Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 222
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio secondo cui la sentenza che accoglie il ricorso annulla l'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, affermando che la definizione del giudizio sull'impugnazione del preavviso di fermo non determina l'estinzione per cessazione della materia del contendere del giudizio sul diniego di autotutela. Inoltre, ha sottolineato che il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela riguarda solo i profili di illegittimità del rifiuto e non la fondatezza della pretesa tributaria, e che non è emerso un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.

  • Rigettato
    Eccezione di tardività della costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia delle entrate-Riscossione

    La Corte ha disatteso l'eccezione, ritenendo legittima la costituzione dell'Ufficio resistente oltre i 60 giorni, purché sia rispettato il termine per il deposito documentale previsto dall'art. 32 c.1 del D.Lgs 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 222
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 222
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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