Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00291/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2021, proposto da:
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Tomasicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Barletta, Ministero dell'interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
1.- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21.10.2021, notificato alla ricorrente il 26.10.2021, a firma del Prefetto, con cui si dispone l'aggiornamento del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- del 15.10.2020, adottato nei confronti della ricorrente, “con revoca dello stesso”;
2.- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi comprese, ove occorra e per quanto di ragione, la circolare del Ministero dell'Interno -OMISSIS-del 14.2.2020 e quella -OMISSIS- del 6.8.2021, con riserva di proporre, ove occorra, motivi nuovi e/o aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Barletta e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il dott. RL Dibello e uditi l'avv. Emanuele Tomasicchio, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ditta -OMISSIS- s.r.l. ha domandato al Tar adito l’annullamento:
1.- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21.10.2021, notificato alla ricorrente il 26.10.2021, a firma del Prefetto, con cui si dispone l'aggiornamento del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- del 15.10.2020, adottato nei confronti della ricorrente, “con revoca dello stesso”;
2.- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi comprese, ove occorra e per quanto di ragione, la circolare del Ministero dell'Interno -OMISSIS-del 14.2.2020 e quella -OMISSIS- del 6.8.2021, con riserva di proporre, ove occorra, motivi nuovi e/o aggiunti.
2.- La deducente espone:
-che il sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- dell’attuale amministratore della società -OMISSIS- s.r.l., nel 1995 patteggiava, ex art. 444 c.p.p., la pena di un anno e due mesi per una serie di reati risalenti al 1993 fra cui il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis, del codice penale;
-che nel 2003, a dieci anni di distanza da quei fatti, il -OMISSIS- costituiva la -OMISSIS- s.r.l., società di produzione e commercializzazione di -OMISSIS-, divenuta in pochi anni una delle realtà più importanti del settore nel sud Italia, con un fatturato di oltre -OMISSIS- (al 31.12.2019), un utile netto di esercizio di -OMISSIS- e -OMISSIS- dipendenti;
-che, del tutto inaspettatamente, nel corso dell’anno 2020, la Prefettura BAT adottava un’interdittiva antimafia nei confronti della -OMISSIS- s.r.l. per i fatti del 1993, ex art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
-che il TAR Puglia, sede di Bari, Sez. II, tempestivamente adito, con sentenza n. -OMISSIS- resa in forma semplificata annullava il suddetto provvedimento prefettizio;
-che, proposto appello dal Ministero dell’interno avverso la su citata pronuncia, la Sez. III del Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS- del 06.05.2021, sospendeva l’efficacia della sentenza di primo grado, condannando la -OMISSIS- s.r.l. al pagamento di ben € 6.000,00 di spese di giudizio per la sola fase cautelare;
-che medio tempore interveniva la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva l’automatismo fra la condanna per il reato di truffa ex art. 640 bis e l’adozione di una interdittiva antimafia (per di più senza prevedere alcun limite intertemporale fra l’epoca di commissione del reato e quella di applicazione dell’interdittiva che, nella fattispecie, ammonta a ben 27 anni);
-che sulla scorta della predetta dichiarazione di incostituzionalità, il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. -OMISSIS- dell’11.11.2021, dichiarava improcedibile l’appello proposto dal Ministero dell’interno contro la sentenza del TAR Puglia, Sez. II, n. -OMISSIS- di annullamento dell’interdittiva de qua. In detta decisione, il Consiglio di Stato dava anche atto della già disposta “revoca“ dell’interdittiva ad opera della Prefettura;
-che in effetti quest’ultima, pochi giorni prima, proprio in dichiarata ed espressa ottemperanza alla pronuncia della Corte Costituzionale, con il provvedimento impugnato disponeva “ l’aggiornamento del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- del 15.10.2020, adottato nei confronti della società -OMISSIS- srl, con sede legale in -OMISSIS- in via -OMISSIS-, P. IVA -OMISSIS-, con revoca dello stesso “.
3.- La ditta ricorrente, ritenendo di essere pregiudicata dal provvedimento di revoca dell’interdittiva così come adottato dalla Prefettura resistente, asseritamente elusivo della pronuncia della Corte costituzionale, ne ha chiesto l’annullamento mettendone in risalto l’erronea qualificazione giuridica, a suo dire, correttamente da individuare in un vero e proprio atto di annullamento d’ufficio in autotutela.
4.- La -OMISSIS- s.r.l. lamenta, in sintesi, di essere esposta al pericolo di azioni di carattere recuperatorio da parte di Amministrazioni pubbliche per il periodo anteriore all’adozione della revoca dell’interdittiva, rese possibili proprio perché l’atto impugnato per sua natura non opererebbe per il passato. Tanto si sarebbe già verificato nel caso di tre avvisi di recupero di somme relative a crediti di imposta per investimenti produttivi di cui la ricorrente aveva usufruito negli anni 2016, 2018 e 2019; e anche in relazione ad analoghe azioni poste in essere da Mediocredito Centrale spa, che notificava la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della concessione di agevolazioni finanziarie per le piccole e medie imprese ex lege n. 662/96, già deliberate addirittura nel maggio 2020 e richieste per investimenti pari a ben € 800.000,00. Di qui l’interesse a una riqualificazione del provvedimento alla stregua di annullamento di ufficio in modo tale da travolgere l’efficacia dell’interdittiva originaria anche per il periodo antecedente al 21 ottobre 2021.
5.- A sostegno del presente gravame, la -OMISSIS- s.r.l. ha dedotto le seguenti censure:
I. - VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione degli artt. 3, 25, 97 e 136, Cost. anche in relazione all’art. 137, Cost. ed all’art. 1, legge cost. n. 1/1948; nullità, ex art. 21-septies della L. n. 241/90, per elusione del decisum della Corte Costituzionale; violazione dei principi generali della L. n. 241/1990: difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del diritto di partecipazione al procedimento ed omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di revoca; violazione e falsa applicazione dei principi generali della L. 11 marzo 1953, n. 87; ECCESSO DI POTERE: illogicità, sviamento, violazione dei principi di proporzionalità; difetto dei presupposti; contraddittorietà; ingiustizia manifesta.
6.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno e l’Ufficio territoriale del Governo Barletta-Andria-Trani. La Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha depositato una relazione illustrativa della posizione dell’Ufficio nella vicenda in esame. La difesa della ricorrente ha depositato, a sua volta, una memoria di replica rispetto alle argomentazioni contenute nella relazione prefettizia. La Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha depositato una memoria conclusiva. La controversia è passata in decisione alla udienza pubblica del 7 ottobre 2025.
7. - Il ricorso è fondato.
8.- Nel caso in esame, la società ricorrente è stata destinataria di una interdittiva antimafia adottata in data 15 ottobre 2020 sulla scorta dell’automatismo previsto dal previgente articolo 67, comma 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
8.1.- In altri termini, l’Autorità prefettizia ha assunto il provvedimento interdittivo avendo riportato, il rappresentante legale ed amministratore sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto e punito dall’articolo 640-bis del codice penale, ostativa ai fini antimafia in quanto ricompresa tra le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
8.2.- Con sentenza 178/2021, depositata in cancelleria il 30 luglio 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma – l’articolo 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni in legge 1dicembre 2018, n. 132, che modifica l’articolo 67, comma 8, de decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle parole “e all’articolo 640-bis del codice penale” - attributiva del potere prefettizio di adozione dell’interdittiva antimafia quale effetto automatico del reato di cui all’articolo 640-bis del codice penale.
8.3.- Successivamente a siffatta pronuncia, la difesa della -OMISSIS- ha trasmesso, in data 3 settembre 2021, istanza intesa a porre nel nulla l’interdittiva antimafia adottata sulla base dell’effetto automatico poi ritenuto contrario a Costituzione.
8.4.- La Prefettura resistente, dal canto suo, pur dando atto dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma sopra citata ha disposto la revoca dell’interdittiva antimafia adottata in data 15 ottobre 2021 in sede di aggiornamento della medesima.
9. Ripercorso l’iter della vicenda controversa, il Collegio ritiene che effettivamente il provvedimento impugnato meriti di essere annullato in quanto espressione di un non contemplato potere di riesaminare le condizioni di applicabilità di una informazione antimafia interdittiva in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità della norma regolativa o attributiva del potere amministrativo.
10. Occorre ricordare, in proposito, che la dichiarazione di incostituzionalità di una legge (o di un solo articolo di una legge, o di un comma o di una qualsiasi sua parte) ne fa cessare l’efficacia. Mentre, tuttavia, l’abrogazione ha effetto solo per l’avvenire, ex nunc , la dichiarazione di incostituzionalità annulla la disposizione illegittima ex tunc , come se non fosse mai stata emanata, cosicché non può più essere applicata neppure nei giudizi ancora in corso e neppure a fatti già verificatisi in precedenza, con l’unico limite dei rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, in base a quanto previsto dall’articolo 136 della Costituzione.
11.- Discende da tanto che l’Amministrazione pubblica che ha adottato una interdittiva antimafia sulla base di una norma successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, chiamata a prendere atto degli effetti caducatori della declaratoria di incostituzionalità ad istanza della parte privata, non può che esercitare a sua volta il potere di annullare l’atto, unica forma di autotutela che le consente di restituire coerenza al suo operato, e di non ledere l’affidamento del privato sugli effetti della pronuncia del Giudice delle leggi, fermo restando il potere di procedere a nuovi accertamenti nell’ambito di un nuovo e distinto procedimento finalizzato all’adozione di una nuova interdittiva.
12.- Nel caso in esame, l’Amministrazione prefettizia, pur prendendo atto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale aveva adottato l’interdittiva antimafia nei riguardi della ditta ricorrente, ha illegittimamente revocato la stessa interdittiva con esiti di sostanziale aggiramento degli effetti retroattivi della pronuncia di incostituzionalità in discorso.
13.- In altri termini, provvedendo contestualmente a prendere atto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e ad aggiornare la medesima interdittiva sulla base di una “nuova istruttoria” l’Autorità prefettizia è pervenuta al risultato illegittimo di neutralizzare gli effetti caducatori dell’interdittiva del 15 ottobre 2020, così come derivanti dalla sentenza n. 178 del 2021 della Corte costituzionale.
14.- Non a caso la difesa della ricorrente lamenta che la revoca impugnata, chiaramente destinata ad operare solo per il futuro, non abbia impedito in concreto azioni recuperatorie da parte di amministrazioni ed enti pubblici relativamente a operazioni di accesso al credito o ad altre forme di sovvenzione poste in essere da soggetto considerato interdetto a fini antimafia fino alla data della pronuncia di incostituzionalità che tale, però, non doveva essere qualificato venendo meno retroattivamente l’efficacia della norma di cui all’art. 67, comma 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
15.- In questi termini, il ricorso è meritevole di accoglimento.
16.- Ne discende l’annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza sulle attività recuperatorie di amministrazioni o enti pubblici che traggano origine dall’interdittiva antimafia adottata nei riguardi della -OMISSIS- s.r.l. in data 15 ottobre 2020, che riguardino sovvenzioni o altre provvidenze o altre operazioni negoziali intercorse con la -OMISSIS- fino alla data del 21 ottobre 2021. Con salvezza per gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
17.- Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato per quanto in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ditta e del suo amministratore.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NM PA, Presidente
RL Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL Dibello | NM PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.