli importi già rimborsati, pari ad € 942.143,00; annullare il decreto prot. n. 5371 del 02.12.2014 con il quale sono state revocate le agevolazioni pari ad € 715.080,00 di finanziamento agevolato relativo al progetto PIA Innovazione 1° bando n. B01/0246/P 28243-13 .. e disposto il recupero delle somme relative al finanziamento agevolato al netto degli importi già rimborsati, pari ad € 309.262,96; nonché condannare il al risarcimento del danno di Controparte_1 natura economico patrimoniale cagionato alla nella misura che sarà Parte_1 quantificata in corso di causa”.
2 1.3 lite n. 7327/2016 r.g..
Con successiva citazione notificata, ancora una volta, al , Controparte_1 nonché alla società la società attrice ha chiesto al tribunale di: Controparte_3
“..nel merito ritenere e dichiarare la illegittimità, per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, a causa del comportamento posto in essere dal
[...]
e dalla nella fase Controparte_1 Controparte_5 di attuazione del bando relativo al progetto PIA Innovazione 2° Bando n. B01/0385/P 43337-
13 con il quale è stato concesso un finanziamento agevolato in via provvisoria con il Decreto n. 150051 del 20.03.2006, e per l'effetto: annullare il decreto prot. n. 1577 del 16.05.2014 con il quale sono state revocate le agevolazioni pari ad € 1.060.000,00 di finanziamento agevolato relativo al progetto PIA Innovazione 2° bando n. B01/0385/P 43337-13 .. e disposto il recupero delle somme relative al finanziamento agevolato al netto degli importi già rimborsati, pari ad € 942.143,00”.
2. La riassunzione è inammissibile in quanto operata da soggetto privo di legittimazione , a seguito dell'interruzione del processo per il fallimento della società.
Fondatamente Il Ministero ha eccepito: “ In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità della riassunzione effettuata dalla Società fallita in quanto la dichiarazione di fallimento comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore del fallimento.
Sul punto si richiama Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 30/10/2020, n. 24159: “La dichiarazione di fallimento comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale al curatore, ai sensi dell'art. 43 legge fall., con l'eccezione dell'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali o quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali,l'amministrazione fallimentare sia rimasta semplicemente inerte, pur in mancanza di una ponderata valutazione negativa al riguardo. In tal caso, si verifica una c.d. eccezionale legittimazione processuale del fallito, il quale conserva la capacità e la legittimazione processuale di fronte all'inerzia dell'amministrazione fallimentare, anche se tale legittimazione straordinaria o suppletiva è ammissibile sol quando siffatta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, e non anche, invece, allorché consegua ad una negativa valutazione della convenienza della controversia”.
E' onere della parte fallita dimostrare l'esistenza dei presupposti della sua straordinaria legittimazione processuale e nella fattispecie parte riassumente non deduce né dimostra alcunchè.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
3 Va inoltre dichiarata l'interruzione, con separata ordinanza nel rapporto processuale con in quanto non litisconsorte necessario per la cancellazione Controparte_3
dall'albo del proprio difensore avv. Tarantino Maria, non sostituito.
QM dichiara improcedibile l'appello e condanna dott. , nato a [...] il Parte_2
12 luglio 1961, CF nella qualità di amministratore unico e legale C.F._1
rappresentante della alla rifusione delle spese del grado in favore della Parte_1
controparte costituite che liquida in € 20.000,00 per compensi .
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma 1 quater T.U.115/2002
IL PRESIDENTE EST
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