Articolo 8 della Legge 14 febbraio 1987, n. 41
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 marzo 1987
Art. 8. 1. Al finanziamento della Scuola lo Stato continua a provvedere a norma delle disposizioni sulle universita' e sugli istituti di istruzione superiore statali.
2. Il mantenimento della Scuola e' assicurato dai proventi del proprio patrimonio e da eventuali contributi di enti, istituzioni e privati.
Entrata in vigore il 11 marzo 1987