Art. 8. 1. Al finanziamento della Scuola lo Stato continua a provvedere a norma delle disposizioni sulle universita' e sugli istituti di istruzione superiore statali.
2. Il mantenimento della Scuola e' assicurato dai proventi del proprio patrimonio e da eventuali contributi di enti, istituzioni e privati.
2. Il mantenimento della Scuola e' assicurato dai proventi del proprio patrimonio e da eventuali contributi di enti, istituzioni e privati.