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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/06/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro n. 6224/23 R.Gen.
Il Giudice designato dr. LE DI PIETRO nella causa vertente
T R A
(nato a [...] – RM - il 17.01.1988), elettivamente Parte_1
domiciliato Roma, in Viale Carso n. 63, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
EA CE e IO PE D'IO in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
AN OC in virtù di procura generali alle liti in atti convenuto all'udienza del 5.6.2024 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte CP_1
ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 3.015,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2023, contenente istanza cautelare, Pt_1
a chiesto il riconoscimento del suo diritto a beneficiare della prestazione
[...]
Naspi di cui alla domanda amministrativa del 12.12.2022, rigettata dall' per CP_1
carenza del requisito contributivo.
1 Con ordinanza del 28.12.2023, nella contumacia dell' nel giudizio CP_1
cautelare, è stata accolta la domanda in via d'urgenza ed è stato dichiarato il diritto di a percepire l'indennità mensile di disoccupazione Parte_1
prevista dal d.lgs. n. 22/2015 in forza del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali.
L' si è costituito nel procedimento di merito, chiedendo la cessazione CP_1
della materia del contendere per aver ottemperato alla suddetta statuizione contenuta nell'ordinanza cautelare.
Nel giudizio di merito è stato ascoltato il funzionario della sede Roma CP_1
Montesacro al fine di ottenere chiarimenti sui criteri di calcolo utilizzati per la determinazione del trattamento.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
Quanto richiesto in via giudiziale dal è stato dall' riconosciuto Pt_1 CP_1
e liquidato allo stesso nel corso del giudizio, come affermato all'odierna udienza dalla difesa del ricorrente.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' poiché il riconoscimento della CP_1
prestazione ed il successivo pagamento sono intervenuti a distanza di notevole tempo dalla data presentazione della domanda amministrativa e dopo l'introduzione del giudizio. Del resto, inizialmente l aveva respinto la CP_1
domanda per insussistenza di un requisito contributivo, senza tener conto delle diffide stragiudiziali inviate dal ricorrente ai fini dell'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c.
La liquidazione delle spese di lite operata in dispositivo comprende gli onorari della fase cautelare e tiene conto del valore della controversia nonché della bassa complessità della medesima. Inoltre, si tiene conto anche dell'assenza di istruttoria nella fase cautelare e della mancata partecipazione
2 della difesa di parte ricorrente all'udienza in cui è stato sentito il funzionario
. CP_1
Tivoli, 5.6.2025.
Il giudice
LE Di PI
3
Il Giudice designato dr. LE DI PIETRO nella causa vertente
T R A
(nato a [...] – RM - il 17.01.1988), elettivamente Parte_1
domiciliato Roma, in Viale Carso n. 63, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
EA CE e IO PE D'IO in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
AN OC in virtù di procura generali alle liti in atti convenuto all'udienza del 5.6.2024 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte CP_1
ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 3.015,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2023, contenente istanza cautelare, Pt_1
a chiesto il riconoscimento del suo diritto a beneficiare della prestazione
[...]
Naspi di cui alla domanda amministrativa del 12.12.2022, rigettata dall' per CP_1
carenza del requisito contributivo.
1 Con ordinanza del 28.12.2023, nella contumacia dell' nel giudizio CP_1
cautelare, è stata accolta la domanda in via d'urgenza ed è stato dichiarato il diritto di a percepire l'indennità mensile di disoccupazione Parte_1
prevista dal d.lgs. n. 22/2015 in forza del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali.
L' si è costituito nel procedimento di merito, chiedendo la cessazione CP_1
della materia del contendere per aver ottemperato alla suddetta statuizione contenuta nell'ordinanza cautelare.
Nel giudizio di merito è stato ascoltato il funzionario della sede Roma CP_1
Montesacro al fine di ottenere chiarimenti sui criteri di calcolo utilizzati per la determinazione del trattamento.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
Quanto richiesto in via giudiziale dal è stato dall' riconosciuto Pt_1 CP_1
e liquidato allo stesso nel corso del giudizio, come affermato all'odierna udienza dalla difesa del ricorrente.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' poiché il riconoscimento della CP_1
prestazione ed il successivo pagamento sono intervenuti a distanza di notevole tempo dalla data presentazione della domanda amministrativa e dopo l'introduzione del giudizio. Del resto, inizialmente l aveva respinto la CP_1
domanda per insussistenza di un requisito contributivo, senza tener conto delle diffide stragiudiziali inviate dal ricorrente ai fini dell'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c.
La liquidazione delle spese di lite operata in dispositivo comprende gli onorari della fase cautelare e tiene conto del valore della controversia nonché della bassa complessità della medesima. Inoltre, si tiene conto anche dell'assenza di istruttoria nella fase cautelare e della mancata partecipazione
2 della difesa di parte ricorrente all'udienza in cui è stato sentito il funzionario
. CP_1
Tivoli, 5.6.2025.
Il giudice
LE Di PI
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