Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 11/06/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00254/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU VE IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensiva
del provvedimento M_D AB62BE8 REG2025 0026753 del 24.3.2025 adottato dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, con il quale è stata rigettata l’istanza ex art. 33 comma 5 L 104/1992 avanzata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, dipendente dell’esercito italiano con la qualifica di Caporal Maggiore, è attualmente in servizio presso il Comando della 132ª Brigata Corazzata "Ariete" di Pordenone, con l’incarico di muratore.
2. In data 5.9.2024, presentava istanza ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e 5 della legge 104 del 1992, al fine di ottenere i relativi permessi mensili e l’assegnazione temporanea presso una sede ubicata a Palermo, motivata con l’esigenza di prestare assistenza al proprio cognato, riconosciuto portatore di handicap.
3. Con atto dd 26.11.2024 venivano comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea, nonché l’intervenuto riconoscimento dell’ammissione ai benefici finalizzati alla predetta assistenza ed il 9.12.2024 il ricorrente presentava le proprie osservazioni.
4. Con provvedimento del 24.3.2025 la domanda di assegnazione temporanea in un ente di stanza nella sede richiesta veniva respinta, in base alla considerazione che le posizioni corrispondenti al ruolo e al grado dell’istante sono tutte occupate.
5. Il militare impugna, previa istanza di sospensiva, il provvedimento di diniego in parola, formulando i seguenti motivi:
“I. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Illogicità e contraddittorietà manifesta Il provvedimento impugnato risulta viziato da una evidente violazione dell’obbligo di motivazione”, in quanto il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea sarebbe basato su una motivazione insufficiente e risulterebbe emesso in esito ad una carente istruttoria.
“II. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 981 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti – Difetto di istruttoria in ordine alla disponibilità di posizioni compatibili”, avendo l’Amministrazione limitato la propria valutazione alla sola disponibilità di posizioni identiche a quella attualmente ricoperta dal ricorrente, trascurando la possibilità di adibire il militare a mansioni differenti.
6. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio depositando memoria in cui ha argomentato diffusamente in merito alla piena legittimità del proprio operato, instando per il rigetto del ricorso.
7. Con memoria di replica prodotta in vista dell’udienza cautelare il ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie tesi difensive.
8. All’udienza cautelare del 21.5.2025 la causa, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato.
10. Risulta preliminarmente utile richiamare la normativa applicabile al caso di specie.
L’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 dispone che “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado ”.
Ai sensi del successivo comma 5, “ il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
L’art. 981 comma 1 lett. b), D. Lgs n. 66/2010, stabilisce che al personale militare, compatibilmente con il proprio status, continuano ad applicarsi – tra le altre – le norme di cui all’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 “ nel limite , per il personale di Esercito italiano, Marina Militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione”.
10.1 La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che il beneficio dell’assegnazione nella sede più vicina all’assistito di cui all’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 “ coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici nell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, nel senso che la valutazione della compatibilità del trasferimento con le esigenze generali del servizio deve consistere in una verifica e in una ponderazione accurate delle esigenze funzionali, sorrette da una congrua motivazione, con la precisazione che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito ” (così, ex multis , Cons. St., n. 7934/2024; 4003/2023; 2341/2022; 5550/2018, Tar Catania 1806/2024).
Ed inoltre “ L’inciso ‘ove possibile’ , contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento (Cons St 2819/2018), nel senso cioè che presso la sede richiesta vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare e che l’assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado (Cons St 10870/2022)” (Tar Catania 1806/2024, cit.).
11. Rileva il Collegio che il provvedimento gravato risulta congruamente motivato alla luce di quanto disposto dalla citata normativa, così come interpretata dalla costante giurisprudenza, avendo precisato che “nel caso di specie, nella sede di Palermo il Caporal Maggiore Migliardi non trova utile collocazione organica, in ragione della carenza di posizioni occupabili nel proprio profilo professionale di ‘Muratore’”, risultando il trasferimento subordinato al fatto “ che nella sede richiesta vi sia una posizione ‘identica’ a quella ricoperta in atto”.
L’Amministrazione intimata ha infatti in proposito evidenziato che le 15 posizioni organiche previste in Palermo nell’incarico del ricorrente (Muratore) risultano tutte utilmente occupate.
12. La domanda volta ad ottenere l’assegnazione di un diverso incarico è stata legittimamene ritenuta “ inaccoglibile ”, in considerazione della “ necessità di salvaguardare l’investimento operato dall’Amministrazione”.
Sul punto il Ministero intimato ha infatti rilevato che il ricorrente “ha chiesto di concorrere per l’immissione unica nell’Esercito per i posti previsti come “Muratore” ed è stato valutato, per quello specifico profilo professionale, in sede di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento (per l’anno 2021) di 2251 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), indetto con Decreto inter-dirigenziale n. 57 del 20 luglio 2021 (e ss. mm). A distanza di poco più di due anni dalla pubblicazione delle relative graduatorie di merito (approvate con Decreto Dirigenziale del 03 luglio 2022), e dopo aver frequentato molteplici corsi di formazione organizzati interamente dalla Forza Armata – tra questi, per tutti, il corso “Formazione Antincendio di livello 3”, il corso per rilascio abilitazione su famiglia “Piattaforme di lavoro elevabili”, il corso “Ambienti e spazi confinati”, il corso “Trabattelli e DPI di III Categoria” – risulta evidente il rischio di dispersione della professionalità acquisita dal militare. Quest’ultimo, peraltro, ha svolto unicamente l’incarico di “Muratore” a far data dal 31 dicembre 2021 (cioè, dal momento del transito nell’attuale ruolo). Il ricorrente non ha dunque maturato alcun’altra professionalità che ne consenta il proficuo impiego in altre mansioni”.
13. Il provvedimento ministeriale gravato ha, altresì, doverosamente chiarito che “ una riqualificazione dell’interessato, esclusivamente funzionale alla ricollocazione dello stesso nella sede di interesse, costituirebbe un inammissibile sviamento della funzione amministrativa e l’introduzione di una procedura non prevista ‘ad personam’” ed altresì che “il cambio di incarico ricoperto dal militare, lungi dal qualificarsi come procedura ad istanza di parte, consiste nell’esito di un procedimento d’ufficio, rispondente ad esigenze ispirate esclusivamente ai principi di efficienza e di funzionalità della Forza Armata”.
14. Circa la necessaria valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere in merito alla “ effettiva necessità del beneficio, al fine di impedire un suo uso strumentale ” (Cons. St., n. 7742/2021), dovendo verificare in concreto la presenza di congiunti della persona portatrice di handicap con maggiori possibilità di prestarle un’assistenza effettiva rispetto al militare richiedente il beneficio, risulta agli atti che il nucleo familiare dell’assistito si compone di altri numerosi e più prossimi familiari, che, come rilevato dal Ministero intimato, possono garantire al medesimo cura e attenzione.
Sulla valutazione circa la presenza di altri familiari, capaci di prestare assistenza al disabile, si è evidenziato che “ il Consiglio di Stato ha condivisibilmente affermato che ‘nella ponderazione dei contrapposti interessi è legittima la valutazione della circostanza che la persona portatrice di handicap abbia altri familiari, non oggettivamente impossibilitati a prestare assistenza al disabile. Sotto questo profilo, le disposizioni della L. 4 novembre 2010, n. 183 (che ha eliminato il riferimento alla continuità dell’assistenza) non hanno apportato modifiche radicali e comunque tali da potere elidere, ai fini della decisione sul trasferimento di sede, lo spazio di discrezionalità dell'Amministrazione nel valutare le opposte esigenze del dipendente e dell'assistenza della persona disabile nel caso concreto (Cons. Stato, sez. IV, 6 n. 5157 del 20 agosto 2020), per cui nel bilanciamento tra interesse dell’Amministrazione ed esigenze di assistenza del soggetto afflitto da handicap ben può entrare anche la considerazione della presenza di altri familiari in grado di prestare la dovuta assistenza’ (Cons. St., n. 2341/2022)” (Tar Lazio 8898/2024).
15. Il Collegio ritiene pertanto che il provvedimento di diniego oggetto di impugnazione sia stato adottato in esito ad una completa istruttoria e risulti sorretto da congrua motivazione, basata su una corretta ponderazione degli interessi in conflitto.
In proposito è stato evidenziato infatti che “ la motivazione in ordine al diniego di trasferimento non deve (…) rappresentarsi come una analisi dettagliata di specifici motivi che si oppongono proprio al trasferimento del dipendente” (Cons St 4003/2023, cit.).
16. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta infondato e va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU VE IU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.