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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ PE, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5197/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO AUTOTUT DINIEGO AUTOTUT
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3846/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
Il difensore dell'ADER si riporta alle controdeduzioni depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 08.11.2024, l'appellante Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 3755 del 18 marzo 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, emessa a conclusione del giudizio promosso dal contribuente, avverso l'atto di diniego di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000 comunicatogli, in data 17 ottobre 2022, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. 誕La CGT 1 grado con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso l tto di diniego di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo, statuendo che Deve preliminarmente rilevarsi che non puo' essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma primo d.lgs. n. 546/1992, non solo perche' la sentenza n. 11113/2023 della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma non risulta essere passata in giudicato, ma altresi' in ragione del diverso oggetto di questo giudizio rispetto a quello gia' definito. L'impugnazione del diniego all'esercizio del potere di autotutela non ha infatti ad oggetto la legittimita' dell'atto impositivo presupposto, bensi' l'eventuale illegittimita' del rifiuto opposto dall'amministrazione ..
Contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, puo' infatti essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimita' del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. Il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela puo' riguardare soltanto eventuali profili di illegittimita' del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attivita' amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimita' di un atto impositivo (Cass. n. 7616/2018).
Con il gravame proposto, l'appellante contribuente ritiene la sentenza di prime cure da riformare per nullita' e/o annullabilita' e/o integrale riforma della stessa per violazione del principio affermato da Cass. 13.12.2022, n. 36429, secondo cui la sentenza che accoglie il ricorso proposto dal contribuente annulla l'atto impositivo (I), per 段non aver rilevato il venir meno l nteresse del ricorrente ad ottenere ogni ulteriore decisione del giudice (II) e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna dell' appellata al pagamento delle spese di giudizio, nonche' la condanna dell'Agenzia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la correttezza dell'impugnata sentenza in merito all'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'atto di diniego di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo perché priva di interesse generale alla rimozione dell'atto, la diversità dell'oggetto di questo giudizio rispetto a quello già definito, e concludeva per il rigetto del proposto appello.
Con memorie difensive del 21.11.25, l'appellante eccepiva la tardività della costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia delle entrate-Riscossione, siccome avvenuta in data 13.11.2025, quindi la decadenza delle facoltà processuali per la proposizione delle deduzioni e produzioni e documentazioni ed evidenziava l'obbligo del Giudice di agire in conformità della statuizione giudiziale. Con memorie di replica l'appellata Agenzia, evidenziava la tempestività della propria costituzione in giudizio avvenuta in data 13/11/2025 e quindi abbondantemente venti giorni prima dell'udienza fissata e che la definizione, in primo grado, del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del preavviso di fermo non puo' determinare l'estinzione per cessazione della materia del contendere del giudizio avente ad oggetto il non corretto esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente va ribadito che oggetto dell'originario gravame è l'atto di diniego di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000 comunicatogli, in data 17 ottobre 2022, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e non il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000 (atto diverso ed autonomamente e correttamente oggetto di gravame in altro giudizio). Trattandosi di due giudizi autonomi, con oggetto di gravame diverso ( esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'autotutela e legittimità del fermo amministrativo) l'eventuale pronuncia di merito dell'uno è del tutto irrilevante per l'altro.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione avanzata dall'appellante in merito alla tardività della costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia delle entrate-Riscossione, essendo del tutto legittima la costituzione dell'
Ufficio resistente oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art. 32 c.1 del D.Lgs 546/92, previsto per il deposito documentale.
I e II Con sostanziale unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di prime cure per violazione del principio affermato da Cass. 13.12.2022, n. 36429, secondo cui la sentenza che accoglie il ricorso proposto dal contribuente annulla l'atto impositivo e per non aver rilevato il venir meno l'interesse del ricorrente ad ottenere ogni ulteriore decisione del giudice.
Tali censure risultano totalmente infondate. Come correttamente statuito dai Giudici di prime cure, la definizione, peraltro solo in primo grado, del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del preavviso di fermo non può determinare l'estinzione per cessazione della materia del contendere del giudizio avente ad oggetto il non corretto esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione. A tal fine va rilevato che l'impugnato rifiuto espresso serbato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sull' istanza di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000 comunicatogli, in data 17 ottobre 2022, e' stata preceduto preceduto dalla corretta notifica del medesimo preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000, atto accertativo dunque, gia' regolarmente portato a legale conoscenza del contribuente, impugnato autonomamente entro i termini previsti dalla legge, con conseguente mancato consolidamento della pretesa erariale, e pertanto ogni doglianza afferente al merito del provvedimento è stato proposta a seguito di ricezione del predetto atto. Le censure avverso l'impugnato rifiuto espresso serbato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sull' istanza di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'istituto dell'autotutela, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di GiustiziaTributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs.
n. 546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Aggiungasi che il gravame avverso l'impugnato sull'istanza di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000 va limitato alla ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, in quanto “il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'
Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria” (Cass. Sez. 5, 03/01/2024, n. 161); dagli atti di causa non emerge la presenza di alcun interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione del provvedimento.
In considerazione di quanto sopra va rilevata e confermata l'inconferenza della tesi dell'appellante in merito al richiamo del principio espresso dalla Cass. 13.12.2022, n. 36429, secondo cui la sentenza che accoglie il ricorso proposto dal contribuente annulla l'atto impositivo;
la richiamata sentenza ha annullato il preavviso di fermo amministrativo ma non anche il diniego di autotula espresso oggetto di separato gravame non potendone determinare l'estinzione per cessazione della materia del contendere del giudizio avente ad oggetto il non corretto esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione. Ne' puo' invocarsi il venir meno l'interesse del ricorrente ad ottenere ogni ulteriore decisione del giudice, in quanto in primo luogo detto venir meno dell'interesse al prosieguo del giudizio poteva essere azionato dallo stesso ricorrente attraverso la rinuncia al ricorso ed in secondo luogo va evidenziato e valorizzato il concomitante interesse dell'Ufficio all'accertamento della correttezza del proprio operato e alla conferma dell'assenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto.
Alla luce di quanto sopra non emergono evidenze sufficienti a ribaltare le corrette e ben motivatestatuizioni di prime cure in conformita' ai suesposti principi;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello principale ed incidentale non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell' appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, se dovuti per legge. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ PE, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5197/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO AUTOTUT DINIEGO AUTOTUT
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3846/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
Il difensore dell'ADER si riporta alle controdeduzioni depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 08.11.2024, l'appellante Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 3755 del 18 marzo 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, emessa a conclusione del giudizio promosso dal contribuente, avverso l'atto di diniego di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000 comunicatogli, in data 17 ottobre 2022, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. 誕La CGT 1 grado con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso l tto di diniego di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo, statuendo che Deve preliminarmente rilevarsi che non puo' essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma primo d.lgs. n. 546/1992, non solo perche' la sentenza n. 11113/2023 della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma non risulta essere passata in giudicato, ma altresi' in ragione del diverso oggetto di questo giudizio rispetto a quello gia' definito. L'impugnazione del diniego all'esercizio del potere di autotutela non ha infatti ad oggetto la legittimita' dell'atto impositivo presupposto, bensi' l'eventuale illegittimita' del rifiuto opposto dall'amministrazione ..
Contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, puo' infatti essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimita' del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. Il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela puo' riguardare soltanto eventuali profili di illegittimita' del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attivita' amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimita' di un atto impositivo (Cass. n. 7616/2018).
Con il gravame proposto, l'appellante contribuente ritiene la sentenza di prime cure da riformare per nullita' e/o annullabilita' e/o integrale riforma della stessa per violazione del principio affermato da Cass. 13.12.2022, n. 36429, secondo cui la sentenza che accoglie il ricorso proposto dal contribuente annulla l'atto impositivo (I), per 段non aver rilevato il venir meno l nteresse del ricorrente ad ottenere ogni ulteriore decisione del giudice (II) e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna dell' appellata al pagamento delle spese di giudizio, nonche' la condanna dell'Agenzia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la correttezza dell'impugnata sentenza in merito all'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'atto di diniego di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo perché priva di interesse generale alla rimozione dell'atto, la diversità dell'oggetto di questo giudizio rispetto a quello già definito, e concludeva per il rigetto del proposto appello.
Con memorie difensive del 21.11.25, l'appellante eccepiva la tardività della costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia delle entrate-Riscossione, siccome avvenuta in data 13.11.2025, quindi la decadenza delle facoltà processuali per la proposizione delle deduzioni e produzioni e documentazioni ed evidenziava l'obbligo del Giudice di agire in conformità della statuizione giudiziale. Con memorie di replica l'appellata Agenzia, evidenziava la tempestività della propria costituzione in giudizio avvenuta in data 13/11/2025 e quindi abbondantemente venti giorni prima dell'udienza fissata e che la definizione, in primo grado, del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del preavviso di fermo non puo' determinare l'estinzione per cessazione della materia del contendere del giudizio avente ad oggetto il non corretto esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente va ribadito che oggetto dell'originario gravame è l'atto di diniego di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000 comunicatogli, in data 17 ottobre 2022, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e non il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000 (atto diverso ed autonomamente e correttamente oggetto di gravame in altro giudizio). Trattandosi di due giudizi autonomi, con oggetto di gravame diverso ( esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'autotutela e legittimità del fermo amministrativo) l'eventuale pronuncia di merito dell'uno è del tutto irrilevante per l'altro.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione avanzata dall'appellante in merito alla tardività della costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia delle entrate-Riscossione, essendo del tutto legittima la costituzione dell'
Ufficio resistente oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art. 32 c.1 del D.Lgs 546/92, previsto per il deposito documentale.
I e II Con sostanziale unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di prime cure per violazione del principio affermato da Cass. 13.12.2022, n. 36429, secondo cui la sentenza che accoglie il ricorso proposto dal contribuente annulla l'atto impositivo e per non aver rilevato il venir meno l'interesse del ricorrente ad ottenere ogni ulteriore decisione del giudice.
Tali censure risultano totalmente infondate. Come correttamente statuito dai Giudici di prime cure, la definizione, peraltro solo in primo grado, del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del preavviso di fermo non può determinare l'estinzione per cessazione della materia del contendere del giudizio avente ad oggetto il non corretto esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione. A tal fine va rilevato che l'impugnato rifiuto espresso serbato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sull' istanza di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000 comunicatogli, in data 17 ottobre 2022, e' stata preceduto preceduto dalla corretta notifica del medesimo preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000, atto accertativo dunque, gia' regolarmente portato a legale conoscenza del contribuente, impugnato autonomamente entro i termini previsti dalla legge, con conseguente mancato consolidamento della pretesa erariale, e pertanto ogni doglianza afferente al merito del provvedimento è stato proposta a seguito di ricezione del predetto atto. Le censure avverso l'impugnato rifiuto espresso serbato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sull' istanza di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'istituto dell'autotutela, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di GiustiziaTributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs.
n. 546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Aggiungasi che il gravame avverso l'impugnato sull'istanza di annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200069337000 va limitato alla ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, in quanto “il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'
Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria” (Cass. Sez. 5, 03/01/2024, n. 161); dagli atti di causa non emerge la presenza di alcun interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione del provvedimento.
In considerazione di quanto sopra va rilevata e confermata l'inconferenza della tesi dell'appellante in merito al richiamo del principio espresso dalla Cass. 13.12.2022, n. 36429, secondo cui la sentenza che accoglie il ricorso proposto dal contribuente annulla l'atto impositivo;
la richiamata sentenza ha annullato il preavviso di fermo amministrativo ma non anche il diniego di autotula espresso oggetto di separato gravame non potendone determinare l'estinzione per cessazione della materia del contendere del giudizio avente ad oggetto il non corretto esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione. Ne' puo' invocarsi il venir meno l'interesse del ricorrente ad ottenere ogni ulteriore decisione del giudice, in quanto in primo luogo detto venir meno dell'interesse al prosieguo del giudizio poteva essere azionato dallo stesso ricorrente attraverso la rinuncia al ricorso ed in secondo luogo va evidenziato e valorizzato il concomitante interesse dell'Ufficio all'accertamento della correttezza del proprio operato e alla conferma dell'assenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto.
Alla luce di quanto sopra non emergono evidenze sufficienti a ribaltare le corrette e ben motivatestatuizioni di prime cure in conformita' ai suesposti principi;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello principale ed incidentale non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell' appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, se dovuti per legge. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi