Articolo 17 della Legge 27 maggio 1970, n. 382
Articolo 16Articolo 18
Versione
8 luglio 1970
Art. 17. (Decorrenza dei benefici)

La concessione della pensione e dell'indennita' di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.
Entrata in vigore il 8 luglio 1970
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