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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/07/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1976/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott. Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...], il [...] e residente in [...] C.F._1
XVIII Marzo n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Alfano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Bruno, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa dichiarazione del legame di procreazione tra la signora Parte_1 ed il signor statuire che:
[...] Controparte_1 1. il figlio minore, (nato a [...] il [...]), sarà affidato in via esclusiva alla madre, Persona_1 con collocamento presso la madre stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
la madre eserciterà in via esclusiva, ex art. 337 quater comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza (c.d. affido superesclusivo);
2. il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino, previo accordo con la madre e alla presenza della stessa
o di altra persona di fiducia della madre;
3. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese alla signora
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 180 mensili, da Pt_1 Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018.
4. le parti concordano che signora continui a percepire interamente l'assegno unico per il figlio;
Pt_1
5. il padre presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto e carta d'identità valida per
l'espatrio del figlio minore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2024, ha chiesto al Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare che è padre del figlio minore , nato il CP_1 CP_1 Persona_1
19.2.2022, dalla stessa riconosciuto alla nascita, nonché di porre conseguentemente a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300, oltre al 50% delle spese extra assegno in favore del figlio minore, con decorrenza dalla data di nascita. In particolare, ha allegato che era nato dalla relazione intrattenuta con Persona_1 [...]
-come risulta da referto Group s.r.l. del 2.2.2024 cui Controparte_1 Parte_2 quest'ultimo si è voluto spontaneamente sottoporre (doc. 4)- e che quest'ultimo, informato del suo stato gravidanza, aveva dichiarato di non volersi occupare del bambino, come di fatto, sinora avvenuto.
Con memoria difensiva, si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_1 paternità del minore, associandosi alla domanda sullo status e chiedendo di porre a proprio carico un contributo al mantenimento del figlio di € 150 mensili.
Sentite le parti all'udienza del 31.3.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio:
Le parti si impegnano a recarsi insieme in Comune cosicché il signor possa effettuare CP_1 il riconoscimento di entro e non oltre il 31.5.2025. Persona_1
Il signor verserà, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, entro il giorno 15 di ogni CP_1 mese alla signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di € Pt_1 Persona_1
150, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018. Il signor non contribuirà alle spese dell'asilo privato. CP_1
Le parti concordano che signora continui a percepire interamente l'assegno unico per il figlio. Pt_1
Il Giudice delegato ha quindi recepito l'accordo, fissando udienza in data 27.6.2025 per la verifica dell'avvenuto riconoscimento.
Con successivo provvedimento del 23.6.2025, il Giudice delegato -RILEVATO che le parti hanno proceduto in via amministrativa al riconoscimento del figlio da parte del padre, come da documentazione prodotta da parte ricorrente in data 30.5.2025; LETTO l'art. 277 c.c.- ha formulato la seguente proposta conciliativa, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 31.3.2025 e del fatto che, fino ad ora, la madre ha costituito l'unica figura genitoriale di riferimento per il minore, tenuto conto che il padre pare non voler essere coinvolto nelle scelte inerenti al figlio, che manterrà il proprio cognome:
1. il figlio minore, (nato a [...] il [...]), sarà affidato in via esclusiva alla Persona_1 madre, con collocamento presso la madre stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
la madre eserciterà in via esclusiva, ex art. 337 quater comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza (c.d. affido superesclusivo);
2. il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino, previo accordo con la madre e alla presenza della stessa o di altra persona di fiducia della madre;
3. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese alla signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 180 mensili, Pt_1 Persona_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018.
4. le parti concordano che signora continui a percepire interamente l'assegno unico per il Pt_1 figlio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.6.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, aderendo alla proposta del Giudice. Il Giudice ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le statuizioni definitive
Il Collegio rileva di non doversi pronunciare sullo status, avendo il padre già proceduto in via amministrativa al riconoscimento del figlio.
Nulla deve essere disposto ex art. 262 cc. in quanto, come concordato dalle parti, il minore manterrà il proprio nome, senza attribuzione del cognome paterno.
Considerato che fino ad ora la madre ha costituito l'unica figura genitoriale di riferimento per il minore, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 31.3.2025 e del fatto che il padre non vuole essere coinvolto nelle scelte inerenti il figlio, devono ritenersi congrui gli accordi assunti dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il minore sarà dunque affidato in via esclusiva alla madre con collocamento presso l'abitazione della stessa e il padre potrà vedere e tenere con il bambino quando lo vorrà, previo accordo con la madre e alla presenza della stessa o di altra persona di fiducia della madre.
Gli accordi economici raggiunti dalle parti in ordine al mantenimento di devono ritenersi congrui Persona_1
e rispondenti all'interesse della minore, sicché il Collegio ritiene di poter disporre in conformità;
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate, in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione nel contraddittorio delle parti, così provvede:
DATO ATTO dell'avvenuto riconoscimento, in via amministrativa, del minore, (nato a Persona_1
Como il 19.2.2022), da parte del padre Controparte_1
PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
SPESE compensate.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como nella camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott. Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...], il [...] e residente in [...] C.F._1
XVIII Marzo n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Alfano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Bruno, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa dichiarazione del legame di procreazione tra la signora Parte_1 ed il signor statuire che:
[...] Controparte_1 1. il figlio minore, (nato a [...] il [...]), sarà affidato in via esclusiva alla madre, Persona_1 con collocamento presso la madre stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
la madre eserciterà in via esclusiva, ex art. 337 quater comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza (c.d. affido superesclusivo);
2. il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino, previo accordo con la madre e alla presenza della stessa
o di altra persona di fiducia della madre;
3. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese alla signora
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 180 mensili, da Pt_1 Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018.
4. le parti concordano che signora continui a percepire interamente l'assegno unico per il figlio;
Pt_1
5. il padre presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto e carta d'identità valida per
l'espatrio del figlio minore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2024, ha chiesto al Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare che è padre del figlio minore , nato il CP_1 CP_1 Persona_1
19.2.2022, dalla stessa riconosciuto alla nascita, nonché di porre conseguentemente a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300, oltre al 50% delle spese extra assegno in favore del figlio minore, con decorrenza dalla data di nascita. In particolare, ha allegato che era nato dalla relazione intrattenuta con Persona_1 [...]
-come risulta da referto Group s.r.l. del 2.2.2024 cui Controparte_1 Parte_2 quest'ultimo si è voluto spontaneamente sottoporre (doc. 4)- e che quest'ultimo, informato del suo stato gravidanza, aveva dichiarato di non volersi occupare del bambino, come di fatto, sinora avvenuto.
Con memoria difensiva, si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_1 paternità del minore, associandosi alla domanda sullo status e chiedendo di porre a proprio carico un contributo al mantenimento del figlio di € 150 mensili.
Sentite le parti all'udienza del 31.3.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio:
Le parti si impegnano a recarsi insieme in Comune cosicché il signor possa effettuare CP_1 il riconoscimento di entro e non oltre il 31.5.2025. Persona_1
Il signor verserà, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, entro il giorno 15 di ogni CP_1 mese alla signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di € Pt_1 Persona_1
150, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018. Il signor non contribuirà alle spese dell'asilo privato. CP_1
Le parti concordano che signora continui a percepire interamente l'assegno unico per il figlio. Pt_1
Il Giudice delegato ha quindi recepito l'accordo, fissando udienza in data 27.6.2025 per la verifica dell'avvenuto riconoscimento.
Con successivo provvedimento del 23.6.2025, il Giudice delegato -RILEVATO che le parti hanno proceduto in via amministrativa al riconoscimento del figlio da parte del padre, come da documentazione prodotta da parte ricorrente in data 30.5.2025; LETTO l'art. 277 c.c.- ha formulato la seguente proposta conciliativa, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 31.3.2025 e del fatto che, fino ad ora, la madre ha costituito l'unica figura genitoriale di riferimento per il minore, tenuto conto che il padre pare non voler essere coinvolto nelle scelte inerenti al figlio, che manterrà il proprio cognome:
1. il figlio minore, (nato a [...] il [...]), sarà affidato in via esclusiva alla Persona_1 madre, con collocamento presso la madre stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
la madre eserciterà in via esclusiva, ex art. 337 quater comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza (c.d. affido superesclusivo);
2. il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino, previo accordo con la madre e alla presenza della stessa o di altra persona di fiducia della madre;
3. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese alla signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 180 mensili, Pt_1 Persona_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018.
4. le parti concordano che signora continui a percepire interamente l'assegno unico per il Pt_1 figlio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.6.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, aderendo alla proposta del Giudice. Il Giudice ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le statuizioni definitive
Il Collegio rileva di non doversi pronunciare sullo status, avendo il padre già proceduto in via amministrativa al riconoscimento del figlio.
Nulla deve essere disposto ex art. 262 cc. in quanto, come concordato dalle parti, il minore manterrà il proprio nome, senza attribuzione del cognome paterno.
Considerato che fino ad ora la madre ha costituito l'unica figura genitoriale di riferimento per il minore, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 31.3.2025 e del fatto che il padre non vuole essere coinvolto nelle scelte inerenti il figlio, devono ritenersi congrui gli accordi assunti dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il minore sarà dunque affidato in via esclusiva alla madre con collocamento presso l'abitazione della stessa e il padre potrà vedere e tenere con il bambino quando lo vorrà, previo accordo con la madre e alla presenza della stessa o di altra persona di fiducia della madre.
Gli accordi economici raggiunti dalle parti in ordine al mantenimento di devono ritenersi congrui Persona_1
e rispondenti all'interesse della minore, sicché il Collegio ritiene di poter disporre in conformità;
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate, in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione nel contraddittorio delle parti, così provvede:
DATO ATTO dell'avvenuto riconoscimento, in via amministrativa, del minore, (nato a Persona_1
Como il 19.2.2022), da parte del padre Controparte_1
PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
SPESE compensate.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como nella camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao