Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 974 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 10/05/1964. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MANICA FEDERICA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 02/10/1971 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via principale Accertare e dichiarare – a parziale modifica della Sentenza di Scioglimento di matrimonio n. 355/2016 Tribunale di Novara - che la signora è soggetto autosufficiente ed in grado di provvedere al proprio sostentamento, di CP_1 conseguenza disporre la revoca e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul signor quale contributo al mantenimento della Pt_1 signor;
CP_1
In via subordinata
Pag. 1
Con favore di spese e competenze di causa in caso di opposizione.
Per il resistente Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia il Tribunale di Novara, In via principale Rigettare il ricorso promosso dal sig. e per l'effetto confermare la sentenza n. 355/2016 emessa dal Pt_1
Tribunale di Novara nella parte in cui prevedeva l'onere in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie con il versamento di un assegno di €. 300,00 annualmente indicizzato a decorrere dal mese di ottobre 2010. In via istruttoria
-si chiede ex art. 210 cpc ordinarsi al sig. l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi Pt_1 tre anni, nonché la dichiarazione afferente l'anno fiscale 2015 onde poter effettuare la comparazione;
-si chiede ex art. 210 cpc ordinarsi al sig. l'esibizione in giudizio degli estratti conto corrente dei conti, Pt_1 libretti, dossier titoli intestati o cointestati al sig. Controparte_2
-si chiede ex art. 210 cpc ordinarsi al sig. l'esibizione in giudizio della documentazione afferente agli Pt_1 immobili di cui lo stesso risulta proprietario o comproprietario;
-si chiede ex art. 210 cpc ordinarsi al sig. l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni di successione relativa Pt_1 alla morte del padre sig. . Persona_1
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 27.5.2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio. Ha rappresentato il ricorrente di aver contratto matrimonio con in data 4.12.1993 CP_1
e dalla relazione nascevano i figli (in data 4.9.1994) e in data 12.5.2000). Per_2 Per_3
In data 30.9.2010 veniva omologata la separazione tra i coniugi. Con sentenza n. 355/2016 emessa dal Tribunale di Novara e pubblicata il 03/05/2016 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni (per quanto qui rileva): “il perdurante obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di Euro 300,00= da rivalutarsi a partire dal mese di ottobre 2010 e da rivalutare ancora di seguito, annualmente, per il futuro, in base agli indici ISTAT costo vita delle famiglie;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario”, nonché l'obbligo di mantenimento in via esclusiva dei figli a carico del . Pt_1
Ha evidenziato il ricorrente di aver sempre provveduto al versamento dell'assegno in favore della
, comprensivo di rivalutazione ISTAT, per un importo, nell'attualità, pari ad € 380,00. CP_1
Ha, inoltre, lamentato come la resistente non abbia mai contribuito al mantenimento dei figli, dei quali on è ancora economicamente autosufficiente. Per_3
Pag. 2 Circa le condizioni economiche della resistente ha rappresentato che la stessa, “in costanza di matrimonio, per diversi anni, non aveva voluto lavorare, preferendo dedicarsi alla vita familiare, non perché le fosse stato imposto ma per scelta personale. Negli anni il signor ha sempre cercato di spronarla a trovarsi Pt_1 un'occupazione, tanto che nel 2003 le aveva anche aperto un negozio di abbigliamento nella città di Trecate;
Che, successivamente, nell'anno 2006 circa finalmente la signora trovava una occupazione a tempo indeterminato, CP_1 tanto che, ancora prima della separazione aveva già un introito economico. Iniziava, infatti, a lavorare presso il Centro Commerciale Carrefour di Corso Trieste”. Ancora, parte attrice ha evidenziato come la CP_1 abbia avuto più occupazioni lavorativi che le consentono di vivere in una situazione economica
“conforme al suo stile di vita precedente”. Il ricorrente ha, quindi, chiesto la revoca dell'assegno divorzile in favore di CP_1 rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
* Si è costituita parte resistente che ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, rappresentando che “gli accordi di separazione e di divorzio prevedevano già che del mantenimento dei figli si sarebbe occupato esclusivamente il padre”. La convenuta ha rappresentato di essere riuscita ad acquistare, grazie all'aiuto dei propri genitori, un piccolo appartamento di 58 mq e di aver sempre lavorato, con occupazioni umili, per poter provvedere al proprio mantenimento. In particolare, la ha continuato a svolgere “attività CP_1 lavorativa a tempo determinato in forza di contratti procurati attraverso agenzie interinali. Le mansioni svolte dall'esponente sono quelle legate ad imprese di pulizie”. La resistente ha rappresentato di sostenere, inoltre, le seguenti spese: circa €. 1.500,00 per spese condominiali, €.
4.000 per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento del condominio, per far fronte alle quali ha ottenuto un finanziamento presso la società COMPASS, con rata mensile di € 345,56 e scadenza nell'anno 2027. La resistente ha lamentato che, invece, la condizione economica e patrimoniale dell'attore è migliorata, tanto che lo stesso ha redditi superiori ad € 51.000,00. Ha, dunque, chiesto il rigetto del ricorso.
* All'udienza del 29.10.2024, si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato di abitare, unitamente ai propri figli, in una casa di proprietà, Parte_1 gravata da mutuo con rata mensile di € 512,00. Lo stesso ha riferito di avere una retribuzione mensile di circa 2.600,00 € e di percepire dei canoni di locazione relativi ad immobili derivanti dall'eredità del padre, acquisita al 50% con la sorella. Ha, infine, riferito di provvedere integralmente al mantenimento dei due fili, con lui conviventi. ha dichiarato di vivere in una casa di proprietà, acquistata per l'importo di € CP_1
47.000,00 grazie all'aiuto dei propri genitori;
circa la propria situazione patrimoniale ha dichiarato di essere proprietaria di una Fiat AN pagata a rate e di svolgere due lavori part-time, con una retribuzione complessiva di circa 950,00 €
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2. Sul materiale probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. In particolare, quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle
Pag. 3 complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. Sulla revoca dell'assegno divorzile Come è noto, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile. Pare, peraltro, necessario osservare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta,
o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti
Pag. 4 e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (sul punto, vedi in particolare, Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019). Ciò premesso, deve evidenziarsi che il Tribunale di Novara, nella sentenza n. 355/2016 (pronunciata prima della nota pronuncia delle Sezioni Unite), ha evidenziato come l'assegno divorzile in favore di avesse natura prettamente assistenziale. Ha osservato il CP_1
Tribunale sul punto: “in merito deve solo osservarsi che entrambe le parti non hanno mostrato alcun contrasto su tali condizioni, salvo che per quanto attiene al mantenimento della resistente, avendo essa chiesto l'aumento ad euro 1.500,00 mensili del contributo prima fissato in euro 300,00 mensili, ed avendo invece chiesto il ricorrente la revoca di tale assegno. Sennonchè non sembra che le condizioni economico/reddituali/patrimoniali siano granchè mutate dal momento della separazione e i tentativi delle parti di provare, con opposte finalità, una significativa contrazione dei redditi del ricorrente con un aumento dei redditi della resistente, da un lato, ovvero la disponibilità di ingenti somme da parte del ricorrente e un elevato tenore di vita durante il matrimonio, dall'altro, si sono rivelati conclusivamente e complessivamente frustranei (su tale aspetto non può che farsi rinvio breve ai motivi di rigetto delle istanze probatorie formulate dalle parti contenuti nell'ordinanza emessa dal G.I. in data 11.5.2015). (…) In applicazione dei predetti principi, deve rilevarsi, quanto al primo presupposto, che, nella fattispecie concreta in esame, la convenuta ha una propria attività lavorativa con una retribuzione che, aggiunta all''assegno di euro 300,00 mensili (oltre la rivalutazione finora maturata dal 2010), sembra idonea a garantirle una vita dignitosa ed autonoma, paragonabile a quella avuta durante il matrimonio, dovendo peraltro considerarsi, ex latere, che il ricorrente ha sempre finora mantenuto e mantiene entrambi i figli in modo esclusivo ed integrale, dunque senza che la moglie abbia mai contribuito minimamente a tale mantenimento”. Atteso quanto sopra, il Collegio, innanzitutto, deve evidenziare come l'oggetto del presente giudizio sia limitato, sulla scorta della domanda formulata da parte ricorrente, alla sola revoca dell'assegno divorzile, disposto in favore di dal Tribunale di Novara con sentenza n. 355/2016. CP_1
Ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., infatti, “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Il Collegio, dunque, deve limitarsi ad accertare -se del caso- la sussistenza di un giustificato motivo tale da determinare la revoca dell'assegno a suo tempo previsto. Giova, infatti, evidenziare come il Tribunale, nei procedimenti di modifica delle condizioni, non sia chiamato ad una rivalutazione di quanto già statuito dall'Autorità Giudiziaria ma debba accertare, in concreto, il verificarsi di una condizione oggettivamente modificativa della situazione delle parti, tali da giustificare un nuovo intervento del Tribunale. In particolare, sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il giudice “non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019). Tale esigenza corrisponde ad un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus in
Pag. 5 relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione. Tuttavia, il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può sempre alterare, in modo anche significativo, la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti determinando conseguentemente la necessita di modificarle per adattarle alla nuova situazione venutasi a creare. La giurisprudenza -affermatasi nella vigenza della precedente normativa- ha specificato cosa debba intendersi per “giustificati motivi”, elaborando una nozione che deve ritenersi tutt'ora applicabile. In particolare nell'accertamento dei giustificati motivi è necessario valorizzare “criteri di carattere oggettivo, avendo cioè riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. 10.3. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi” (Così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 354 del 10/01/2023). Applicando i suesposti principi al caso di specie emerge che la situazione economica del ricorrente è, di fatto, immutata, se non per quanto concerne i beni ricevuti in eredità dal padre, circostanza di per sé irrilevante, atteso che lo stesso attore non ha lamentato una propria diminuzione di capacità patrimoniale. In particolare, le dichiarazioni dei redditi e la documentazione versata attestano le floride capacità reddituali di parte ricorrente, con redditi lordi superiori ai 50.000,00 € annui (cfr. da ultimo dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023). Rispetto alla situazione economica dell'attore al momento della pronuncia di divorzio, non rileva, invece, in questa sede quale fatto sopravvenuto la circostanza che il abbia ricevuto dei beni in eredità, atteso che non si tratta di un Pt_1 accrescimento economico cui derivante dalla propria attività lavorativa, al cui nascere abbia contribuito l'ex coniuge, così da poter vantare una legittima aspettativa. Avuto riguardo, dunque, alle immutate condizioni reddituali di parte ricorrente, è, dunque, necessario soffermarsi esclusivamente sulla capacità economica della resistente, per valutare se la stessa abbia avuto un miglioramento della propria condizione economica tale da integrare un giustificato motivo per la revoca o la modifica dell'assegno di mantenimento posto in suo favore. Parte ricorrente ha lamentato che la convenuta, oltre a disinteressarsi dei figli, abbia adeguata capacità lavorativa e, dunque, la possibilità di avere redditi che le permetterebbero di avere uno stile di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Dall'estratto contributivo prodotto dalla ricorrente emerge chiaramente come la , CP_3 CP_1 quantomeno dall'anno 2009, abbia svolto regolarmente attività lavorative, seppur con contratti a termine o part time e con retribuzioni contenute. Non è corretta, dunque, l'affermazione dell'attore in ordine alla circostanza che la convenuta non si sia attivata per trovare una adeguata attività lavorativa, atteso che la stessa -come peraltro evidenziato dallo stesso ricorrente- ha lavorato sin da prima della separazione. Del tutto irrilevante, in questa sede, la circostanza che la resistente non si occupi del mantenimento dei figli, atteso che trattasi di previsione contenuta nella sentenza di divorzio. Tuttavia, ritiene il Tribunale che la condizione economica della resistente sia, almeno parzialmente, migliorata. La stessa è ora proprietaria di un immobile, seppur di modeste dimensioni, acquistato per € 47.000,00 per cui non sostiene spese abitative.
Pag. 6 Ancora, dal raffronto tra l'estratto contributivo e le attuali dichiarazioni dei redditi emerge CP_3 un lieve miglioramento della propria situazione economica e patrimoniale. La convenuta ha dichiarato redditi lordi per € 21.793,00 per l'anno 2022 ed € 17.439 per l'anno 2021. È gravata da un finanziamento con rata di circa 315,00 € mensili, contratto per far fronte alle spese personali e condominiali. Dall'estratto contributivo relativo all'anno 2015, invece, emergono retribuzioni per € 10.776,00; per l'anno 2016, € 8.586,76; per l'anno 2017 € 11.224,14, per l'anno 2018 € 8.406; per l'anno 2019 € 14.520,60, per l'anno 2020 € 11.341,92, per l'anno 2021 € 14.466,5, per l'anno 2022 € 14.752; per l'anno 2023, infine, € 18.038. Infine, il saldo del conto corrente della resistente al 30.4.2024 ammonta ad € 28.192,59. Sulla scorta di quanto sopra, il Collegio ritiene che, avuto riguardo all'acquisto di un immobile di proprietà da parte della resistente, alla sua capacità e regolarità lavorativa e alle proprie disponibilità liquide, vi sia stato un miglioramento delle condizioni economiche di le quali - CP_1 pur non potendo giustificare una revoca all'assegno divorzile- consentono di ritenere congrua una riduzione dello stesso dalle attuali € 380,00 (avuto riguardo alla somma rivalutata per come evidenziata dalle parti) ad € 300,00, con decorrenza dalla data della domanda.
4. Le spese di lite La parziale soccombenza di entrambe le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, a parziale modifica della sentenza n. 355/2016 emessa dal Tribunale di Novara, così provvede:
1. Riduce l'assegno divorzile disposto a carico di a alla Parte_1 CP_1 somma di € 300,00, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione ISTAT;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 31/01/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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