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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 7549/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
MANCUSI SERGIO MASSIMO
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente depositato e notificato il sig. Pt_1
– premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento del beneficio di cui
[...]
all'art. 12 e/o 13 della l. 118/71 e dell'art. 3, terzo comma o primo comma, l. 104/92 ma di non essere mai stato sottoposto a visita - conveniva in giudizio l' innanzi al CP_1
Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari per godere dei benefici richiesti.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. reputava che il ricorrente fosse da considerarsi unicamente Persona_1
invalido in misura del 64% nonché portatore di handicap lieve ex art. 3, comma 1, l.
104/92 dalla data della domanda amministrativa;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1
caso il rigetto nel merito.
Veniva nominato un consulente tecnico, Dott. anche in fase di Persona_2
opposizione.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, evidenziati sebbene in maniera sintetica.
Nel merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 12 della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nello specifico, per quanto attiene al requisito sanitario, della pensione di cui all'art. 12 è necessaria una totale e permanente inabilità lavorativa.
Al contempo, l'art. 3 della legge 104/1992, nella sua nuova formulazione stabilisce che: “1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della
Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme risultano soddisfatti con le decorrenze specificate dal consulente.
Ed invero il Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la Per_2
documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che per le patologie riscontrate (Obesità
(BMI 30,27) in spondilodiscoartrosi a medio impegno funzionale, sindrome da conflitto sottoacromiale bilaterale, maggiore a destra, sindrome ansioso-depressiva; recente arresto cardiocircolatorio in fibrillazione ventricolare in sindrome coronarica acuta), lo stesso presentasse i requisiti sanitari per l'assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa (19.02.2024) a giugno 2025 ed i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità da luglio 2025; ugualmente era da considerarsi portatore di handicap in situazione di gravità da luglio 2025, con necessità di revisione del quadro invalidante e di disabilità suggerito a luglio 2027.
Dal punto di vista medico legale, il consulente specifica quanto segue: “Il recente episodio di arresto cardiaco rende ragione di ritenere che il quadro invalidante cardiologico del soggetto possa essere ascritto nunc pro tunc al 100%, assieme alle altre infermità inserite in diagnosi medico-legale, con perdita della capacità lavorativa generica. Al netto del recente episodio di ricovero, ovvero dalla data della domanda (19.02.2024) e fino a giugno 2025, il soggetto presentava comunque un'invalidità pari al 75% in considerazione delle menomazioni derivanti dalle infermità inserite in diagnosi medico-legale, rapportate alle percentuali previste, anche in via analogica dalle voci tabellari di riferimento ai sensi del d.m. 5 febbraio
1992. Sino al recente ricovero la classe NYHA del paziente era indicata come seconda:
6446 CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA): 41-50 Poi vi erano da considerare le altre minorazioni. 7105 OBESITA' - (INDICE DI MASSA CORPOREA
COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE: 31-40 2205
SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE: 10 7215 ANCHILOSI O
RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE: 25
Applicando la formula del calcolo riduzionistico con le percentuali del 50%, del 30%, del 10% e del 20% (riduzione dei movimenti di spalla bilaterale), si ottiene una percentuale del 75%. Sotto il profilo dell'altra richiesta, va sottolineato come il quadro attuale certamente richieda riabilitazione e una serie di controlli frequenti e ravvicinati nel tempo, per cui si realizzano le condizioni per accedere al beneficio dell'handicap in situazione di gravità”.
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario possono essere fatte proprie da questo giudice, in quanto esenti da vizi logici e adeguatamente motivate.
Deve, pertanto, essere dichiarato che il Sig. possiede i requisiti sanitari per godere Pt_1
dell'assegno ex art. 13 l. 118/71 dalla data della domanda amministrativa (19.02.2024) a giugno 2025, dei requisiti sanitari per fruire della pensione ex art. 12 l. 118/71 da luglio 2025 ed è portatore di handicap in situazione di gravità da luglio 2025.
Le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza e vengono compensate per un terzo, tenuto conto che solo per alcuni dei benefici richiesti vi è stato riconoscimento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza della fase di atp e dell'opposizione, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari per godere dell'assegno ex art. 13 l. 118/71 dalla data della domanda amministrativa (19.02.2024) a giugno 2025, dei requisiti sanitari per fruire della pensione ex art. 12 l. 118/71 da luglio 2025 ed è portatore di handicap in situazione di gravità da luglio 2025;
- compensa per un terzo le spese di lite;
- condanna l' al pagamento dei due terzi delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.816,67 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell , come da CP_1
separato decreto.
Tivoli, il 15.10.2025
Il giudice
ER RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 7549/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
MANCUSI SERGIO MASSIMO
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente depositato e notificato il sig. Pt_1
– premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento del beneficio di cui
[...]
all'art. 12 e/o 13 della l. 118/71 e dell'art. 3, terzo comma o primo comma, l. 104/92 ma di non essere mai stato sottoposto a visita - conveniva in giudizio l' innanzi al CP_1
Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari per godere dei benefici richiesti.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. reputava che il ricorrente fosse da considerarsi unicamente Persona_1
invalido in misura del 64% nonché portatore di handicap lieve ex art. 3, comma 1, l.
104/92 dalla data della domanda amministrativa;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1
caso il rigetto nel merito.
Veniva nominato un consulente tecnico, Dott. anche in fase di Persona_2
opposizione.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, evidenziati sebbene in maniera sintetica.
Nel merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 12 della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nello specifico, per quanto attiene al requisito sanitario, della pensione di cui all'art. 12 è necessaria una totale e permanente inabilità lavorativa.
Al contempo, l'art. 3 della legge 104/1992, nella sua nuova formulazione stabilisce che: “1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della
Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme risultano soddisfatti con le decorrenze specificate dal consulente.
Ed invero il Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la Per_2
documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che per le patologie riscontrate (Obesità
(BMI 30,27) in spondilodiscoartrosi a medio impegno funzionale, sindrome da conflitto sottoacromiale bilaterale, maggiore a destra, sindrome ansioso-depressiva; recente arresto cardiocircolatorio in fibrillazione ventricolare in sindrome coronarica acuta), lo stesso presentasse i requisiti sanitari per l'assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa (19.02.2024) a giugno 2025 ed i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità da luglio 2025; ugualmente era da considerarsi portatore di handicap in situazione di gravità da luglio 2025, con necessità di revisione del quadro invalidante e di disabilità suggerito a luglio 2027.
Dal punto di vista medico legale, il consulente specifica quanto segue: “Il recente episodio di arresto cardiaco rende ragione di ritenere che il quadro invalidante cardiologico del soggetto possa essere ascritto nunc pro tunc al 100%, assieme alle altre infermità inserite in diagnosi medico-legale, con perdita della capacità lavorativa generica. Al netto del recente episodio di ricovero, ovvero dalla data della domanda (19.02.2024) e fino a giugno 2025, il soggetto presentava comunque un'invalidità pari al 75% in considerazione delle menomazioni derivanti dalle infermità inserite in diagnosi medico-legale, rapportate alle percentuali previste, anche in via analogica dalle voci tabellari di riferimento ai sensi del d.m. 5 febbraio
1992. Sino al recente ricovero la classe NYHA del paziente era indicata come seconda:
6446 CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA): 41-50 Poi vi erano da considerare le altre minorazioni. 7105 OBESITA' - (INDICE DI MASSA CORPOREA
COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE: 31-40 2205
SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE: 10 7215 ANCHILOSI O
RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE: 25
Applicando la formula del calcolo riduzionistico con le percentuali del 50%, del 30%, del 10% e del 20% (riduzione dei movimenti di spalla bilaterale), si ottiene una percentuale del 75%. Sotto il profilo dell'altra richiesta, va sottolineato come il quadro attuale certamente richieda riabilitazione e una serie di controlli frequenti e ravvicinati nel tempo, per cui si realizzano le condizioni per accedere al beneficio dell'handicap in situazione di gravità”.
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario possono essere fatte proprie da questo giudice, in quanto esenti da vizi logici e adeguatamente motivate.
Deve, pertanto, essere dichiarato che il Sig. possiede i requisiti sanitari per godere Pt_1
dell'assegno ex art. 13 l. 118/71 dalla data della domanda amministrativa (19.02.2024) a giugno 2025, dei requisiti sanitari per fruire della pensione ex art. 12 l. 118/71 da luglio 2025 ed è portatore di handicap in situazione di gravità da luglio 2025.
Le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza e vengono compensate per un terzo, tenuto conto che solo per alcuni dei benefici richiesti vi è stato riconoscimento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza della fase di atp e dell'opposizione, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari per godere dell'assegno ex art. 13 l. 118/71 dalla data della domanda amministrativa (19.02.2024) a giugno 2025, dei requisiti sanitari per fruire della pensione ex art. 12 l. 118/71 da luglio 2025 ed è portatore di handicap in situazione di gravità da luglio 2025;
- compensa per un terzo le spese di lite;
- condanna l' al pagamento dei due terzi delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.816,67 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell , come da CP_1
separato decreto.
Tivoli, il 15.10.2025
Il giudice
ER RI