TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 8607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8607 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 45778 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 23/12/2024 e vertente
TRA
( ) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GILARDONI MATTEO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a MILANO (MI) in [...] Controparte_1 C.F._2
18/10/1971 rappresentata e difesa dall' Avv. PULCI Rosella e PULCI Stefano, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento .
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
A. Sull'istanza di provvedimenti indifferibili
Previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., in revisione di quanto statuito in punto nell'Accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 4 aprile 2017 tra e Parte_1 [...]
autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como in data 5 Controparte_1 aprile 2017, per le ragioni dedotte nel presente atto, disporre ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. la riduzione del contributo mensile al mantenimento della figlia a carico del Persona_1 ricorrente fino all'importo di € 600,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità annue e rivalutazione Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso.
B. Nel merito
In revisione di quanto statuito in punto nell'Accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 4 aprile 2017 tra e autorizzato dalla Procura della Repubblica Parte_1 Controparte_1 presso il Tribunale di Como in data 5 aprile 2017, per le ragioni dedotte nel presente atto, disporre ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. la riduzione del contributo mensile al mantenimento della figlia
[...]
a carico del ricorrente fino all'importo di € 600,00, da versarsi entro il giorno 15 di Persona_1 ogni mese per 12 mensilità annue e rivalutazione Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del
50%, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso.
C. In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, maggiorate del 15% ex D.M.
10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, CPA ed IVA come per Legge
Precisazione delle conclusioni parte resistente:
Nel merito:
➢ Respingere le domande di cui al ricorso.
➢ Per l'effetto, confermare il contributo economico a carico del padre, sig. ed a Parte_1
favore della figlia nella misura stabilita nelle condizioni di divorzio Persona_2 stipulate tra le parti per il tramite di accordo di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Como il 05/05/2017, N. 58/17, ossia € 950,00 aggiornati secondo gli indici ISTAT (attualmente € 1.120,74) oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee
Guida. In ogni caso:
➢ Con vittoria di spese di lite, in considerazione della condotta del ricorrente, il quale ha avanzato domande palesemente infondate, sia nel merito che ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c e per cui il
Giudice Delegato ha già emesso ordinanza 23/12/2024 dichiarando che “la richiesta di provvedimenti inaudita altera parte del tutto infondati deve essere considerata ai fini delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/12/2024 , premesso di aver divorziato Parte_1 da on accordo di negoziazione assistita in data 5/4/2017, ha chiesto Controparte_1 di modificare le condizioni economiche relative alla figlia.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 13/1/2025 – respinta istanza ex 473-bis.15 cpc – ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 14/4/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della parte ricorrente, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie e verificata la non possibilità di raggiungere un accordo, ha invitato i procuratori delle parti a precisare le proprie conclusioni, invitandoli alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 8/10/2025
Osservato in diritto
La domanda di modifica
La domanda di modifica economica deve fondarsi sulla sopravvenienza di nuove circostanze, in questo caso rappresentate asseritamente da una riduzione di reddito del ricorrente.
Attualmente, il ricorrente versa – per la figlia – 1.120,00 euro al mese. I redditi indicati e documentati dal ricorrente per gli ultimi tre anni, prima dell'avvenuto licenziamento di cui si dirà, sono rispettivamente di 4.500, 4.600 e 3.900 franchi svizzeri su base mensile. Ad agosto 2024 il ricorrente è stato licenziato. A ottobre egli è stato riassunto con una retribuzione lorda di circa 4.700 franchi svizzeri mensili. A marzo ha di nuovo perso lavoro Pt_1
e – stando a quanto riferito in udienza – egli sarebbe in procinto di chiedere la Naspi.
Il predetto non ha depositato le dichiarazioni relative all'anno del divorzio e agli anni antecedenti.
Quindi, il tribunale non è in grado di effettuare una comparazione sul lungo periodo. Quello che si può dire è che, a fronte di una situazione stabile, da circa un anno la condizione lavorativa del ricorrente è entrata in una fase di incertezza, con riduzione delle entrate correnti.
I finanziamenti contratti dal ricorrente non possono essere considerati in quanto si tratta di scelte personali del predetto che non possono ricadere sulla figlia.
Il ricorrente sostiene di essere onerato di un canone di locazione di circa 500,00 euro, a partire dal
2022. Tuttavia, anche in questo caso non è dimostrato dove vivesse e che oneri avesse il predetto negli anni intercorsi tra la separazione e il 2022.
Infine, il ricorrente afferma, non contestato, che la figlia avrebbe ricevuto un lascito per esigenze di studio. Queste somme sono state effettivamente utilizzate per necessità di studio, sollevando anche il padre del relativo onere.
In sostanza, considerando solo gli elementi oggettivi è innegabile che il ricorrente abbia oggi un reddito inferiore, con – potenzialmente – perdita totale dello stesso nel caso in cui non venga rinvenuta nuova occupazione. Cosicchè, allo stato è legittima la richiesta di revisione dell'assegno per la figlia.
Resta fermo che la situazione può evolvere in qualsiasi momento e che, quindi, ove il ricorrente – in futuro – riprendesse a lavorare a pieno, le attuali valutazioni non sarebbero più adeguate.
Detto tutto ciò e tenendo – per contro – conto dell'età attuale della ragazza e delle sue esigenze, il collegio ritiene di rideterminare in euro 900,00 l'assegno posto a carico del padre. Poiché le variazioni di reddito del ricorrente sono maturate anche in corso di giudizio, la pronuncia deve avere efficacia dalla pubblicazione della sentenza.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita autorizzato in data
5/4/2017, così decide:
1) RIDETERMINA in euro 900,00 l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento indiretto della figlia , con efficacia dal mese di pubblicazione della presente Persona_1 sentenza
2) CONFERMA nel resto
3) COMPENSA le spese di lite;
4) MANDA al Cancelliere per comunicazione alle parti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8/10/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 23/12/2024 e vertente
TRA
( ) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GILARDONI MATTEO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a MILANO (MI) in [...] Controparte_1 C.F._2
18/10/1971 rappresentata e difesa dall' Avv. PULCI Rosella e PULCI Stefano, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento .
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
A. Sull'istanza di provvedimenti indifferibili
Previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., in revisione di quanto statuito in punto nell'Accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 4 aprile 2017 tra e Parte_1 [...]
autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como in data 5 Controparte_1 aprile 2017, per le ragioni dedotte nel presente atto, disporre ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. la riduzione del contributo mensile al mantenimento della figlia a carico del Persona_1 ricorrente fino all'importo di € 600,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità annue e rivalutazione Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso.
B. Nel merito
In revisione di quanto statuito in punto nell'Accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 4 aprile 2017 tra e autorizzato dalla Procura della Repubblica Parte_1 Controparte_1 presso il Tribunale di Como in data 5 aprile 2017, per le ragioni dedotte nel presente atto, disporre ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. la riduzione del contributo mensile al mantenimento della figlia
[...]
a carico del ricorrente fino all'importo di € 600,00, da versarsi entro il giorno 15 di Persona_1 ogni mese per 12 mensilità annue e rivalutazione Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del
50%, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso.
C. In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, maggiorate del 15% ex D.M.
10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, CPA ed IVA come per Legge
Precisazione delle conclusioni parte resistente:
Nel merito:
➢ Respingere le domande di cui al ricorso.
➢ Per l'effetto, confermare il contributo economico a carico del padre, sig. ed a Parte_1
favore della figlia nella misura stabilita nelle condizioni di divorzio Persona_2 stipulate tra le parti per il tramite di accordo di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Como il 05/05/2017, N. 58/17, ossia € 950,00 aggiornati secondo gli indici ISTAT (attualmente € 1.120,74) oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee
Guida. In ogni caso:
➢ Con vittoria di spese di lite, in considerazione della condotta del ricorrente, il quale ha avanzato domande palesemente infondate, sia nel merito che ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c e per cui il
Giudice Delegato ha già emesso ordinanza 23/12/2024 dichiarando che “la richiesta di provvedimenti inaudita altera parte del tutto infondati deve essere considerata ai fini delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/12/2024 , premesso di aver divorziato Parte_1 da on accordo di negoziazione assistita in data 5/4/2017, ha chiesto Controparte_1 di modificare le condizioni economiche relative alla figlia.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 13/1/2025 – respinta istanza ex 473-bis.15 cpc – ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 14/4/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della parte ricorrente, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie e verificata la non possibilità di raggiungere un accordo, ha invitato i procuratori delle parti a precisare le proprie conclusioni, invitandoli alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 8/10/2025
Osservato in diritto
La domanda di modifica
La domanda di modifica economica deve fondarsi sulla sopravvenienza di nuove circostanze, in questo caso rappresentate asseritamente da una riduzione di reddito del ricorrente.
Attualmente, il ricorrente versa – per la figlia – 1.120,00 euro al mese. I redditi indicati e documentati dal ricorrente per gli ultimi tre anni, prima dell'avvenuto licenziamento di cui si dirà, sono rispettivamente di 4.500, 4.600 e 3.900 franchi svizzeri su base mensile. Ad agosto 2024 il ricorrente è stato licenziato. A ottobre egli è stato riassunto con una retribuzione lorda di circa 4.700 franchi svizzeri mensili. A marzo ha di nuovo perso lavoro Pt_1
e – stando a quanto riferito in udienza – egli sarebbe in procinto di chiedere la Naspi.
Il predetto non ha depositato le dichiarazioni relative all'anno del divorzio e agli anni antecedenti.
Quindi, il tribunale non è in grado di effettuare una comparazione sul lungo periodo. Quello che si può dire è che, a fronte di una situazione stabile, da circa un anno la condizione lavorativa del ricorrente è entrata in una fase di incertezza, con riduzione delle entrate correnti.
I finanziamenti contratti dal ricorrente non possono essere considerati in quanto si tratta di scelte personali del predetto che non possono ricadere sulla figlia.
Il ricorrente sostiene di essere onerato di un canone di locazione di circa 500,00 euro, a partire dal
2022. Tuttavia, anche in questo caso non è dimostrato dove vivesse e che oneri avesse il predetto negli anni intercorsi tra la separazione e il 2022.
Infine, il ricorrente afferma, non contestato, che la figlia avrebbe ricevuto un lascito per esigenze di studio. Queste somme sono state effettivamente utilizzate per necessità di studio, sollevando anche il padre del relativo onere.
In sostanza, considerando solo gli elementi oggettivi è innegabile che il ricorrente abbia oggi un reddito inferiore, con – potenzialmente – perdita totale dello stesso nel caso in cui non venga rinvenuta nuova occupazione. Cosicchè, allo stato è legittima la richiesta di revisione dell'assegno per la figlia.
Resta fermo che la situazione può evolvere in qualsiasi momento e che, quindi, ove il ricorrente – in futuro – riprendesse a lavorare a pieno, le attuali valutazioni non sarebbero più adeguate.
Detto tutto ciò e tenendo – per contro – conto dell'età attuale della ragazza e delle sue esigenze, il collegio ritiene di rideterminare in euro 900,00 l'assegno posto a carico del padre. Poiché le variazioni di reddito del ricorrente sono maturate anche in corso di giudizio, la pronuncia deve avere efficacia dalla pubblicazione della sentenza.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita autorizzato in data
5/4/2017, così decide:
1) RIDETERMINA in euro 900,00 l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento indiretto della figlia , con efficacia dal mese di pubblicazione della presente Persona_1 sentenza
2) CONFERMA nel resto
3) COMPENSA le spese di lite;
4) MANDA al Cancelliere per comunicazione alle parti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8/10/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato