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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
TA IO, EL
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 027 2024 00050810 49 000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, con rituale ricorso, notificato a controparte e depositato telematicamente a questa Corte, ha impugnato la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 027 2024 00050810 49
000 per l'anno 2018, notificata il 26/11/2024, relativa all'anno d'imposta 2018 con la quale l'Agenzia delle
Entrate – Dir. Prov.le Campobasso richiede il pagamento di IVA per Euro 67.734,00 a causa di un mancato versamento periodico mensile, per IVA periodica.
Il valore della lite è di € 67.734,00.
La società ricorrente si oppone all'atto di recupero sostenendo che la dichiarazione IVA, oggetto del controllo automatizzato, relativa all'anno d'imposta 2018, ( esponendo l'importo di € 67.734,00 come IVA periodica dovuta), ma senza considerarlo in sede di conguaglio annuale, con ciò di fatto provvedendo al riversamento delle somme dovute mediante esposizione di un minor credito. Sostiene che la dichiarazione integrativa relativa al 2018 deve essere annullata integralmente in conseguenza dell'accordo conciliativo formalizzato il 11/12/2024 con il quale, per l'anno 2017, si concordava il versamento delle somme dovute a titolo di IVA 2017.
Pertanto il credito IVA al 01/01/2018 deve essere riportato al valore originario, e di conseguenza tutte le dichiarazioni integrative IVA successive devono considerarsi senza validità, con ripristino della situazione creditoria preesistente.
Conclude chiedendo di annullare l'atto impugnato, per difetto assoluto di motivazione e falsa applicazione delle disposizioni di Legge. Con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso evidenziando che l'omesso versamento dell'IVA periodica rappresenta un'obbligazione a sé stante rispetto al saldo. D'altronde, se il contribuente dichiara un debito e non lo versa, l'importo di tale debito viene recuperato in sede di liquidazione automatizzata.
L'obbligo di effettuare i versamenti periodici dell'IVA è posto dal DPR 23 marzo 1998, n. 100. Ribadisce che nella fattispecie in esame la contribuente ha indicato nella dichiarazione IVA/2019 n. 09372449367 - 0000001 del 18/1/2024 (ANNO d'IMPOSTA 2018) un'imposta a debito pari a complessivi € 67.734,00, periodo gennaio- novembre, mentre per il mese di dicembre ha indicato un'imposta a credito di € 52.541,00.
Sostiene che anche nella precedente dichiarazione IVA/2019 n. 10223230278 - 0000001 del 23/4/2022
(ANNO d'IMPOSTA 2018) aveva indicato i medesimi importi a debito.
Con riferimento alla circostanza sostenuta dalla ricorrente, ovvero che per l'anno d'imposta 2017 la contribuente ha formalizzato un accordo conciliativo con l'Ufficio, con cui si è concordato un versamento delle somme dovute a titolo di IVA, rappresenta che tale accordo oltre che riferibile ad un anno d'imposta diverso (2017) rispetto a quello oggetto del presente giudizio (2018), fa seguito ad un accertamento dell'Ufficio
(n. TR6I10100308/2023) relativo allo scostamento tra i dati dichiarati e quelli riscontrati nell'applicativo spesometro integrato, da cui è scaturito, per l'anno d'imposta 2017, un recupero IRES pari ad € 3.232,00 e un recupero IVA pari ad € 38.387,00.
Conclude chiedendo di rigettare il ricorso, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il merito della questione, la Corte accerta che la cartella di pagamento impugnata deriva dal controllo automatizzato 54 bis del D.P.R. n. 600/1973 che ha rilevato il mancato pagamento dell'IVA periodica per l'anno 2018 indicato nella Quadro H della dichiarazione IVA oggetto di controllo trasmessa dalla ricorrente.
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA risulta presentata nella dichiarazione IVA/2019
n. 09372449367 - 0000001 del 18/1/2024 (ANNO d'IMPOSTA 2018) con un'imposta a debito pari a complessivi € 67.734,00, periodo gennaio-novembre, mentre per il mese di dicembre ha indicato un'imposta a credito di € 52.541,00.
Le somme liquidate a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 1972 sono state rese note con comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data 04-03-2024, con codice atto numero 07576991926, consegnata in data 19-03-2024.
La Corte osserva che il versamento dell'IVA periodica rappresenta un'obbligazione a sé stante rispetto al saldo annuale e se il contribuente dichiara un debito e non lo versa, l'importo di tale debito viene recuperato in sede di liquidazione automatizzata.
L'obbligo di effettuare i versamenti periodici dell'IVA è posto dal DPR 23 marzo 1998, n. 100, il quale nell'art. 1, comma 1, primo periodo, dispone che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” e nel quarto comma, primo periodo, dello stesso art. 1 dispone che
“Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
I fatti e le eccezioni formulate dalla ricorrente risultano del tutto infondati e inconferenti rispetto alla fattispecie oggi in discussione.
Difatti la cartella scaturisce dal controllo automatizzato 54 bis del D.P.R. n. 600/1973 che pone a raffronto i dati indicati dalla stessa ricorrente nella dichiarazione IVA 2018 con i pagamenti effettuati con il modello F24.
Quanto alla circostanza sostenuta dalla ricorrente, ovvero che per l'anno d'imposta 2017 ha formalizzato un accordo conciliativo con l'Ufficio, con cui si è concordato un versamento delle somme dovute a titolo di
IVA, risulta che tale accordo, oltre che riferibile ad un anno d'imposta diverso (2017) rispetto a quello oggetto del presente giudizio (2018), fa seguito ad un accertamento dell'Ufficio (n. TR6I10100308/2023) relativo allo scostamento tra i dati dichiarati e quelli riscontrati nell'applicativo spesometro integrato, da cui è scaturito, per l'anno d'imposta 2017, un recupero IRES pari ad € 3.232,00 e un recupero IVA pari ad € 38.387,00.
Di contro, l'atto oggetto della presente impugnazione, attiene invece all'imposta IVA periodica a debito indicata dalla ricorrente nella dichiarazione IVA 2019 n. 09372449367 - 0000001 trasmessa il 18/1/2024
(ANNO D'IMPOSTA 2018) relativa all'IVA relativa al periodo gennaio-novembre 2018 non versata dalla stessa.
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha indicato nella dichiarazione IVA/2019 n. 09372449367 - 0000001 del 18/1/2024 (ANNO d'IMPOSTA 2018) un'imposta a debito pari a complessivi € 67.734,00, periodo gennaio- novembre, mentre per il mese di dicembre ha indicato un'imposta a credito di € 52.541,00.
Come riconosce anche l'Ufficio, a seguito del pagamento della cartella di pagamento oggi opposta, la ricorrente maturerà un credito che dovrà indicare nel quadro VQ – mod. Dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta in cui si effettua il pagamento maturando un credito di € 52.541,00. Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida, ai sensi della vigente normativa, in euro 2.500,00 oltre quanto dovuto per legge.
Campobasso, 09/12/2025
IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
TA IO, EL
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 027 2024 00050810 49 000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, con rituale ricorso, notificato a controparte e depositato telematicamente a questa Corte, ha impugnato la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 027 2024 00050810 49
000 per l'anno 2018, notificata il 26/11/2024, relativa all'anno d'imposta 2018 con la quale l'Agenzia delle
Entrate – Dir. Prov.le Campobasso richiede il pagamento di IVA per Euro 67.734,00 a causa di un mancato versamento periodico mensile, per IVA periodica.
Il valore della lite è di € 67.734,00.
La società ricorrente si oppone all'atto di recupero sostenendo che la dichiarazione IVA, oggetto del controllo automatizzato, relativa all'anno d'imposta 2018, ( esponendo l'importo di € 67.734,00 come IVA periodica dovuta), ma senza considerarlo in sede di conguaglio annuale, con ciò di fatto provvedendo al riversamento delle somme dovute mediante esposizione di un minor credito. Sostiene che la dichiarazione integrativa relativa al 2018 deve essere annullata integralmente in conseguenza dell'accordo conciliativo formalizzato il 11/12/2024 con il quale, per l'anno 2017, si concordava il versamento delle somme dovute a titolo di IVA 2017.
Pertanto il credito IVA al 01/01/2018 deve essere riportato al valore originario, e di conseguenza tutte le dichiarazioni integrative IVA successive devono considerarsi senza validità, con ripristino della situazione creditoria preesistente.
Conclude chiedendo di annullare l'atto impugnato, per difetto assoluto di motivazione e falsa applicazione delle disposizioni di Legge. Con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso evidenziando che l'omesso versamento dell'IVA periodica rappresenta un'obbligazione a sé stante rispetto al saldo. D'altronde, se il contribuente dichiara un debito e non lo versa, l'importo di tale debito viene recuperato in sede di liquidazione automatizzata.
L'obbligo di effettuare i versamenti periodici dell'IVA è posto dal DPR 23 marzo 1998, n. 100. Ribadisce che nella fattispecie in esame la contribuente ha indicato nella dichiarazione IVA/2019 n. 09372449367 - 0000001 del 18/1/2024 (ANNO d'IMPOSTA 2018) un'imposta a debito pari a complessivi € 67.734,00, periodo gennaio- novembre, mentre per il mese di dicembre ha indicato un'imposta a credito di € 52.541,00.
Sostiene che anche nella precedente dichiarazione IVA/2019 n. 10223230278 - 0000001 del 23/4/2022
(ANNO d'IMPOSTA 2018) aveva indicato i medesimi importi a debito.
Con riferimento alla circostanza sostenuta dalla ricorrente, ovvero che per l'anno d'imposta 2017 la contribuente ha formalizzato un accordo conciliativo con l'Ufficio, con cui si è concordato un versamento delle somme dovute a titolo di IVA, rappresenta che tale accordo oltre che riferibile ad un anno d'imposta diverso (2017) rispetto a quello oggetto del presente giudizio (2018), fa seguito ad un accertamento dell'Ufficio
(n. TR6I10100308/2023) relativo allo scostamento tra i dati dichiarati e quelli riscontrati nell'applicativo spesometro integrato, da cui è scaturito, per l'anno d'imposta 2017, un recupero IRES pari ad € 3.232,00 e un recupero IVA pari ad € 38.387,00.
Conclude chiedendo di rigettare il ricorso, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il merito della questione, la Corte accerta che la cartella di pagamento impugnata deriva dal controllo automatizzato 54 bis del D.P.R. n. 600/1973 che ha rilevato il mancato pagamento dell'IVA periodica per l'anno 2018 indicato nella Quadro H della dichiarazione IVA oggetto di controllo trasmessa dalla ricorrente.
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA risulta presentata nella dichiarazione IVA/2019
n. 09372449367 - 0000001 del 18/1/2024 (ANNO d'IMPOSTA 2018) con un'imposta a debito pari a complessivi € 67.734,00, periodo gennaio-novembre, mentre per il mese di dicembre ha indicato un'imposta a credito di € 52.541,00.
Le somme liquidate a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 1972 sono state rese note con comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data 04-03-2024, con codice atto numero 07576991926, consegnata in data 19-03-2024.
La Corte osserva che il versamento dell'IVA periodica rappresenta un'obbligazione a sé stante rispetto al saldo annuale e se il contribuente dichiara un debito e non lo versa, l'importo di tale debito viene recuperato in sede di liquidazione automatizzata.
L'obbligo di effettuare i versamenti periodici dell'IVA è posto dal DPR 23 marzo 1998, n. 100, il quale nell'art. 1, comma 1, primo periodo, dispone che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” e nel quarto comma, primo periodo, dello stesso art. 1 dispone che
“Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
I fatti e le eccezioni formulate dalla ricorrente risultano del tutto infondati e inconferenti rispetto alla fattispecie oggi in discussione.
Difatti la cartella scaturisce dal controllo automatizzato 54 bis del D.P.R. n. 600/1973 che pone a raffronto i dati indicati dalla stessa ricorrente nella dichiarazione IVA 2018 con i pagamenti effettuati con il modello F24.
Quanto alla circostanza sostenuta dalla ricorrente, ovvero che per l'anno d'imposta 2017 ha formalizzato un accordo conciliativo con l'Ufficio, con cui si è concordato un versamento delle somme dovute a titolo di
IVA, risulta che tale accordo, oltre che riferibile ad un anno d'imposta diverso (2017) rispetto a quello oggetto del presente giudizio (2018), fa seguito ad un accertamento dell'Ufficio (n. TR6I10100308/2023) relativo allo scostamento tra i dati dichiarati e quelli riscontrati nell'applicativo spesometro integrato, da cui è scaturito, per l'anno d'imposta 2017, un recupero IRES pari ad € 3.232,00 e un recupero IVA pari ad € 38.387,00.
Di contro, l'atto oggetto della presente impugnazione, attiene invece all'imposta IVA periodica a debito indicata dalla ricorrente nella dichiarazione IVA 2019 n. 09372449367 - 0000001 trasmessa il 18/1/2024
(ANNO D'IMPOSTA 2018) relativa all'IVA relativa al periodo gennaio-novembre 2018 non versata dalla stessa.
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha indicato nella dichiarazione IVA/2019 n. 09372449367 - 0000001 del 18/1/2024 (ANNO d'IMPOSTA 2018) un'imposta a debito pari a complessivi € 67.734,00, periodo gennaio- novembre, mentre per il mese di dicembre ha indicato un'imposta a credito di € 52.541,00.
Come riconosce anche l'Ufficio, a seguito del pagamento della cartella di pagamento oggi opposta, la ricorrente maturerà un credito che dovrà indicare nel quadro VQ – mod. Dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta in cui si effettua il pagamento maturando un credito di € 52.541,00. Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida, ai sensi della vigente normativa, in euro 2.500,00 oltre quanto dovuto per legge.
Campobasso, 09/12/2025
IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)