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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/12/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. IO AL ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2387/2022
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 9, cod. fisc. , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
e residente in [...]alla c.da Santagada n. 79, cod. fisc. ; C.F._2
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_3
c.da Santagada n. 79, cod. fisc. ; , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
05.06.1974 ed ivi residente a[...], cod. fisc. ; C.F._4
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 42, cod. fisc. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Rosa, C.F._5 giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
. Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
[...] avvocati Maria Donata Tortorici e Gabriella Marini Serra, giusta procura in atti;
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Controparte_3
PO, FR ES ed LI LO, giusta procura in atti;
RESISTENTI Motivi della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 05.05.2022 i ricorrenti esponevano di avere prestato attività lavorativa in favore della Controparte_1
. con distinti contratti a tempo determinato part-time, con inquadramento nella
[...] CP_2 categoria di operai con qualifica di impiegati di 6° livello con mansioni di addetti ai servizi di igiene e pulizia.
In particolare, evidenziavano di avere lavorato con contratti a tempo determinato intermittenti, rispettivamente nel periodo 05.06.2008-31.05.2022, sebbene Parte_1 alcuni contratti siano intercorsi con la OSAS Ortofrutticola, CI RL IL nel periodo 05.01.2009-31.01.2022, nel periodo 05.01.2009- Parte_3
30.12.2021, nel periodo 01.04.2008-31.12.2021 e nel Parte_4 Parte_5 periodo 02.01.2009-31.12.2021.
Sostenevano di avere sempre espletato le mansioni di addetti alle pulizie all'interno ed all'esterno dell'azienda nonché e anche le mansioni di addetti Pt_1 Pt_4 Parte_5 alle pulizie dei macchinari industriali presenti in azienda nonché dal 2013 - solo e Pt_1
- anche le mansioni di confezionamento dei latticini e della ricotta, con orario di Pt_4 lavoro dal lunedì al venerdì, come analiticamente indicato in ricorso.
I ricorrenti contestavano la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, stante la mancanza del requisito della stagionalità delle attività svolte ed il conseguente superamento del termine massimo di durata delle prestazioni a tempo determinato, e, pertanto, chiedevano l'accertamento del diritto alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, con ripristino del rapporto lavorativo, oltre al risarcimento per il danno subito a causa della mancata trasformazione dei contratti.
Nello specifico, i ricorrenti così concludevano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
- in via principale, previo accertamento della insussistenza della natura della stagionalità delle mansioni lavorative svolte, accertare e dichiarare il diritto alla trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi e in essere tra i ricorrenti e CP_1 CP_2
in contratti a tempo indeterminato sulla base del CCNL ALIMENTARI - Controparte_4
Cooperative Livello 6 OPERAI, essendo proseguita l'attività lavorativa degli stessi oltre il termine di 36 mensilità, in violazione della disciplina dei limiti dei contratti a tempo determinato, in particolare dell'art. 19 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ripristinando il rapporto lavorativo;
- sempre in via principale, condannare . e , CP_1 Controparte_5 CP_3 quale committente del lavoro svolto dai ricorrenti, al risarcimento del danno, in via equitativa, in favore degli stessi per i danni arrecati a causa della mancata trasformazione del contratto a tempo indeterminato in violazione della disciplina dei limiti dei contratti a tempo determinato, in particolare dell'art. 19 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- in ogni caso, condannare le parti resistenti al pagamento delle spese e dei compensi legali, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione integrale.”.
Si costituivano in giudizio entrambe le resistenti.
In particolare, con la propria memoria di costituzione Controparte_1
(d'ora in poi contestava le
[...] Controparte_2 CP_6 domande dei ricorrenti ritenendole infondate sia in fatto che in diritto.
Nello specifico, eccepiva la decadenza dall'impugnazione dei singoli contratti, la legittimità della reiterazione dei contratti a termine trattandosi di attività stagionale nel settore agricolo, la infondatezza delle richieste risarcitorie e la prescrizione delle stesse. Evidenziava, inoltre, che i ricorrenti avevano rifiutato la stabilizzazione che gli era stata offerta nel corso del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio anche che contestava con varie argomentazioni le Controparte_3 domande dei ricorrenti.
Nello specifico, evidenziava la sua assoluta estraneità rispetto ai fatti oggetto di causa almeno fino al 2013, anno in cui (società poi incorporata nel 2018 in ) iniziava CP_7 CP_3 ad operare presso lo stabilimento di Castrovillari, presso il quale erano impiegati i ricorrenti.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle avverse pretese, ponendo in evidenza che non poteva ritenersi operante la solidarietà tra committente ed appaltatore, avendo i ricorrenti formulato richiesta di condanna al risarcimento del danno e non al pagamento di retribuzioni.
Eccepiva la decadenza dall'impugnazione dei contratti a termine sottoscritti e sosteneva, in ogni caso, l'assoluta carenza probatoria in odine al preteso danno subito. Eccepiva anche la prescrizione delle pretese avanzate, sia risarcitorie (a decorrete dal 2012), sia retributive (a decorrere dal 2017).
Dopo aver espletato il tentativo di conciliazione, sono state assunte le prove testimoniali richieste dalle parti, mentre è stata rigettata la richiesta di nomina di un consulente tecnico ad opera della difesa dei ricorrenti, sia perché ininfluente ai fini del decidere, sia perché non tempestivamente formulata in ricorso.
La controversia, pertanto, viene decisa in data odierna, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è infondato, e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Devono intendersi integralmente richiamati, nel caso in esame, i principî di diritto enucleati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n° 642 del 16 Gennaio 2015 in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a Cass. SS. UU. 8 Maggio 2014 n° 9936 ed a Cass. Lav. 28 Maggio 2014 n° 12002).
La controversia in esame, infatti, può e deve essere decisa sulla base delle considerazioni relative all'applicabilità, ai contratti sottoscritti dai ricorrenti, della legislazione vincolistica di cui al Dlgs 81/2015 richiamata dai ricorrenti.
Riguardo la predetta applicabilità, infatti, deve ritenersi dirimente la natura dell'attività svolta dai ricorrenti, atteso che nell'ambito del lavoro subordinato in agricoltura, a differenza di quanto avviene nel lavoro subordinato ordinario, la regola non è il rapporto a tempo indeterminato, bensì la prestazione a termine.
Secondo l'articolo 2135 c.c. come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228 (recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"): «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.»
Si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Nel caso in esame la resistente è, per espressa previsione statutaria, una cooperativa CP_6 di imprenditori agricoli nel cui oggetto sociale rientra espressamente anche la possibilità di effettuare prestazioni di servizi per i soci o per i terzi.
Si veda, all'interno dell'oggetto sociale riportato dall'atto costituivo, la clausola secondo cui
“la cooperativa può anche effettuare prestazioni si servizi a favore dei soci e dei soggetti terzi…”.
Acclarato ciò, è emerso nel presente giudizio che la resistente ha svolto sia attività CP_6 agricola diretta (il conferimento del latte e la sua trasformazione) sia locazione di ramo d'azienda (dal 2013), sia prestazioni di servizi a seguito di sottoscrizione di contratto di appalto con nello specifico trattasi di servizi di pulizia dello stabilimento Controparte_3 industriale sito in Castrovillari.
Dalla lettura dei contratti sottoscritti dalle parti (prodotti dalla stessa si evince che CP_6 gli stessi sono stati sottoscritti limitatamente a periodi dell'anno ben individuati, connessi agli aumenti di produzione tipici del settore lattiero-caseario.
E' emerso altresì che la ha applicato ai propri dipendenti fino al 31.12.2021 il c.c.n.l. CP_6
Cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli.
Il predetto contratto collettivo, all'art. 20, precede espressamente, con riferimento alla definizione di stagionalità, che: “le parti riconoscono che il concetto di attività stagionale nell'ambito della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici si è nel tempo significativamente modificato ed ampliato, estendendosi da una stagionalità legata alla disponibilità delle materie prime ad una stagionalità di consumo fortemente condizionata dalla domanda del consumatore. L'individuazione dei criteri per definire la "stagionalità" contenuti nel presente articolo sono validi in tutti i casi in cui la normativa rinvia alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività di tipo stagionale. In particolare, le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dall'art. 19, comma 2,
21, comma 3 e 23, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 81/2015. Si intendono stagionali le seguenti attività connesse ad esigenze ben definite dell'organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell'azienda, che in maniera consolidata hanno trovato attuazione ai sensi della precedente normativa contrattuale.
Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, si considerano attività stagionali le attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perchè obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato. Al fine dell'individuazione delle attività di cui sopra:
- alle ragioni climatiche vanno ricondotte le attività finalizzate a rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti;
- alle ricorrenze e festività vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare che determinano un incremento dei consumi;
- alle iniziative promo-pubblicitarie vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate;
- quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie come sopra individuate, per cui occorra procedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario;
- nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non sarà consentito superare una durata massima complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.
A titolo esemplificativo, le parti indicano di seguito - per i lavoratori addetti alla fabbricazione, confezionamento, movimentazione e relative attività accessorie e propedeutiche, anche non contestuali, all'interno dell'unità aziendale - le seguenti fattispecie produttive, rispondenti ai criteri sopra concordati:
- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine animale;
- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale;
- iniziative promo-pubblicitarie (…..).
Resta ferma la facoltà delle parti a livello nazionale di integrare o modificare le disposizioni di cui sopra, anche a seguito delle richieste derivanti dal livello aziendale”.
Dalla lettura dell'articolato appena sopra riportato emerge che il concetto di stagionalità concordato tra le parti sociali è un concetto ampio, connesso non solo alla disponibilità della materia prima ma anche alle necessità di trasformazione connesse alla commercializzazione del prodotto. Sono infatti previsti aumenti di produzione, con conseguente aumento delle attività connesse e collegate alla produzione stessa, in relazione a particolari situazioni di stagionalità di consumo.
D'altronde, è emerso che l'attività lavorativa prestata dai ricorrenti era concentrata in periodi dell'anno nei quali vi era un aumento della domanda di prodotto, con conseguente necessità di effettuare maggiore attività di pulizia degli ambienti.
L'attività di pulizia risulta connessa a quella di trasformazione del prodotto agricolo, poiché
è proprio nel momento in cui è maggiore la produzione che è necessario provvedere alla pulizia dei locali.
Risulta, quindi, che l'attività posta in essere dai ricorrenti rientri tra quelle attività accessorie
e propedeutiche, anche non contestuali, che fanno parte dell'ambito delle attività connesse a quelle agricole (in senso ampio).
E tale considerazione è corroborata dalle deposizioni testimoniali rese dai testi escussi nel corso del procedimento, i quali hanno confermato che le attività di pulizia a cui erano dedicati i ricorrenti erano maggiori nei periodi coincidenti con le festività natalizie e di Pasqua e nel periodo estivo.
Ne consegue che nella fattispecie ricorre il carattere stagionale delle prestazioni lavorative espletate, che legittima l'utilizzo di contratti a tempo determinato, in quanto rispondenti alla specificità dei lavori eseguiti, legati a cicli stagionali.
Infatti, come detto, per lavori stagionali si intendono le attività che possono intensificarsi, oppure che devono essere svolte, solo in determinati periodi dell'anno, in virtù delle condizioni atmosferiche oppure per le caratteristiche del servizio reso o del prodotto realizzato e venduto.
La considerazione appena svolta già di per se rende il ricorso infondato, ma è necessario evidenziare anche almeno un ulteriore aspetto.
L'esecuzione della prestazione lavorativa come attività di lavoro agricolo ha legittimato la pretesa, regolarmente adempiuta da parte dell'assicuratore pubblico , alla erogazione CP_8 delle indennità previste dalla legge per i lavoratori agricoli a tempo determinato (id est indennità di disoccupazione agricola e indennità di malattia) che non possono non essere considerate nell'ambito delle somme percepite dai ricorrenti nel corso del lungo rapporto contrattuale intercorso (pur se oggetto di varie e ripetute proroghe determinate proprio dalla stagionalità dell'attività prestata). Per altro verso, è doveroso evidenziare che il ricorso introduttivo, pur riportando nel corpo dello stesso dei conteggi relativi ai danni asseritamente subiti dai ricorrenti per la mancata stabilizzazione, nelle conclusioni non evidenzia le somme che sarebbero dovute ai singoli lavoratori, chiedendo, invece, la condanna risarcitoria in via equitativa.
Ma la condanna in via equitativa non può prescindere da una base di calcolo che, nel caso in esame, dovrebbe trovare fondamento proprio nei conteggi effettuati dai ricorrenti nel corpo del ricorso. Conteggi dei quali però non è dato comprendere le modalità di calcolo, che risultano effettuati per un numero maggiore di annualità rispetto a quelle effettivamente lavorate e che non tengono conto delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola nel corso del rapporto.
Per tutte queste considerazioni, dunque, il ricorso va rigettato nel merito.
Da ultimo, e per quanto specificamente riguarda la posizione di deve Controparte_3 evidenziarsi che l'infondatezza della domanda relativa alla illegittima reiterazione dei contratti a termine e della conseguente infondatezza delle richieste risarcitorie rende superflua qualsiasi pronuncia in ordine alla sua eventuale responsabilità solidale nei confronti dei ricorrenti.
In ragione di quanto appena esposto, il ricorso va rigettato.
La peculiarità della controversia e la qualità delle parti inducono a ritenere corretto provvedere alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del dott. IO
AL in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese tra tutte le parti in causa.
Castrovillari, 12.12.2025
Il Giudice
Dott. IO AL