TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/07/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3061/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3061/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il giorno 8.2.1973 ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Laura Dameno che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Laura Dameno che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI IN MATERIA DI FAMIGLIA – ART. 337BIS E SEGG. C.C. art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“OMOLOGARE le seguenti conclusioni
1. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Per_1 far mantenere alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, e verrà collocata presso la madre, con la quale vivrà nell'abitazione sita in Monza (MB) 20900, Via Libertà n.
93, di proprietà esclusiva del Signor . Parte_1
pagina 1 di 3 2. La casa familiare sita in Monza (MB) 20900, Via Libertà n. 93, di proprietà esclusiva del Signor verrà assegnata alla RA in qualità di genitore Parte_1 Parte_2 collocatario della figlia minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima o fino a quando madre e figlia non si trasferiranno a Ispica, in Sicilia o fino a quando deciderà di Per_1 trasferirsi a vivere in un'altra casa da sola. La Sig.ra si farà quindi carico di tutte le spese Parte_2 ordinarie relativa a tale abitazione (spese condominiali, utenze, manutenzione ordinaria, ecc)
3. Il padre potrà vedere la figlia una volta alla settimana, nella giornata di mercoledì, salvo
Per_1 preavviso qualora si renda necessario cambiare giorno, riportandola presso l'abitazione materna entro le ore 22:30. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sè la figlia a weekend alternati, dal
Per_1 venerdì alle ore 19:30 e riportandola presso l'abitazione materna la domenica entro le ore 18:00. In merito alle vacanze di Natale, Pasqua e estive, i genitori si accordano in tal senso: per le vacanze natalizie, trascorrerà un periodo paritario con ciascun genitore, trascorrendo il Natale con il
Per_1 papà o la mamma ad anni alterni. Per quanto riguarda Pasqua e l'estate, anche per venire incontro ai desideri di , i genitori concordano che tali periodi vengano trascorsi dalla figlia in Sicilia presso
Per_1 la casa dei nonni materni.
4. Il padre verserà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 minore , la somma mensile di € 300,00, soggetta a rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro Per_1 il giorno 15 di ogni mese.
5. Il padre e la madre contribuiranno al 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di , così come previsto e stabilito dalle Linee Guida Condivise concernenti le spese Per_1 per i figli sottoscritto in data 07.05.2018 dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di
Monza, che si allega al presente ricorso, costituendone parte integrante, anche con riferimento alle spese che necessitano di preventivo assenso o meno e sulle modalità di comunicazione di tale volontà.
6. I Signori e si faranno carico del pagamento in ragione Parte_1 Parte_2 della rispettiva quota del 50% ciascuno delle seguenti spese: rette scolastiche relative al corso PBS scelto da presso AccademiaPBS – Scuola di Moda, biglietti aerei per le vacanze estive in Sicilia. Per_1
7. L'assegno unico verrà corrisposto alla RA . Parte_2
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8. Il Signor si impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre il mese Parte_1 di Agosto 2025, asportando dalla stessa tutti i propri beni ed effetti personali nonché il televisore del soggiorno e il divano letto, se si rendesse necessario per far dormire . Per_1
9. I Signori e concordano nel mantenere le seguenti tipologie Parte_1 Parte_2 di prodotti finanziari a favore esigenze di risparmio della figlia , fino al raggiungimento della Per_1 maggiore età:
acceso su c/c n. 02631/1000/00101108 Banca Intesa SanPaolo di circa € 9.000; Persona_2
buoni fruttiferi postali di circa € 5.000,00
10. I genitori autorizzano reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 3 Le parti hanno concordato la regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio.
Le condizioni sono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della figlia minore
(25.11.2011). Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
I. recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
II. dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3