Sentenza breve 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 14/04/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00383/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2025, proposto da
LI DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Guarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Modena, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento, datato 13 febbraio 2025, in forza del quale la Questura di Modena ha respinto l’istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri richiesto da parte ricorrente;
nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino ucraino e titolare id permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, con ricorso depositato in data 28 marzo 2025, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe in forza del quale la Questura di Modena ha respinto la sua richiesta di rilascio di titolo di viaggio, in ragione dell’insussistenza dei presupposti indicati dall’art. 24, d.lgs. n. 251 del 2007, non essendo lo straniero titolare né dello status di rifugiato, né di quello di protezione sussidiaria.
Parte ricorrente, quindi, deduce, a fondamento del ricorso, i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere che l’unica disciplina applicabile fosse quella contenuta nell’art. 24, d.lgs. n. 251 del 2007, posto che risulterebbe ancora applicabile quanto previsto nella circolare del Ministero degli Affari Esteri (da ora MAE) n.48 del 31 ottobre 1961, in relazione alla l. n. 1185 del 1967, avendo il ricorrente precisato e documentato l’impossibilità di recarsi in Ucraina per poter aggiornare i dati militari, requisito richiesto dall’Autorità Diplomatica in Italia per il rinnovo del passaporto;
2. l’Amministrazione avrebbe errato nel non valorizzare l’impossibilità per il ricorrente di ritornare in Patria se non a rischio della propria incolumità, stante l’attuale conflitto bellico in atto.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, nonché in ordine alla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene che sussistano i presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata: risulta, infatti, dagli atti di causa, l’assenza originaria di interesse all’accoglimento del ricorso.
Nello specifico, l’Amministrazione resistente, in data 3 aprile 2025, ha depositato documentazione (in particolare la circolare n. 23/2022 del Ministero dell’Interno) dalla quale risulta che con nota verbale l’Ambasciata Ucraina ha dato conto del fatto che è stato disposto un prolungamento della validità dei passaporti ucraini fino a 5 (cinque) anni, circostanza sulla quale parte ricorrente non ha replicato.
Ne consegue, pertanto, che, a prescindere dalla fondatezza del ricorso, non sussiste l’interesse in capo al ricorrente ad ottenere il rilascio di un titolo di viaggio, la validità del proprio passaporto essendo stata prorogata.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO