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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/04/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.2/2025
Oggi 1/4/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Gobbi;
per la parte resistente l'avv. Iero.
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
Le parti danno atto della cessazione della materia del contendere in ordine alla determinazione dei contributi richiesti dall' . CP_1
Sul resto chiedono decidersi la causa e si riportano ai rispettivi atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 2/2025 R.L. promossa da
( rappresentato e Parte_1 C.F._1
difesoa dall'Avv.to Cristiano Gobbi;
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti;
In punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni:
Parte ricorrente: “In via preliminare: Accertare e dichiarare
l'avvenuta definizione dell'accertamento tributario
TI3010100879-23 per l'anno di imposta 2019 tra l'Agenzia delle
Entrate ed il ricorrente tramite conciliazione e per l'effetto ordinare all' di rideterminare l'obbligo contributivo sulla CP_1
scorta della rideterminazione del reddito conciliato e le sanzioni ex articolo 116, comma 8, lettera b-bis); Nel merito: − annullare parzialmente ovvero dichiarare parzialmente illegittimo l'atto impugnato, per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto
2 rideterminare i contributi dovuti in € 1.867,16 o nel diverso importo ritenuto di giustizia e le sanzioni ex articolo 116, co. 8, lettera b-bis). In ogni caso refusione delle spese di lite”
Parte resistente: “rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto
e diritto e, ad ogni modo, accertare e dichiarare che l'opponente
è tenuto a corrispondere all' la somma richiesta con il CP_1
provvedimento opposto, come rettificato in data 11 febbraio
2025, ovvero la diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15%.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 2.1.2025, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Trieste, opponendo l'avviso di addebito nr. 414 2024 00007470 14 000 con il quale, l , all'esito di un accertamento dell'Agenzia CP_1
delle Entrate che aveva rideterminato il suo reddito per l'annualità 2019, gli aveva richiesto la corresponsione di €
6.722,00 a titolo di contributi.
2. Evidenziava il ricorrente, che seguito della notifica dell'avviso di accertamento il signor aveva proposto ricorso tributario Pt_1
avverso l'atto e, successivamente, si era pervenuti alla conciliazione giudiziale con rideterminazione della base imponibile e nuovo calcolo contributi in € 1.867,16.
3. Tanto premesso in fatto, rilevava parte ricorrente che il titolo sul quale era fondato l'avviso di addebito era venuto meno, e chiedeva che i contributi venissero rideterminati nella misura calcolata sulla base degli accordi giudiziali e chiedeva altresì che,
3 quanto alle sanzioni civili venisse applicato il disposto dell'art. 116 comma 8, lett b - bis) della legge 388/2000, con conseguente riduzione delle stesse.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' , rilevando che in ragione della CP_1
conciliazione giudiziale menzionata in atti, i contributi erano stati rideterminati come da domanda del ricorrente. Resisteva invece in ordine alla domanda relativa alla riduzione delle sanzioni civili, deducendo l'inapplicabilità della norma alla fattispecie.
5. All'udienza odierna la causa veniva decisa previa sola acquisizione della documentazione allegata agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In ordine alle domande proposte con il ricorso in esame deve essere dichiarata da una parte la cessazione della materia del contendere e dall'altra l'infondatezza delle stesse.
7. Con una prima domanda parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'avvenuta definizione dell'accertamento tributario TI3010100879-23 per l'anno di imposta 2019 tra l'Agenzia delle Entrate ed il ricorrente tramite conciliazione e per l'effetto ordinare all' di rideterminare l'obbligo contributivo CP_1
sulla scorta della rideterminazione del reddito conciliato.
8. Nel costituirsi in giudizio l' ha evidenziato come l'Agenzia CP_1
delle Entrate, con e-mail del 29 gennaio 2025 (doc. 5 memoria difensiva), abbia informato l che “relativamente all'avviso CP_1
di accertamento n. TI3010100879/2023, per l'anno d'imposta
2019, si comunica che l'imponibile contributivo è pari ad €
23.659,00, divenuto definitivo a seguito dell'accordo conciliativo
n. 500026/2024, del 25/09/2024 e della sentenza della Corte di
4 Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste n.255/02/24, depositata in data 20.11.2024, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”. A seguito di tale comunicazione, l'ente ha proceduto al parziale annullamento dell'AVA opposto, rideterminando l'importo del credito contributivo e delle connesse sanzioni e interessi al nuovo imponibile contributivo, determinandolo in € 1.867,42 in misura di poco superiore rispetto a quanto invocato dal ricorrente (€
1.867,16). Il tutto veniva comunicato al ricorrente con PEC dell'11 febbraio 2025 (doc. 6 memoria difensiva).
9. In ragione di un tanto le parti, concordemente all'udienza odierna hanno chiesto dichiararsi sul punto la cessazione della materia del contendere, richiesta che deve essere accolta, atteso che la rideterminazione del dovuto effettuata dall' non è stata in CP_1
alcun modo contestata ed è pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente.
10. La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicabile ogniqualvolta, come nel caso di specie, non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (Cass. nr. 18195/2012; Cass. nr.
17896/2012; Cass. nr. 22650/2008).
11. Quanto alle spese di lite, va evidenziato che le stesse, in caso di cessazione della materia del contendere, devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”
5 (Cass. nr. 4483/2009; Cass. nr. 11962/2005; Cass. nr. 14775).
Nel caso di specie e quanto alla domanda in esame, l' deve CP_1
essere considerato soccombente virtuale, in quanto la rideterminazione delle somme pretese è stata comunicata al ricorrente nel febbraio 2025, a fronte di un ricorso introduttivo depositato in data 2.1.2025.
12. Infondato è invece il ricorso con riferimento alla domanda di rideterminazione delle sanzioni civili, in quanto la fattispecie di irregolarità contributiva oggetto di giudizio rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 116 comma 8, lett b - bis) della legge 388/2000.
13. L'art. 116, comma 8, lett. a), legge 23 dicembre 2000 n. 388, prevede che i datori di lavoro che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, e con una soglia massima del 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. È questa la fattispecie dell'omissione contributiva alla quale si affianca quella dell'evasione contributiva prevista dalla successiva lettera b) del medesimo art. 116, comma 8, relativa al caso di specie. Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha previsto, introducendo al comma 8 la lettera b-bis) che: “in caso di situazione debitoria rilevata
6 d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).
14. Va tuttavia evidenziato che parte ricorrente nemmeno ha allegato il ricorrere del presupposto fattuale per l'applicazione della norma richiamata, ovvero il pagamento della prima rata o del totale entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. Sotto altro aspetto, come correttamente evidenziato dall' , non può CP_1
ritenersi che quella in esame sia una norma di interpretazione autentica, con valenza retroattiva quanto alle contribuzioni pregresse, in quanto, da un lato, manca una espressa previsione a riguardo, e mancano altresì i presupposti interpretativi necessari per il superamento del divieto di irretroattività della legge, sancito dall'art.11 preleggi. La fattispecie di cui si discute è infatti anteriore rispetto all'entrata in vigore della nuova normativa.
15. Sul punto, dunque, ad essere soccombente è parte ricorrente.
16. Dalle argomentazioni che precedono deriva la necessita di
7 dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda inerente alla rideterminazione dell'importo di cui all'avviso di addebito impugnato, e quella di rigettare il ricorso sulla domanda di rideterminazione delle sanzioni.
17. Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rideterminazione dell'importo di cui all'avviso di addebito impugnato:
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Trieste, data 1/4/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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