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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 6075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6075 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Vera Marletta Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3693/2023 RG., promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Bentivegna, giusta procura in atti attore contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede a Paternò, il via Feudo Stella n. 14, codice fiscale e partita iva , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Lo Presti, giusta procura in atti convenuta
***
All'udienza del 7.4.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione dinanzi al collegio con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 27.2.2023, , premettendo di Parte_1 avere ricoperto la carica di socio della cooperativa edilizia fino al 29.8.2022, ha chiesto CP_1 la liquidazione della quota di euro 4.000 versata alla società al momento della richiesta di ammissione. L'attore ha esposto che, a seguito dell'ammissione come socio della non CP_1 aveva sottoscritto il contratto preliminare di assegnazione dell'alloggio per la presenza di
1 clausole vessatorie;
che, a seguito della sua espressa richiesta, la società si era rifiutata di consegnare i documenti societari e gli aveva comunicato l'esclusione per morosità trattenendo la quota. L'attore ha chiesto la condanna della convenuta alla liquidazione della quota sociale a seguito dello scioglimento dal rapporto sociale, ai sensi dell'art. 2535 c.c.
Con comparsa di risposta depositata il 15.6.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione per la presenza della Controparte_1 clausola compromissoria;
in subordine ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e, in via ulteriormente gradata, ha contestato la fondatezza della domanda.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, rigettate le istanze istruttorie, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
2. Esposti i fatti, l'eccezione di incompetenza – così dovendosi correttamente qualificare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta – non è fondata.
L'art. 808 c.p.c. prevede che la clausola compromissoria sia assoggettata al requisito di forma scritta, a pena di nullità.
Secondo un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, affinché la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società sia efficace nei confronti di chi assuma successivamente la qualità di socio, non è necessario che la clausola venga specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. – non vertendosi in ipotesi di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, né di contratti conclusi mediante moduli o formulari – e il requisito della forma scritta previsto dall'art. 808 c.p.c. resta soddisfatto dalla sottoscrizione, da parte del nuovo socio, di un atto con il quale questi affermi di aver preso visione e di accettare lo statuto contenente la clausola compromissoria (Cass.
1367/1985).
Nel caso in esame, incontestato che lo statuto della società cooperativa edilizia Domus preveda una clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie tra i soci e tra la cooperativa ed i soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (art. 34), non risulta che abbia sottoscritto un atto con cui abbia dichiarato di accettare le condizioni Persona_1 dello statuto tra cui, per quel che interessa, la clausola compromissoria.
Non assume valenza probatoria, al riguardo, la richiesta di ammissione quale socio della CP_1 di prodotta da parte convenuta in uno alla costituzione in giudizio (doc. 4), Persona_1 atteso che la sottoscrizione apposta in calce alla stessa è stata tempestivamente disconosciuta da parte attrice con la nota di trattazione cartolare del 30.6.2023, ovvero con il primo atto difensivo successivo al deposito della stessa. A seguito del disconoscimento, la convenuta non ha
2 formulato istanza di verificazione e, solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ha chiesto di provare per testi l'avvenuta sottoscrizione della richiesta di ammissione come socio (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, capitolo 2).
La richiesta probatoria è stata rigettata e l'ordinanza istruttoria va confermata, anche in ragione dell'inammissibilità della prova testimoniale diretta a provare un contratto che richieda la forma scritta, ex art. 2725 c.c., come eccepito da parte attrice (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3
c.p.c.).
Per quanto sopra, non risultando avviato il procedimento di verificazione e non essendovi prova della sottoscrizione di un atto, avente forma scritta, con cui il socio abbia dichiarato di avere preso visione ed accettato la clausola compromissoria statutariamente prevista, l'eccezione di arbitrato va rigettata.
3. Tanto premesso, la domanda proposta da è fondata. Parte_1
3.1 L'art. 2535 c.c. prevede che, in ipotesi di scioglimento del rapporto sociale per recesso, esclusione o morte del socio, questi abbia diritto alla liquidazione della quota, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili a capitale e secondo quanto previsto nell'atto costitutivo.
Lo statuto della (doc. 8 fascicolo parte convenuta), in CP_1 Controparte_1 coerenza con la superiore previsione normativa, disciplina le ipotesi che possono dare luogo all'esclusione del socio (art. 13), stabilendo che la delibera di esclusione è comunicata al socio dal presidente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'art. 15 dello statuto stabilisce, inoltre, che, in caso di esclusione (di recesso o di morte), il socio ha diritto alla liquidazione del capitale versato, decurtate le perdite in proporzione alla partecipazione posseduta. La liquidazione è eseguita sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto efficace ed ha luogo nel termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
3.2 Nella fattispecie in esame, emerge innanzitutto la non corretta applicazione delle regole statutarie da parte della in ordine alle modalità di ammissione e di esclusione del socio. CP_1
Quanto all'ammissione, non risulta che sia stata rispettata la procedura descritta dall'art. 7 dello statuto, ricavandosi dagli atti che l'ammissione del socio alla società cooperativa sia Parte_1 avvenuta mediante il pagamento diretto dell'importo di euro 4.000 effettuato tramite bonifico.
In merito alla procedura di esclusione, risulta prodotto in atti un telegramma (e non una raccomandata) in cui la cooperativa, preso atto del rifiuto di sottoscrivere il contratto preliminare
3 relativo all'alloggio n. 12, abbia intimato che avrebbe avviato la procedura di esclusione del socio “per morosità” e che la quota versata sarebbe stata trattenuta.
La comunicazione in esame non costituisce una vera e propria delibera di esclusione del socio, comunicata nelle forme previste dall'art. 13, ma soltanto una comunicazione attestante la volontà della cooperativa di procedere all'esclusione. Né dalla lettura dell'art. 13 si ricava che lo statuto contempli un'ipotesi di esclusione “per morosità”, che avrebbe come conseguenza il diritto della società a trattenere la quota di partecipazione.
In ogni caso, accertato che l'esclusione sia stata determinata dal rifiuto del socio di sottoscrivere il contratto preliminare, quale ipotesi astrattamente rientrante nell'art. 13 lett. c) (rifiuto di pagare somme alla società a qualsiasi titolo), sussiste il diritto del socio escluso ad ottenere la liquidazione della quota.
In ordine alla determinazione quantum, premesso che la domanda di parte attrice è limitata alla richiesta di rimborso del valore nominale versato, non merita accoglimento l'eccezione di parte convenuta fondata sulla mancata approvazione del bilancio relativo all'anno 2022.
Ed invero, impregiudicato il diritto alla liquidazione della quota, l'eccezione di parte convenuta non attiene alla legittimazione attiva (certamente sussistente in capo al ), quanto alla Parte_1 prova di un fatto impeditivo della pretesa restitutoria azionata in giudizio.
La mancata approvazione del bilancio relativo all'anno 2022 non può incidere sul diritto del socio receduto ad ottenere il rimborso della propria quota, atteso che, diversamente opinando, essa si risolverebbe in un comportamento ostativo all'attuazione del diritto fatto valere nel processo. Pertanto, considerato che la liquidazione della quota, per previsione statutaria, ha luogo sulla base del bilancio di esercizio, l'omessa approvazione del bilancio di esercizio (come pure l'omesso deposito in giudizio da parte della convenuta del bilancio eventualmente approvato) impedisce di decurtare dal valore nominale le perdite eventualmente incidenti sulla quota di partecipazione da esso risultanti.
Non è parimenti rilevante l'eccezione relativa all'inosservanza dei termini previsti dall'art. 15 dello statuto. Premesso che la richiesta di liquidazione della quota è pervenuta tempestivamente per iscritto da parte del socio escluso, la circostanza che la clausola statutaria preveda che il pagamento debba essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio non va intesa nel senso che lo statuto abbia introdotto un termine decadenziale.
I termini di decadenza possono essere previsti soltanto dalla legge e non si possono ricavare dall'interpretazione di una clausola statutaria, che peraltro non prevede alcuna sanzione specifica per l'inosservanza.
4 La previsione del termine in esame attiene, pertanto, all'obbligazione della società di provvedere al pagamento della quota in favore del socio escluso (o receduto) laddove non vi sia contestazione sul quantum debeatur. Essa, quindi, non incide sul diritto alla liquidazione della quota che il socio intenda vantare giudizialmente in caso di illegittimo rifiuto della società di procedere al versamento della quota (in questi termini, sia pure con riguardo alla s.r.l., si veda
Trib. Milano, sez. spec. impresa, 10.6.2022 in IUS Societario, 23.8.2022)
Non coglie nel segno nemmeno l'eccezione di parte convenuta relativa alla mancata sottoscrizione del preliminare, atteso che l'omesso versamento della somma di euro 40.000 a titolo di acconto in sede di preliminare non incide sul valore della quota di partecipazione alla società cooperativa che, a seguito dell'esclusione, costituisce un importo indebito che va restituito.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea va accolta e la Controparte_1 va condannata al pagamento, in favore di , della somma di
[...] Parte_1 euro 4.000.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 2.552, oltre spese generali, iva e c.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3693/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento della somma di euro 4.000 in favore di;
Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di , che liquida in euro 2552, oltre spese generali, iva e c.p.a. Parte_1
Così deciso in Catania, in data 11 dicembre 2025, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fabio Salvatore Mangano dott.ssa Vera Marletta
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