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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/10/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 663 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LM Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa IN PR Presidente rel.est. dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
, nato a [...] il [...], cf.: Parte_1
C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_2
) C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Giulia GARZO
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/08/2025 e Parte_1 Pt_2
e hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli
[...] effetti civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/08/1994 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 57, parte II serie
A anno 1994 ) e che dall'unione sono nati 4 figli (21.08.1998), Persona_1 Per_2
(05.07.1995), (20.02.2002),
[...] Persona_3 Persona_4
(12.10.2006), hanno riferito che con provvedimento del 21/02/2022 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
1 I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- i figli , e , sono Persona_2 Persona_1 Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficiente, ed invece per il figlio Per_4
il sig. provvederà al versamento di un assegno
[...] Parte_1 mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00) ogni 1 del mese;
- la signora dichiara di rinunciare, irrevocabilmente, ad ogni Parte_2 ulteriore assegno o contribuzione per il proprio mantenimento.
- Le parti dichiarano che, alla sottoscrizione del presente atto e, ad eccezione dell'assegno sopra stabilito, hanno concordemente definito ogni qualsivoglia questione e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 28/08/1994 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 57, parte II, serie A anno 1994) e che dall'unione sono nati tre figli Persona_1
(21.08.1998), (05.07.1995), (20.02.2002), Persona_2 Persona_3 Per_4
(12.10.2006), hanno riferito che con provvedimento del 21/02/2022 il
[...]
Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
2 In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
28/08/1994 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 57, parte II, serie A, anno 1994 ) alle condizioni di cui al ricorso, che si riportano qui di seguito integralmente:
- “dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- i figli , e , sono Persona_2 Persona_1 Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficiente, ed invece per il figlio Per_4
il sig. provvederà al versamento di un assegno
[...] Parte_1 mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00) ogni 1 del mese;
- la signora dichiara di rinunciare, irrevocabilmente, ad ogni Parte_2 ulteriore assegno o contribuzione per il proprio mantenimento.
- Le parti dichiarano che, alla sottoscrizione del presente atto e, ad eccezione dell'assegno sopra stabilito, hanno concordemente definito ogni qualsivoglia questione e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente
IN PR
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LM Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa IN PR Presidente rel.est. dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
, nato a [...] il [...], cf.: Parte_1
C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_2
) C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Giulia GARZO
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/08/2025 e Parte_1 Pt_2
e hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli
[...] effetti civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/08/1994 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 57, parte II serie
A anno 1994 ) e che dall'unione sono nati 4 figli (21.08.1998), Persona_1 Per_2
(05.07.1995), (20.02.2002),
[...] Persona_3 Persona_4
(12.10.2006), hanno riferito che con provvedimento del 21/02/2022 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
1 I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- i figli , e , sono Persona_2 Persona_1 Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficiente, ed invece per il figlio Per_4
il sig. provvederà al versamento di un assegno
[...] Parte_1 mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00) ogni 1 del mese;
- la signora dichiara di rinunciare, irrevocabilmente, ad ogni Parte_2 ulteriore assegno o contribuzione per il proprio mantenimento.
- Le parti dichiarano che, alla sottoscrizione del presente atto e, ad eccezione dell'assegno sopra stabilito, hanno concordemente definito ogni qualsivoglia questione e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 28/08/1994 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 57, parte II, serie A anno 1994) e che dall'unione sono nati tre figli Persona_1
(21.08.1998), (05.07.1995), (20.02.2002), Persona_2 Persona_3 Per_4
(12.10.2006), hanno riferito che con provvedimento del 21/02/2022 il
[...]
Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
2 In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
28/08/1994 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 57, parte II, serie A, anno 1994 ) alle condizioni di cui al ricorso, che si riportano qui di seguito integralmente:
- “dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- i figli , e , sono Persona_2 Persona_1 Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficiente, ed invece per il figlio Per_4
il sig. provvederà al versamento di un assegno
[...] Parte_1 mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00) ogni 1 del mese;
- la signora dichiara di rinunciare, irrevocabilmente, ad ogni Parte_2 ulteriore assegno o contribuzione per il proprio mantenimento.
- Le parti dichiarano che, alla sottoscrizione del presente atto e, ad eccezione dell'assegno sopra stabilito, hanno concordemente definito ogni qualsivoglia questione e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente
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