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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/04/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 615 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2022, avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale vertente tra c.f. rapp.ta e difesa, in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti, dall'avv. Victor Gatto
Attrice
E
in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., c.f. e P.IVA P.IVA_1
rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
Carmen Sirico
Convenuta
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la dott.ssa conveniva in giudizio l' Parte_1 [...] per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento della somma di € 24.993,95, oltre interessi e rivalutazione, per i danni subìti a seguito della caduta al suolo avvenuta in data 30-08-2019, alle ore
9.00 circa. Premetteva che, cessato il suo turno di lavoro notturno, si recava presso il parcheggio dell'
[...]
da paletti Controparte_2
installati per canalizzare il flusso pedonale- e, a causa della sconnessione presente nella pavimentazione stradale,
inciampava e rovinava al suolo, urtando con la mano sinistra sul selciato. Deduceva che la sconnessione era scarsamente visibile, poiché si confondeva con la pavimentazione e non evitabile, per la presenza dei paletti de quibus. Oltretutto rilevava che: 1) la presenza di altre buche la costringeva a dirigersi verso la poco visibile sconnessione;
2) le insidie non erano in alcun modo segnalate. In data 05-09-2019, per l'accentuarsi della sintomatologia dolorosa, si recava presso il P.S. del S.
Anna dove, a seguito di esame radiografico Controparte_1
e consulenza ortopedica, le veniva diagnosticato un “trauma distorsivo polso sx con lesione della RUD”, con prognosi di gg. 20; successivamente, in data 25-09-2019, recatasi nuovamente presso lo stesso presidio, le veniva formulata pag. 2/14 un'ulteriore prognosi di gg. 15. A seguito di ulteriori controlli clinici, in data 23-10-2019 l'istante si ricoverava preso la casa di cura di Rimini, con CP_3
diagnosi di “lesione TFCC polso sx” e quivi veniva sottoposta ad intervento chirurgico e dimessa con diagnosi di “lesione TFCC polso sx”, con prescrizione di terapia medica, utilizzo di tutore e successivi controlli ambulatoriali. A seguito del sinistro subiva lesioni, con conseguente ITT di gg. 30, ITP di 30 gg. al 75%, di 60 gg.
al 50% e 60 gg. al 25%, mentre il danno biologico permanente veniva valutato nella misura dell'8%, come da perizia di parte. Sosteneva, inoltre, spese per complessivi
€ 6.551,31, come da allegata documentazione. Veniva,
quindi, sottoposta a visita medico legale dal fiduciario dell' ed invitava quest'ultima e Controparte_4
l'azienda ospedaliera alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, con esito negativo. Oltretutto,
deduceva di non aver ricevuto alcun indennizzo dall' CP_5
atteso che il danno non superava i minimi risarcibili.
Invocava, pertanto, la responsabilità dell'
[...]
, ex art. 2051 e 2043 c.c., nella sua qualità di CP_1
proprietaria e responsabile della manutenzione del pag. 3/14 parcheggio e per non aver segnalato lo stato di pericolo,
cagionato dalla presenza di un'insidia per gli avventori.
Concludeva per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c., della
[...]
per i danni cagionati dalle cose Controparte_6
in custodia e condannare la stessa al pagamento della somma di € 24.993,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
o alla diversa somma da determinarsi nel corso del giudizio, anche a seguito di espletanda CTU.
In subordine, chiedeva dichiararsi la responsabilità
dell'Azienda ospedaliera de qua, ai sensi dell'art. 2043
c.c.; condannarsi, inoltre l' al Controparte_6
risarcimento del danno da cenestesi lavorativa. Vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l' , la Controparte_6
quale eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito e la competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, atteso che l'incidente era avvenuto nell'area di parcheggio antistante la struttura dove l'attrice lavorava.
Eccepiva altresì la nullità della citazione, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., stante la ricostruzione generica dei fatti operata dall'istante e, pur non contestando la ricostruzione del fatto storico, effettuata dall'attrice,
pag. 4/14 eccepiva la carenza del nesso causale tra i fatti come narrati e le lesioni subite dalla stessa, negava ogni responsabilità, avendo sempre provveduto ad effettuare le dovute manutenzioni sui beni di propria pertinenza, come da documentazione attestante tali interventi. Evidenziava,
inoltre, che la responsabilità dell'accaduto era da addebitare alla condotta imprudente dell'attrice, che non aveva prestato la dovuta attenzione, anche per il fatto di essere a perfetta conoscenza dei luoghi di causa, che percorreva quotidianamente, dopo aver parcheggiato la propria autovettura. Faceva rilevare l'infondatezza della domanda attorea, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che l' aveva posto in essere la dovuta Controparte_1
manutenzione dei luoghi di sua pertinenza. Evidenziava
altresì che l'attrice non aveva dichiarato di aver ricevuto dall' la liquidazione dell'indennità per inabilità CP_5
temporanea e rimborso spese, effettivamente corrisposta dall'ente per l'importo di € 5.349,63, dal 08-09-2019 al
03-12-2019 ed € 18.446,40, dal 04-12-2019 al 30-07-2020, ma aveva rappresentato soltanto di non aver ottenuto il risarcimento del danno dall' , che aveva valutato che i CP_5
postumi di fossero quantificabili in misura inferiore Pt_2
alla percentuale minima risarcibile.
pag. 5/14 Concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di incompetenza per materia del giudice adito e in via gradata per la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito, per il rigetto della domanda attorea, sia ai sensi dell'art. 2051
del c.c. che dell'art. 2043 c.c, chiedendo inoltre, nel caso di riconoscimento di sua responsabilità, lo scorporo di quanto già ottenuto dall'istante a titolo di indennità
dall' Vittoria di spese. CP_5
In corso di causa veniva espletata prova per testi,
disposta CTU e, all'udienza del 19-12-2024, svolta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa in decisione,
con i termini di legge per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
In via preliminare, va rigettata l'eccezione, formulata dalla convenuta nella comparsa di Controparte_1
costituzione, di incompetenza per materia dell'adìto
Tribunale e di competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, dal momento che l'attrice ha formulato la domanda evocando la responsabilità dell'ente convenuto quale custode, ex art. 2051 c.c. ed in subordine la responsabilità dello stesso, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
pag. 6/14 Nel merito, va in primo luogo evidenziato che il fatto storico, così come descritto da parte attrice, non è stato contestato dall' convenuto. CP_7
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo superato l'orientamento risalente, che configurava, nella fattispecie in esame, un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ritenendo doversi ricondurre, viceversa, la fattispecie alla diversa ipotesi di responsabilità del custode, ex art. 2051 del c.c.: peraltro, le più recenti pronunzie hanno temperato,
per quanto possibile, l'interpretazione dell'art.2051
c.c., facendo rientrare nel concetto di caso fortuito anche la condotta del danneggiato, di cui all'art.1227
del c.c., “se idonea ad interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno ed il danno stesso”
(cfr.Cass.civ., 20.1.2014 n.999).
Occorre dunque verificare se, dall'esame degli atti del giudizio, emerga la prova, ai sensi dell'art. 2051 del c.c., che la condotta dell'ente proprietario della strada e responsabile della sua manutenzione sia stata o meno la ragione esclusiva del fatto dannoso o piuttosto sussista l'eventuale condotta colposa della danneggiata.
E' stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di pag. 7/14 Cassazione, da ultimo, con la sentenza n. 20943/2022, che
“la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo”.
In particolare, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, nn.
2480, 2481, 2482 e 2483, che, in tema di responsabilita'
civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 c.c.,comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta', espresso dall'articolo 2 Cost.
Ne consegue che, quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle pag. 8/14 cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita' causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Va poi ribadito il principio, gia' affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui, in tema di responsabilita'
per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi,
invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court,
imprevedibile e inevitabile (Cass., ord., n. 14228 del
23/05/2023; Cass., sez. un., ord., n. 20943 del
30/06/2022, in motivazione, in particolare p. 17 e 18, in cui si fa specifico riferimento pure alla necessita' che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela pag. 9/14 riconducibile al principio di solidarieta' espresso dalla
Cost., articolo 2).
In ogni caso, la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilita' e l'evento dannoso va operata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
22/03/2011, n. 6529), attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento, sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta,
stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Venendo all'esame dei fatti di causa, è pacifico che l'attrice lavorava presso l'azienda ospedaliera convenuta e percorreva abitualmente il tragitto che la portava al parcheggio;
conosceva, quindi, molto bene i luoghi oggetto del sinistro. Proprio tale circostanza avrebbe dovuto indurre la danneggiata ad assumere un comportamento più
prudente, che le avrebbe evitato la caduta, essendo appunto a conoscenza della pericolosità dei luoghi che la portavano al parcheggio dell'ospedale.
La condotta dell'utente, che ha messo i piedi proprio nella buca, piuttosto che in ogni altro punto, non puo' che pag. 10/14 essere considerata negligente, dato che l'attrice, tenuto conto delle condizioni di tempo e del luogo dell'incidente,
avrebbe potuto facilmente evitare la caduta, se avesse usato la normale diligenza.
In effetti, dai rilievi fotografici in atti si evince: 1)
che il dissesto presente nella pavimentazione stradale del parcheggio dell' era ben visibile, tenuto conto CP_2
anche che l'evento è avvenuto in pieno giorno;
2) che nella strada antistante il parcheggio dell'ospedale, ove è
avvenuto il sinistro, è presente un marciapiede perfettamente fruibile, la cui utilizzazione, da parte dell'istante, avrebbe senz'altro evitato la caduta.
In conclusione, la condotta tenuta dalla danneggiata ha assunto un ruolo significativo nella causazione dell'evento, tale da integrare gli estremi del caso fortuito, che esclude la responsabilità dell' CP_7
convenuto, ai sensi dell'art. 2051 del c.c. La Suprema
Corte ha infatti statuito che “la condotta della vittima
del danno causato da una cosa in custodia costituisce caso
fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode,
ex art. 2051 c.c, ove sia colposa ed imprevedibile” (Cass.
Civ., sez. III, ord. n. 25837, 31-10-2017).
pag. 11/14 E' assolutamente rilevante, sul punto, la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato;
la Cassazione ha infatti stabilito che la presenza di un'insidia non basta per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno,
dovendosi tenere conto anche dell'elemento soggettivo della sua prevedibilità. Nel caso in cui l'insidia si trovi in un luogo ben conosciuto dal danneggiato è suo onere tenere un comportamento maggiormente prudente e diligente, in caso contrario la sua imprudenza sarà idonea ad integrare il caso fortuito. (Cass. Civ. sez. III, 29-03-2019, n. 8777;
Cass.civ., 14.6.2016 n.12174).
L'evidenza della situazione descritta impedisce di ritenere che nel caso di specie vi sia stata una situazione di pericolo occulto, per cui deve convenirsi che a causare l'evento dannoso all'istante sia stato il fatto che la stessa non abbia usato quella normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilita',
nonostante l'evidente stato dei luoghi.
Sul punto la Suprema Corte ha sempre ritenuto che “quanto
più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte
del danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
pag. 12/14 incidente deve considerarsi l'efficienza causale
del comportamento imprudente del medesimo, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi
quale efficienza causale nella produzione del sinistro.
(Cass n. 2480/18 e 34886 /21).
Di conseguenza, la domanda va rigettata.
Sussistono, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti, dal momento che il fatto storico non è contestato tra le parti. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 1^ sezione civile,
in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1
in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attrice.
pag. 13/14 S. Maria C. V., 23-04-2025
pag. 14/14
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 615 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2022, avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale vertente tra c.f. rapp.ta e difesa, in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti, dall'avv. Victor Gatto
Attrice
E
in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., c.f. e P.IVA P.IVA_1
rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
Carmen Sirico
Convenuta
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la dott.ssa conveniva in giudizio l' Parte_1 [...] per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento della somma di € 24.993,95, oltre interessi e rivalutazione, per i danni subìti a seguito della caduta al suolo avvenuta in data 30-08-2019, alle ore
9.00 circa. Premetteva che, cessato il suo turno di lavoro notturno, si recava presso il parcheggio dell'
[...]
da paletti Controparte_2
installati per canalizzare il flusso pedonale- e, a causa della sconnessione presente nella pavimentazione stradale,
inciampava e rovinava al suolo, urtando con la mano sinistra sul selciato. Deduceva che la sconnessione era scarsamente visibile, poiché si confondeva con la pavimentazione e non evitabile, per la presenza dei paletti de quibus. Oltretutto rilevava che: 1) la presenza di altre buche la costringeva a dirigersi verso la poco visibile sconnessione;
2) le insidie non erano in alcun modo segnalate. In data 05-09-2019, per l'accentuarsi della sintomatologia dolorosa, si recava presso il P.S. del S.
Anna dove, a seguito di esame radiografico Controparte_1
e consulenza ortopedica, le veniva diagnosticato un “trauma distorsivo polso sx con lesione della RUD”, con prognosi di gg. 20; successivamente, in data 25-09-2019, recatasi nuovamente presso lo stesso presidio, le veniva formulata pag. 2/14 un'ulteriore prognosi di gg. 15. A seguito di ulteriori controlli clinici, in data 23-10-2019 l'istante si ricoverava preso la casa di cura di Rimini, con CP_3
diagnosi di “lesione TFCC polso sx” e quivi veniva sottoposta ad intervento chirurgico e dimessa con diagnosi di “lesione TFCC polso sx”, con prescrizione di terapia medica, utilizzo di tutore e successivi controlli ambulatoriali. A seguito del sinistro subiva lesioni, con conseguente ITT di gg. 30, ITP di 30 gg. al 75%, di 60 gg.
al 50% e 60 gg. al 25%, mentre il danno biologico permanente veniva valutato nella misura dell'8%, come da perizia di parte. Sosteneva, inoltre, spese per complessivi
€ 6.551,31, come da allegata documentazione. Veniva,
quindi, sottoposta a visita medico legale dal fiduciario dell' ed invitava quest'ultima e Controparte_4
l'azienda ospedaliera alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, con esito negativo. Oltretutto,
deduceva di non aver ricevuto alcun indennizzo dall' CP_5
atteso che il danno non superava i minimi risarcibili.
Invocava, pertanto, la responsabilità dell'
[...]
, ex art. 2051 e 2043 c.c., nella sua qualità di CP_1
proprietaria e responsabile della manutenzione del pag. 3/14 parcheggio e per non aver segnalato lo stato di pericolo,
cagionato dalla presenza di un'insidia per gli avventori.
Concludeva per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c., della
[...]
per i danni cagionati dalle cose Controparte_6
in custodia e condannare la stessa al pagamento della somma di € 24.993,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
o alla diversa somma da determinarsi nel corso del giudizio, anche a seguito di espletanda CTU.
In subordine, chiedeva dichiararsi la responsabilità
dell'Azienda ospedaliera de qua, ai sensi dell'art. 2043
c.c.; condannarsi, inoltre l' al Controparte_6
risarcimento del danno da cenestesi lavorativa. Vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l' , la Controparte_6
quale eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito e la competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, atteso che l'incidente era avvenuto nell'area di parcheggio antistante la struttura dove l'attrice lavorava.
Eccepiva altresì la nullità della citazione, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., stante la ricostruzione generica dei fatti operata dall'istante e, pur non contestando la ricostruzione del fatto storico, effettuata dall'attrice,
pag. 4/14 eccepiva la carenza del nesso causale tra i fatti come narrati e le lesioni subite dalla stessa, negava ogni responsabilità, avendo sempre provveduto ad effettuare le dovute manutenzioni sui beni di propria pertinenza, come da documentazione attestante tali interventi. Evidenziava,
inoltre, che la responsabilità dell'accaduto era da addebitare alla condotta imprudente dell'attrice, che non aveva prestato la dovuta attenzione, anche per il fatto di essere a perfetta conoscenza dei luoghi di causa, che percorreva quotidianamente, dopo aver parcheggiato la propria autovettura. Faceva rilevare l'infondatezza della domanda attorea, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che l' aveva posto in essere la dovuta Controparte_1
manutenzione dei luoghi di sua pertinenza. Evidenziava
altresì che l'attrice non aveva dichiarato di aver ricevuto dall' la liquidazione dell'indennità per inabilità CP_5
temporanea e rimborso spese, effettivamente corrisposta dall'ente per l'importo di € 5.349,63, dal 08-09-2019 al
03-12-2019 ed € 18.446,40, dal 04-12-2019 al 30-07-2020, ma aveva rappresentato soltanto di non aver ottenuto il risarcimento del danno dall' , che aveva valutato che i CP_5
postumi di fossero quantificabili in misura inferiore Pt_2
alla percentuale minima risarcibile.
pag. 5/14 Concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di incompetenza per materia del giudice adito e in via gradata per la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito, per il rigetto della domanda attorea, sia ai sensi dell'art. 2051
del c.c. che dell'art. 2043 c.c, chiedendo inoltre, nel caso di riconoscimento di sua responsabilità, lo scorporo di quanto già ottenuto dall'istante a titolo di indennità
dall' Vittoria di spese. CP_5
In corso di causa veniva espletata prova per testi,
disposta CTU e, all'udienza del 19-12-2024, svolta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa in decisione,
con i termini di legge per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
In via preliminare, va rigettata l'eccezione, formulata dalla convenuta nella comparsa di Controparte_1
costituzione, di incompetenza per materia dell'adìto
Tribunale e di competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, dal momento che l'attrice ha formulato la domanda evocando la responsabilità dell'ente convenuto quale custode, ex art. 2051 c.c. ed in subordine la responsabilità dello stesso, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
pag. 6/14 Nel merito, va in primo luogo evidenziato che il fatto storico, così come descritto da parte attrice, non è stato contestato dall' convenuto. CP_7
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo superato l'orientamento risalente, che configurava, nella fattispecie in esame, un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ritenendo doversi ricondurre, viceversa, la fattispecie alla diversa ipotesi di responsabilità del custode, ex art. 2051 del c.c.: peraltro, le più recenti pronunzie hanno temperato,
per quanto possibile, l'interpretazione dell'art.2051
c.c., facendo rientrare nel concetto di caso fortuito anche la condotta del danneggiato, di cui all'art.1227
del c.c., “se idonea ad interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno ed il danno stesso”
(cfr.Cass.civ., 20.1.2014 n.999).
Occorre dunque verificare se, dall'esame degli atti del giudizio, emerga la prova, ai sensi dell'art. 2051 del c.c., che la condotta dell'ente proprietario della strada e responsabile della sua manutenzione sia stata o meno la ragione esclusiva del fatto dannoso o piuttosto sussista l'eventuale condotta colposa della danneggiata.
E' stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di pag. 7/14 Cassazione, da ultimo, con la sentenza n. 20943/2022, che
“la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo”.
In particolare, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, nn.
2480, 2481, 2482 e 2483, che, in tema di responsabilita'
civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 c.c.,comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta', espresso dall'articolo 2 Cost.
Ne consegue che, quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle pag. 8/14 cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita' causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Va poi ribadito il principio, gia' affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui, in tema di responsabilita'
per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi,
invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court,
imprevedibile e inevitabile (Cass., ord., n. 14228 del
23/05/2023; Cass., sez. un., ord., n. 20943 del
30/06/2022, in motivazione, in particolare p. 17 e 18, in cui si fa specifico riferimento pure alla necessita' che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela pag. 9/14 riconducibile al principio di solidarieta' espresso dalla
Cost., articolo 2).
In ogni caso, la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilita' e l'evento dannoso va operata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
22/03/2011, n. 6529), attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento, sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta,
stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Venendo all'esame dei fatti di causa, è pacifico che l'attrice lavorava presso l'azienda ospedaliera convenuta e percorreva abitualmente il tragitto che la portava al parcheggio;
conosceva, quindi, molto bene i luoghi oggetto del sinistro. Proprio tale circostanza avrebbe dovuto indurre la danneggiata ad assumere un comportamento più
prudente, che le avrebbe evitato la caduta, essendo appunto a conoscenza della pericolosità dei luoghi che la portavano al parcheggio dell'ospedale.
La condotta dell'utente, che ha messo i piedi proprio nella buca, piuttosto che in ogni altro punto, non puo' che pag. 10/14 essere considerata negligente, dato che l'attrice, tenuto conto delle condizioni di tempo e del luogo dell'incidente,
avrebbe potuto facilmente evitare la caduta, se avesse usato la normale diligenza.
In effetti, dai rilievi fotografici in atti si evince: 1)
che il dissesto presente nella pavimentazione stradale del parcheggio dell' era ben visibile, tenuto conto CP_2
anche che l'evento è avvenuto in pieno giorno;
2) che nella strada antistante il parcheggio dell'ospedale, ove è
avvenuto il sinistro, è presente un marciapiede perfettamente fruibile, la cui utilizzazione, da parte dell'istante, avrebbe senz'altro evitato la caduta.
In conclusione, la condotta tenuta dalla danneggiata ha assunto un ruolo significativo nella causazione dell'evento, tale da integrare gli estremi del caso fortuito, che esclude la responsabilità dell' CP_7
convenuto, ai sensi dell'art. 2051 del c.c. La Suprema
Corte ha infatti statuito che “la condotta della vittima
del danno causato da una cosa in custodia costituisce caso
fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode,
ex art. 2051 c.c, ove sia colposa ed imprevedibile” (Cass.
Civ., sez. III, ord. n. 25837, 31-10-2017).
pag. 11/14 E' assolutamente rilevante, sul punto, la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato;
la Cassazione ha infatti stabilito che la presenza di un'insidia non basta per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno,
dovendosi tenere conto anche dell'elemento soggettivo della sua prevedibilità. Nel caso in cui l'insidia si trovi in un luogo ben conosciuto dal danneggiato è suo onere tenere un comportamento maggiormente prudente e diligente, in caso contrario la sua imprudenza sarà idonea ad integrare il caso fortuito. (Cass. Civ. sez. III, 29-03-2019, n. 8777;
Cass.civ., 14.6.2016 n.12174).
L'evidenza della situazione descritta impedisce di ritenere che nel caso di specie vi sia stata una situazione di pericolo occulto, per cui deve convenirsi che a causare l'evento dannoso all'istante sia stato il fatto che la stessa non abbia usato quella normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilita',
nonostante l'evidente stato dei luoghi.
Sul punto la Suprema Corte ha sempre ritenuto che “quanto
più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte
del danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
pag. 12/14 incidente deve considerarsi l'efficienza causale
del comportamento imprudente del medesimo, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi
quale efficienza causale nella produzione del sinistro.
(Cass n. 2480/18 e 34886 /21).
Di conseguenza, la domanda va rigettata.
Sussistono, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti, dal momento che il fatto storico non è contestato tra le parti. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 1^ sezione civile,
in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1
in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attrice.
pag. 13/14 S. Maria C. V., 23-04-2025
pag. 14/14
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno